Accompagnamento alla pensione anche per i contributivi

A cura della Redazione

Anche i contributivi puri possono accedere all’isopensione e all’assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà negoziali purchè alla data di accesso all'esodo, oltre a possedere i requisiti pensionistici minimi entro il determinato periodo previsto dalla legge, sia riscontrato il raggiungimento dell’importo soglia previsto per i nuovi iscritti dal 1996 in poi.

L’Inps con la circolare 29 settembre 2026 n. 104 sblocca  l’accesso alle due prestazioni di anticipo pensionistico previste dalla legge, cioè dall’art. 4 della legge 92/2012 per l'isopensione e dall’art. 26 del D.Lgs. 148/2015 per l’assegno straordinario anche a favore dei lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria dal 1996 in poi e che sono soggetti al sistema di calcolo contributivo della pensione.

L’isopensione è già applicabile ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti e attivino la procedura sindacale e amministrativa richiesta dalla legge per arrivare all’accordo di esodo dei lavoratori in esubero.

Per i destinatari invece, dell’assegno straordinario, saranno i Fondi di solidarietà bilaterali che lo prevedono, tramite i rispettivi Comitati amministratori, a deliberare le ipotesi di accesso alle prestazioni di accompagnamento alla pensione fino alla decorrenza del relativo diritto ai trattamenti pensionistici.

Requisiti anagrafici e contributivi – Innanzitutto occorre che alla data di accesso all’esodo concordato, i lavoratori interessati abbiano maturato il diritto alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata, a carico della Gestione previdenziale di ultima iscrizione, entro il periodo massimo di durata dell’esodo, senza soluzione di continuità, pari a:

-       60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, per i Fondi di solidarietà bilaterali di settore;

-       48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, per la c.d. isopensione.

Fino al 1° dicembre 2026 il lasso temporale entro cui maturare una delle citate prestazioni pensionistiche è pari a 84 mesi. Questo termine dovrebbe scadere a quella data, salvo eventuale proroga disposta nel frattempo dal legislatore.

Importo soglia – Salvo per chi accederà alla pensione di vecchiaia con gli attuali 71 anni di età e 5 mesi di contribuzione effettiva per i quali non è richiesto alcun importo minimo della pensione maturata, negli altri casi occorre, come è noto, avere acquisito un importo minimo della pensione pari a:

-       l’importo dell’assegno sociale per la pensione di vecchiaia (nel 2026 pari a 546,24 euro mensili);

-       3 volte l’importo dell’assegno sociale (1.638,72 euro mensili) per la pensione anticipata con 64 anni attuali e 20 anni di contribuzione effettiva, che si riduce a 2,8 volte l’assegno sociale per le donne con 1 figlio (1.529,47 euro mensili per il 2026) e 2,6 volte l’assegno sociale per le donne con 2 o più figli (1.420,22 euro mensili per il 2026).

Ebbene, il raggiungimento dell’importo soglia, precisa la circolare 104 dell'Inps, va valutato alla data di accesso all’esodo, applicando:

-       il valore dell’assegno sociale dell’anno di esodo;

-       il coefficiente di trasformazione vigente a quel momento (basato sull’età dell’interessto al momento dell’esodo), poichè, come precisa la circolare dell’Inps, sulla base di valutazioni statistico-attuariali, è stato dimostrato che il raggiungimento dell’importo soglia alla data di accesso alla prestazione di esodo è indice del fatto che l’importo soglia sarà raggiunto anche al momento dell’accesso al trattamento pensionistico.

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