Iscrizione al SIISL dei beneficiari NASPI e DIS-COLL
A cura della Redazione
L’INPS, con il messaggio n. 4011 del 28 novembre 2024, ha reso noto che dal 24 novembre u.s. il soggetto che richiede la NASPI o la DIS-COLL, viene iscritto d’ufficio sulla piattaforma SIISL, con decorrenza dalla data di fruizione della prestazione.
Entro 15 giorni, decorrenti dalla data di fruizione della NASPI o DIS-COLL, il beneficiario deve accedere al SIISL al fine di procedere alla compilazione dei dati utili per il Patto di Attivazione Digitale e alla relativa sottoscrizione, dei dati utili a integrare il curriculum vitae e delle informazioni utili ai fini della redazione del Patto di Servizio Personalizzato che verrà poi finalizzato dal Centro per l’Impiego.
L’omesso accesso alla piattaforma non comporta sanzioni, ma i percettori di NASpI e DIS-COLL ricevono dal SIISL un’ulteriore comunicazione che li invita a prendere contatti con il Centro per l'Impiego per stipulare il Patto di Servizio Personalizzato e programmare attività lavorative, aggiornamenti o riqualificazioni professionali come richiesto dalla legge.
l’accesso alla piattaforma SIISL è consentito fintanto che l’utente è titolare della prestazione. Infatti, nel caso in cui intervenga una causa di cessazione della prestazione NASpI o DIS-COLL, l’iscrizione alla piattaforma SIISL è archiviata per un periodo di cinque anni.
Diversamente se l’erogazione della prestazione è soltanto sospesa, l’iscrizione alla piattaforma SIISL rimane attiva.
Il percettore di NASPI o DIS-COLL, una volta iscritto alla piattaforma SIISL e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, può visualizzare tutte le offerte di lavoro o le proposte formative pubblicate nella piattaforma medesima, che consente di ordinare le stesse in base ad appositi filtri e a un indice di affinità.
Infine, l’INPS precisa che le proposte di lavoro e le opportunità formative sono visibili a prescindere dalla stipula del Patto di Servizio Personalizzato e che le proposte indicizzate non determinano effetti automatici ai fini dell’applicazione delle condizionalità, la cui disciplina e il relativo impianto sanzionatorio continuano a essere regolati dal decreto legislativo n. 150/2015.
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