Agevolazioni per i dipendenti nella Legge di Bilancio 2024: anticipazioni e conferme

A cura della Redazione

Il DDL Bilancio 2024, in attesa di approvazione definitiva e di conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, introdurrà una serie di disposizioni concernenti agevolazioni per i lavoratori dipendenti, tra cui l’esonero parziale dei contributi previdenziali e la decontribuzione in favore delle lavoratrici con figli.

Tra le principali novità, si segnalano le seguenti:

1.      Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti - Si prevede, anche per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per gli anni 2022 e 2023.

L’esonero è confermato nella misura del 7% (retribuzione imponibile ai fini contributivi, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non superiore a € 1.923) e del 6% (retribuzione imponibile ai fini contributivi, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non superiore a € 2.692). ​

L’esonero è riconosciuto senza effetti sul rateo di tredicesima e detti valori limite sono verificati al netto del rateo di tredicesima.​

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (tale aliquota - che consiste nella percentuale applicata alla retribuzione per calcolare il montante contributivo annuo da rivalutare nel sistema contributivo – per i lavoratori dipendenti è pari al 33%).

 

Esemplificazione del calcolo per la verifica del limite della retribuzione imponibile

 

Retribuzione imponibile relativa alla prestazione resa​

+​

Eventuali premi imponibili​

+​

rateo 14a pagato mensilmente (ovvero + 14a nel mese in cui è corrisposta)​

+​

Altri elementi retributivi imponibili​

=​

Totale retribuzione imponibile, se non superiore a € 1.923 ovvero a € 2.692 (si applicherà rispettivamente l’esonero del 7% o del 6%​)

Il rateo di 13a pagato mensilmente (ovvero 13a nel mese in cui è corrisposta) non cumula per la verifica del limite e non è utile al calcolo dell’esonero​

 

2.      Decontribuzione delle lavoratrici con figli - Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, si introduce un esonero totale (100%) dei contributi previdenziali (contribuzione previdenziale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti - NdR) a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Solo per l’anno 2024, l’esonero in commento è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Il riferimento, in entrambe le suddette fattispecie, è alle donne lavoratrici dipendenti del settore privato e del settore pubblico con contratto a tempo indeterminato.

Riassumendo, in virtù dell’art. 37 del DDL Bilancio 2024, possono accedere al beneficio in trattazione le madri:

▪ lavoratrici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

▪ con tre o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo oppure

▪ con due figli, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (in via sperimentale);

▪ per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 nel caso suddetto di madri con almeno tre figli e per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 nel caso suddetto di madri con due figli;

▪ nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali;

▪ nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile;

Restano sempre esclusi dalla disciplina in commento i rapporti di lavoro domestico.

Secondo quanto indicato dal Dossier al DDL Bilancio 2024 del 6 novembre 2023, vale anche in questo caso, per analogia, quanto già precisato dall’INPS, con la circolare n. 102 del 19 settembre 2022, in merito all’esonero ex art. 1, c. 137, della legge di Bilancio 2022 (Decontribuzione a favore delle lavoratrici madri); particolare: “l’esonero introdotto, in quanto misura di carattere generale applicata sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri, non costituisce aiuto di Stato e non è pertanto soggetto all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

La norma fa salva l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

 

 

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