Fondo bilaterale per i servizi ambientali: istruzioni per versare il contributo ulteriore

A cura della Redazione
L’INPS, con il messaggio n. 4104 del 20 novembre 2023, ha fornito le istruzioni operative per la denuncia ed il versamento del “contributo ulteriore” (aggiuntivo, rispetto alla contribuzione ordinaria) dovuto dai datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, le cui posizioni contributive sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “1Z”.
Innanzi tutto, si ricorda che le contribuzioni ulteriori in commento sono, nel dettaglio, le seguenti:
a) versamento di un contributo in cifra fissa di € 10 mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova;
b) versamento del 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata, fino al 31 dicembre 2022.
Tali contribuzioni sono destinate a finanziare le prestazioni integrative, erogate dal Fondo, rispetto alla NASpI o alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Con particolare riferimento al versamento del contributo in misura fissa (10 euro), i datori di lavoro devono valorizzare, a partire dal mese di competenza di dicembre 2023, all’interno di
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Il recupero della contribuzione arretrata relativa al periodo da ottobre 2019 a novembre 2023 deve avvenire nei 3 mesi di competenza successivi alla pubblicazione del messaggio 4104/2023 (dicembre 2023, gennaio 2024 e febbraio 2024).
In riferimento, invece, al versamento della contribuzione di cui alla lett. b), trattandosi esclusivamente di arretrati, devono essere valorizzati nei tre mesi di competenza successivi alla pubblicazione del presente messaggio (dicembre 2023, gennaio 2024 e febbraio 2024), all’interno di
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Per la valorizzazione del codice “M075” la sezione
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