Formazione Preposti: chiarimenti sulla periodicità dell’aggiornamento

A cura della Redazione

Dopo quasi tre anni di interpretazioni e dibattiti, il Ministero del Lavoro ha chiarito che la periodicità dell’aggiornamento per i preposti. Questo importante chiarimento è giunto poco prima della notizia della possibile approvazione del nuovo accordo sulla formazione, attualmente in discussione. La Conferenza Stato-Regioni si riunirà infatti il 7 novembre 2024 per approvare il nuovo accordo sulla formazione.

Di cosa si tratta:

Negli ultimi anni, il quesito sulla durata dell’aggiornamento dei preposti ha generato due posizioni interpretative principali:

  1. Aggiornamento biennale: l’art. 37 del Decreto Legislativo 81/08 stabilisce che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione siano definiti tramite accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. In particolare, il comma 7-ter del suddetto articolo specifica che, per garantire l’adeguatezza e la specificità della formazione dei preposti, questa deve essere erogata interamente in presenza e ripetuta almeno ogni due anni;
  2. Aggiornamento quinquennale: attualmente, l’accordo Stato-Regioni prevede che l’aggiornamento per i preposti avvenga ogni cinque anni, con una durata minima di 6 ore.

L’interpello n.6/2024 dell’INL relativa all’art. 37 del D.lgs. 81/08 chiarisce ulteriormente che, in assenza di un nuovo accordo, dirigenti e preposti devono continuare a seguire quanto previsto dal vigente accordo Stato-Regioni n. 221, adottato il 21 dicembre 2011. Questo significa che, fino all’adozione del nuovo accordo, rimane valida la periodicità quinquennale attualmente in vigore.

Conclusioni

La Commissione ha confermato che le disposizioni del comma 7-ter dell’art. 37 del D.lgs. 81/08, introdotte nel tentativo di stabilire un aggiornamento biennale per i preposti, saranno applicabili solo una volta adottato il nuovo accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. Pertanto, fino a quando non verrà formalizzata questa nuova regolamentazione, la periodicità quinquennale prevista dall’accordo vigente rimane la norma di riferimento.

In allegato è presente l'interpello 6/2024

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