Assunzione giovani: esonero ok anche se il precedente rapporto è stato riqualificato
A cura della Redazione
L’INPS, con il messaggio n. 4178 del 24 novembre 2023, è tornato a fornire indicazioni in merito all’esonero contributivo riconosciuto per le assunzioni di giovani lavoratori che, a norma dell’art. 1, L. 205/2017 (L. di Bilancio 2018), “non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro”.
Con particolare riferimento a quest’ultimo requisito, è stato ribadito un concetto già noto (allo scopo, si vedano circolari INPS n. 40/2018, n. 56/2021 e n. 57/2023), ossia che l’esonero in commento non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato. Tale indicazione è valida, a tutti gli effetti, anche per gli esoneri previsti per le assunzioni di giovani under 36 ex L. di Bilancio 2021 e L. di Bilancio 2023.
Quanto sopra, in quanto le norme in questione sono volte a sollecitare l’assunzione «spontanea» di personale, anche precedentemente impiegato con contratti di natura autonoma, fattispecie che non si verifica nel caso in esame. Tant’è che la concessione dell’esonero assumerebbe una natura premiale nei confronti di chi nulla ha fatto per contribuire ad una maggiore e stabile occupazione ma, viceversa, ha violato diverse diposizioni di legge.
Con il messaggio odierno, l’Istituto previdenziale aggiunge un ulteriore tassello alle citate precisazioni, chiarendo altresì che la preclusione suddetta riguarda solo il caso in cui il datore di lavoro che intenda fruire dell’incentivo sia il medesimo datore titolare del rapporto di lavoro riqualificato a seguito di accertamento ispettivo.
Laddove, invece, il datore di lavoro che abbia già iniziato a fruire delle agevolazioni contributive in commento sia un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato, lo stesso può godere legittimamente del beneficio, in quanto, alla data di assunzione incentivata, riteneva in buona fede che il lavoratore fosse legittimo destinatario dell’agevolazione.
Di conseguenza – conclude l’INPS -, nel caso di riqualificazione ab origine di un precedente rapporto di lavoro come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, (fattispecie che comporterebbe, di per sé, il venire meno di uno dei requisiti legittimanti la spettanza degli esoneri), detta circostanza, in quanto non conosciuta né conoscibile alla data di assunzione per il quale si intende fruire degli esoneri contributivi in trattazione, non può riverberarsi negativamente sul diverso datore di lavoro che, in buona fede, ha assunto il lavoratore titolare del rapporto riqualificato.
In questa ipotesi, dunque, il datore di lavoro che ha assunto in buona fede può legittimamente fruire degli esoneri contributivi e non è tenuto, a causa del successivo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro riqualificato presso altro datore di lavoro, alla restituzione dell’agevolazione né al pagamento delle eventuali sanzioni previste per la pregressa fruizione della misura agevolativa.
L’esonero strutturale (assunzioni di under 30) ex art. 1, cc. 100 e ss., L. 205/2017
Beneficiari - Sono destinatari dell’agevolazione tutti i datori di lavoro privati a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, in relazione alle nuove assunzioni di giovani under 30 con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuate a partire dal 1° gennaio 2018.
Giovani da assumere che danno diritto all'esonero – Si tratta di giovani che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 30° anno di età, vale a dire giovani fino a 29 anni e 364 giorni (limitatamente al 2019 e al 2020, l’incentivo riguardava anche l’assunzione di giovani fino a 34 anni e 364 giorni; per gli anni 2021, 2022 e 2023, la norma ha alzato l’età a 35 anni e 364 giorni, c.d. under 36). L’incentivo spetta anche in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore alla data della conversione del rapporto. Condizione necessaria per fruire dell’agevolazione è che il giovane non sia stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. Non impedisce l’accesso all’incentivo il pregresso svolgimento di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali ad esempio, il rapporto a termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma etc. L’agevolazione spetta per le assunzioni riguardanti i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri.
Rapporti incentivabili Tipo di assunzione – Assunzione di giovani a tempo indeterminato a tutele crescenti (sono, quindi, escluse le assunzioni con qualifica di dirigente – non sono ostativi invece gli accordi, individuali e collettivi, che hanno inteso applicare regole diverse da quelle indicate nel D.Lgs. 23/2015), anche a scopo di somministrazione, sia a tempo pieno che a tempo parziale (sono destinatari anche i rapporti a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro). In caso di assunzione in somministrazione, l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che a termine, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione. È esclusa la possibilità di abbinare il contratto di apprendistato (fatta salva la possibilità dei 12 mesi di beneficio prevista per gli apprendisti confermati in servizio), i contratti di lavoro domestico e, anche se non precisato dalla norma ma in analogia con i precedenti esoneri contributivi, il contratto intermittente (non essendo considerato un contratto stabile). L'esonero in commento si applica, alle medesime condizioni, anche nei casi di conversione, successiva all'1.1.2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico al momento della conversione (il richiamo alle condizioni fissate dalla norma determina quindi anche la verifica che il giovane oggetto della trasformazione del contratto non abbia lavorato precedentemente, con lo stesso o con altri datori di lavoro, con contratto a tempo indeterminato). Agevolazione - Il beneficio consiste in uno sgravio contributivo, per un periodo massimo di 36 mesi (salva l'eccezione inerente la conferma a tempo indeterminato di giovani con contratto di apprendistato la cui durata è fissata in 12 mesi), pari (secondo la normativa di base strutturale – under 30) al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti INAIL, nel limite massimo di importo pari a € 3.000,00 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (€ 250/mese € 8,21/giorno). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. |
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