Confermata la riduzione edili per il 2024
A cura della Redazione
L’INPS, con la circolare n. 93 dell’11 novembre 2024, ha fornito le necessarie istruzioni operative per la fruizione della riduzione contributiva dell’11,50% a favore delle imprese edili, confermata, anche per l’anno 2024, dal decreto interministeriale (Lavoro-Economia) del 16 maggio 2024.
Più precisamente, per la fruizione del beneficio, applicabile per i periodi di paga da gennaio 2024 a dicembre 2024, occorre, come di consueto, trasmettere specifica domanda all’INPS. Per l’anno 2024 le domande vanno trasmesse entro il 15 febbraio 2025. A tal fine rimangono valide le modalità già in uso negli anni precedenti. L’istituto ha infatti confermato che occorre inviare telematicamente il modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale.
Ricevuta l’istanza l’INPS effettuerà gli opportuni controlli e in caso di esito positivo, attribuirà alla posizione contributiva il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da ottobre 2024 a gennaio 2025.
Sono stati confermati anche i codici da esporre in Uniemens per la fruizione dello sgravio. Si tratta del codice causale L206, da indicare in
Resta fermo che il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza gennaio 2025.
Come di consueto, per quanto riguarda le matricole sospese o cessate, il recupero dello sgravio per i mesi precedenti la cessazione o la sospensione avviene tramite la procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig), previa presentazione di apposita istanza tramite Cassetto previdenziale e autorizzazione dell’istituto.
Sono confermati anche i datori di lavoro interessati al beneficio. Si tratta di quelli classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909. Rimangono sempre escluse le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.
Il beneficio, come noto, consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale così come non spetta per i lavoratori per i quali sono previste agevolazioni ad altro titolo che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (es. bonus giovani strutturale – L. 205/2017). In presenza di contratti di solidarietà, il beneficio è fruibile solo per i lavoratori ai quali non viene applicata la riduzione d’orario.
Dal calcolo della riduzione contributiva deve essere escluso il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. La base di calcolo dell’agevolazione deve essere ridotta delle eventuali misure compensative spettanti in caso di conferimento del TFR a previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria INPS.
Sono confermate anche le condizioni di accesso al beneficio.
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