Una sentenza sull’obbligo di formazione specifica sui macchinari

A cura della Redazione
Una sentenza della Cassazione penale emessa il 23 giugno 2025 condanna il datore di lavoro per omessa formazione sull’utilizzo di un macchinario e mancata consegna del manuale d’uso e manutenzione, affermando che in assenza di formazione e informazione adeguate il lavoratore non può essere imputabile.
La sentenza evidenzia come una serie di inadempienze possa essere indice di mancanza di attenzione sugli aspetti di sicurezza da parte del datore di lavoro e di conseguenza dell’accettazione, passiva o meno, di pratiche e comportamenti non sicuri.
Il fatto
L’infortunio era avvenuto durante un’operazione di rimozione degli scarti di lavorazione su un macchinario per il taglio della carta. Il macchinario era risultato privo di uno dei carter di protezione previsti, che dovevano impedire il contatto con le parti in movimento (cinghie, pulegge, coltelli e nastro trasportatore). Il lavoratore aveva quindi rimosso la carta senza fermare la macchina, infilando la mano nel condotto dell’aria e urtando così le lame in movimento.
Il ricorso
Il datore di lavoro, ritenuto colpevole nei primi gradi di giudizio del reato di lesioni gravi, ha fatto ricorso, indicando fra le motivazioni:
- la frequenza a corsi di formazione per il settore rischio alto da parte del lavoratore, che era stato poi debitamente informato sui rischi generali specifici e residui connessi alle lavorazioni effettuate;
- il fatto che il manuale d’uso, che indica di dover spegnere la macchina per operazioni simili, fosse a disposizione del lavoratore;
- la condotta arbitraria e anomala dell’infortunato, che, oltre a non dover introdurre la mano nel macchinario in movimento, avrebbe dovuto far intervenire altre persone adibite a questo tipo di manutenzione;
- la mancata assunzione di prove decisive in grado di appello, in quanto era stata negata una nuova perizia sul macchinario richiesta dall’imputato, che riteneva l’istruttoria non esauriente.
Il giudizio della Cassazione
Sulla base delle evidenze raccolte, la Corte ha rilevato l’abitudine consolidata di intervenire sulla macchina in movimento per eliminare lo scarto. Ciò si deduce non solo dalla testimonianza del lavoratore, ma anche dai vari obblighi disattesi dal datore di lavoro. È risultato infatti che:
- sul manuale d’uso non vi è specifica indicazione di come operare per eliminare gli scarti;
- il manuale prevede invece di rendere inaccessibili le parti in movimento e vieta la rimozione dei carter, cosa che nel caso specifico non era stata rispettata;
- anche il DVR impone al datore di lavoro di proteggere mediante carter di protezione le parti in movimento della macchina;
- non vi è evidenza che il manuale fosse comunque stato consegnato al lavoratore;
- non vi è evidenza che il lavoratore fosse stato formato all’uso del macchinario specifico e all’operazione di rimozione dello scarto, in quanto risulta aver frequentato solo corsi di formazione specifica a rischio alto e per la conduzione del carrello elevatore;
- non ci sono poi evidenze che l’operazione di rimozione della carta di scarto dovesse essere eseguita da altro personale.
Di conseguenza non si può escludere che l’attività svolta durante l’incidente non rientrasse nelle mansioni dell’infortunato, né si può confermare quando affermato dal datore di lavoro relativamente alla formazione ricevuta dal lavoratore. Il comportamento del lavoratore non può essere ritenuto abnorme, ma, anzi, pare conforme ad una prassi accettata all’interno dell’azienda.
Conclusioni
La sentenza della Corte di Cassazione Penale ribadisce che gli obblighi formativi non si esauriscono con l’evidenza del completamento di un corso di formazione specifica per lavoratori, ma devono attenere tutti i rischi, le attività, le attrezzature previste per la mansione.
Il datore di lavoro deve assicurarsi che ciascun lavoratore riceva formazione adeguata nei contenuti e che questi sia recepiti correttamente.
Si riafferma poi l’obbligo di manutenere i macchinari in conformità ai requisiti di sicurezza, rispettando quanto indicato dai manuali di uso e manutenzione.
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