Bilancio 2026: al via la nuova rottamazione

A cura della Redazione

I commi 82-101 dell’art. 1 della L. 199/2025 riconoscono ai contribuenti di estinguere i debiti fiscali risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti dall’omesso versamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni annuali e dei contributi previdenziali all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito dell’accertamento.

L’estinzione del debito può avvenire versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Non dovranno essere dovuti: le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive sui contributi o premi e le somme maturate a titolo di aggio.

È possibile pagare le somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in massimo 54 rate, di pari ammontare, con scadenza:

a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026;

b) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;

c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035.

Va ricordato che, se si sceglie il pagamento rateale del debito, a decorrere dal 1° agosto 2026, sono dovuti anche gli interessi al tasso del 3% annuo.

Per quanto riguarda la procedura di adesione, le norme prevedono che l’agente della riscossione renda disponibili ai debitori, nell’area riservata del sito internet, i dati necessari a individuare i carichi che possono essere oggetto della definizione agevolata.

Successivamente il debitore deve manifestare all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione presentando telematicamente, entro il 30 aprile 2026, l’apposita dichiarazione nella quale sceglie anche il numero delle rate, se decide di pagare non in unica soluzione e indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Sempre entro il 30 aprile p.v. il debitore può integrare la dichiarazione precedentemente presentata, nel caso in cui ci fossero altri carichi definibili.

Se si decide di aderire alla definizione agevolata, vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza e, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione.

Inoltre, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche e avviate nuove procedure esecutive, così come non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate.

L’adesione comporta anche che il debitore non può essere considerato inadempiente e ciò impatta anche sul rilascio del DURC.

Si prevede anche che l’agente della riscossione comunichi al debitore entro il 30 giugno 2026 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse.

Riguardo alle modalità di pagamento, la Legge di Bilancio 2026 prevede che il debitore possa saldare il debito mediante domiciliazione sul conto corrente, con moduli di pagamento precompilati oppure presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

Il legislatore ha inoltre previsto che l’adesione alla definizione comporta che al 31 luglio 2016 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accorsate nuove dilazioni. Inoltre, il pagamento della prima o unica rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate.

La definizione agevolata viene meno se il contribuente omette il versamento dell’unica rata oppure di due rate, anche non consecutive, in caso di pagamento dilazionato. In questo caso, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell’agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

Quanto detto vale anche in caso di mancato versamento dell’ultima rata, se si è scelto il pagamento rateale.

In caso di violazioni del codice della strada, la definizione agevolata non può essere utilizzata per le sanzioni amministrative irrogate, ma solo per gli interessi dovuti.

L’adesione alla nuova procedura di estinzione dei debiti consente di estinguere anche quelli relativi a precedenti definizioni agevolate, anche se relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017, per le quali si è determinata l’inefficacia della relativa definizione (Rottamazioni precedenti, c.d. Saldo e stralcio, ecc.) e quelli che hanno formato oggetto di carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è determinata l’inefficacia della definizione.

Per espressa previsione normativa non possono essere estinti i debiti inclusi nella c.d. rottamazione-quater e cioè quelli risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data.

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