Indennità sostitutiva del preavviso: committente e appaltatore obbligati in solido

A cura della Redazione

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28164 del 2024, ha stabilito che l’indennità sostitutiva del preavviso ha natura retributiva, rientrando quindi tra le voci per le quali è prevista la responsabilità solidale tra committente, appaltatori e subappaltatori. Tale pronuncia si basa sull’articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo n. 276/2003, che impone la solidarietà per i crediti di natura retributiva derivanti dal rapporto di lavoro.

La solidarietà nel rapporto di appalto

In base alla decisione della Cassazione, il committente è tenuto a rispondere in solido con l’appaltatore per l’indennità sostitutiva del preavviso dovuta al lavoratore, qualora il rapporto di lavoro si interrompa senza il rispetto del termine di preavviso. La natura retributiva di questa indennità, riconosciuta dall’ordinanza, implica infatti che essa debba essere corrisposta anche dal committente, assicurando al lavoratore la tutela dei propri diritti retributivi.

Questa pronuncia rafforza il principio di tutela del lavoratore, ampliando la responsabilità del committente e degli altri soggetti coinvolti nell’appalto.

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