Percorsi di aggiornamento professionale non più necessari per l'ISCRO

A cura della Redazione

Il DDL di conversione del DL 60/2024, attualmente all’esame della Camera dei deputati, dopo l’approvazione, con modificazioni, da parte del Senato, in merito alle misure per l’autoimpiego di cui all’art. 17,  prevede che l’attività autonoma possa essere avviata in forma individuale con apertura di partita IVA e in caso di attività ordinistica, previa iscrizione all'Albo professionale per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale.

Quanto detto vale anche per la misura Resto al SUD di cui all'art.18.

Tutto nuovo, invece, è l’art. 17-bis relativo all’ISCRO. Si prevede che l’erogazione dell’indennità straordinaria sia semplicemente accompagnata e non più condizionata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.

Infine, riguardo al Bonus ZES unica (art.24), viene previsto che l’esonero non trovi applicazione ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

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