Decontribuzione SUD anche per il 2023
A cura della Redazione
La Commissione Europea, con la decisione C(2022) 9191 final del 6 dicembre 2022, ha prorogato l’applicabilità della decontribuzione SUD al 31 dicembre 2023.
Il differimento trova la sua giustificazione nel fatto che le misure di sostegno nazionali possono aiutare effettivamente le imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell'economia causate dall'aggressione russa all'Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate finora dalla Russia, preservando i livelli di occupazione.
In forza della suddetta autorizzazione, il beneficio potrà trovare applicazione fino al mese di competenza dicembre 2023.
La norma - Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree già caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l’art.1, c. 161, della L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), ha previsto che l’esonero contributivo di cui all’art. 27, c. 1, del D.L. 104/2020, (L. 126/2020), meglio noto come Decontribuzione SUD, inizialmente previsto solo per il 2020, si applichi fino al 31 dicembre 2029.
Le regioni che rientrano nel beneficio sono l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia.
Beneficiari - Possono accedere al beneficio in trattazione i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro domestico.
Inoltre, l’agevolazione non si applica:
• agli enti pubblici economici;
• agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
• agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
• alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
• alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000;
• ai consorzi di bonifica;
• ai consorzi industriali;
• agli enti morali;
• agli enti ecclesiastici.
Pertanto, per i predetti soggetti, sebbene equiparabili ai datori di lavoro privati, la decontribuzione in trattazione non può trovare applicazione.
Inoltre, per effetto del Temporary Crisis Framework (INPS, circ. 90/2022), sono escluse dall’ambito di applicazione della misura:
- le imprese operanti nel settore finanziario;
- le imprese soggette a sanzioni adottate dall’UE, tra cui, ma non solo:
a. persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;
b. imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’UE; oppure
c. imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’UE in quanto l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.
Riguardo all’applicabilità dell’esonero in trattazione in riferimento ai rapporti di somministrazione, l’INPS (circ. 90/2022) ha precisato che la misura, in virtù dell’espresso richiamo all’art. 27, c. 1, del D.L. 104/2020, effettuato dall’art. 1, c. 161, della L. di Bilancio 2021, spetta ai datori di lavoro privati la cui sede di lavoro sia ubicata in una delle regioni c.d. svantaggiate, intendendosi come sede di lavoro l’unità operativa dell’azienda ove il lavoratore dipendente svolge la sua attività.
Ciò premesso, in considerazione della ratio sottesa alla Decontribuzione Sud, consistente nel favorire la stabilità occupazionale nelle aree svantaggiate, si precisa che nelle ipotesi in cui l’attività venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione. Pertanto, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio in trattazione può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’agenzia di somministrazione. Viceversa, qualora il lavoratore sia dipendente di un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti, il beneficio non può essere riconosciuto.
Considerato che l’esonero trova applicazione solo laddove il datore di lavoro abbia una sede legale o operativa nelle regioni svantaggiate, con riferimento ai lavoratori marittimi, categoria gente di mare ai sensi dell’art. 115 del codice della navigazione, tenuti a svolgere la propria attività lavorativa a bordo delle navi, l’INPS (circ. 33/2021 e circ. 90/2022) ha chiarito che le imprese armatoriali possono beneficiare dell’esonero contributivo in argomento per i lavoratori marittimi che siano imbarcati su navi iscritte nei compartimenti marittimi ricadenti nelle regioni svantaggiate, alla luce del criterio già utilizzato dal legislatore nel c. 6-bis dell’art. 1 del D.L. 277/1984 (L. 430/1984), che aveva esteso lo sgravio contributivo nel Mezzogiorno di cui all’art. 59 del DPR 218/1978, alle imprese di navigazione “per i marittimi componenti l’equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno”.
Al riguardo, la circ. 33/2021 ha evidenziato che dall’iscrizione della nave e dalla connessa abilitazione alla navigazione, scaturiscono una serie di attività gestionali, sovente collegate con la località d’iscrizione, quali, ad esempio, richieste di servizi vari (amministrativi, portuali, cantieristici) e di altre prestazioni connesse con l’esercizio della nave, a cominciare dal lavoro marittimo.
Tale criterio, quindi, è coerente con la finalità della L. di Bilancio 2021, che è quella di dare un sostegno alle aziende che operano nelle regioni svantaggiate, individuate dalle norme stesse.
Agevolazione - Dal 2021, l’esonero è pari:
· al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, sino al 31 dicembre 2025;
· al 20% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per gli anni 2026 e 2027;
· al 10% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per gli anni 2028 e 2029.
L’esonero in trattazione non prevede un limite individuale di importo.
Pertanto, lo stesso trova applicazione sulla percentuale della contribuzione datoriale prevista, senza individuazione di un tetto massimo mensile.
A seguito dell’applicazione della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Nella determinazione delle contribuzioni è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.
Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
• i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
• il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.;
• il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. 148/2015, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’art. 40 del D.Lgs. 148/2015;
• il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
• il contributo previsto in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
In ragione dell’entità della misura di sgravio, lo stesso risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.
La suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI).
Secondo l’INPS (circ. 33/2021 e circ. 90/2022), ai fini della valutazione circa la concreta cumulabilità della Decontribuzione Sud con altri regimi agevolati, ivi compresi i benefici contributivi che si sostanziano in incentivi all’assunzione, è necessario verificare le diverse discipline che regolano le singole agevolazioni previste dal nostro ordinamento; pertanto, ove sia presente un residuo di contribuzione esonerabile a seguito dell’applicazione della diversa misura, sarà possibile procedere al cumulo con la Decontribuzione Sud, fermo restando il limite della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro. Al riguardo, la circolare 33/2021 precisa pertanto che, laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo.
Per far comprendere meglio il regime di cumulabilità, l’INPS ha evidenziato che, se si intende fruire, ad esempio, contemporaneamente dell’agevolazione per l’assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo prevista, per le aziende con meno di venti dipendenti, pari al 50% dei contributi datoriali dovuti, la Decontribuzione Sud troverà applicazione a seguito dell’abbattimento della contribuzione operato in virtù della predetta previsione normativa. Analogamente, se si intende fruire contemporaneamente dell’agevolazione per l’assunzione di uomini over 50 disoccupati da almeno 12 mesi, pari al 50% dei contributi datoriali dovuti, la Decontribuzione Sud troverà applicazione a seguito dell’abbattimento della contribuzione operato in virtù della predetta previsione normativa.
Invece, con la circolare 56/2021, l’INPS ha precisato che per il periodo di applicazione Bonus giovani, non è possibile godere, per i medesimi lavoratori, della c.d. Decontribuzione sud. Precisazione confermata anche dal messaggio 3389/2021. In particolare, con quest’ultimo messaggio, ribadendo che il Bonus giovani non risulta cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”, l’INPS evidenzia che, qualora i datori di lavoro abbiano fruito, per il medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all’esonero giovanile under 36, della Decontribuzione Sud, devono preliminarmente procedere alla restituzione delle quote di Decontribuzione Sud già fruite.
Sempre in merito alla possibilità di cumulo di più incentivi ed in particolare con la fruizione in successione di più misure, l’INPS (circ. 115/2021) con riferimento alla c.d. Decontribuzione Sud ha precisato che la stessa, in presenza di tutte le condizioni legittimanti la fruizione, potrà trovare applicazione, per il medesimo lavoratore, solo dal mese successivo rispetto al termine di fruizione dell’esonero rioccupazione e per il periodo di durata della suddetta Decontribuzione Sud.
L’INPS (circ. n. 55/2022) ha, inoltre, reso noto che in assenza di un espresso divieto di cumulo dello sgravio contributivo per i contratti di solidarietà sancito dal D.L. 510/1996, e successive modificazioni, e tenuto conto delle pesanti conseguenze economiche scaturenti dalla perdurante emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno colpito, in misura particolare, le imprese operanti nei territori indicati dall’art. 27 del D.L. 104/2020 - acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro – le imprese ubicate nei predetti territori possono cumulare l’esonero contributivo di cui all’art. 6, c. 4, D.L. 510/1996.
Quindi, le imprese che intendono usufruire dell’esonero contributivo ai sensi del D.L. 510/1996, e successive modificazioni, per i medesimi lavoratori per i quali hanno già fruito della Decontribuzione Sud, sono tenute a calcolare e applicare il predetto esonero sulla contribuzione residua datoriale.
Condizioni - Il beneficio spetta a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle regioni summenzionate.
Al fine di garantire la legittima fruizione dello sgravio nelle ipotesi in cui un datore di lavoro, titolare di una matricola il cui indirizzo è coincidente con la sede legale in regioni non oggetto di decontribuzione, presenti una o più unità operative ubicate nelle suddette regioni, è necessario che la Struttura INPS territorialmente competente, a seguito di specifica richiesta da parte del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”, che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.
La misura c.d. Decontribuzione Sud spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro.
L’INPS, con la circolare 33/2021, ha ricordato che l’agevolazione in commento non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’art. 31 del D.Lgs. 150/2015.
Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, essendo un beneficio contributivo, è invece subordinato, ai sensi dell’art. 1, c. 1175, della L. 296/2006, al possesso del DURC, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione:
· assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
· rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Al fine della corretta applicazione della misura, anche per l’agenzia di somministrazione vale il rispetto di tutti i presupposti legittimanti.
Il beneficio contributivo, in quanto rivolto a una specifica platea di destinatari (datori di lavoro che operano in aree svantaggiate), si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.
A tal proposito, si ricorda che la Commissione europea con la Comunicazione C(2021) 8442, ha inizialmente prorogato l’applicabilità delle agevolazioni in oggetto al 30 giugno 2022, termine finale di operatività del Temporary Framework.
Il Ministero per il Sud, il 24 giugno 2022, sul proprio sito internet, ha ricordato che la Commissione europea ha poi autorizzato la proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 della decontribuzione per le assunzioni nelle regioni del Sud Italia.
Si è trattato di una deroga temporanea alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, giustificata dalle ripercussioni economiche del conflitto in Ucraina.
In considerazione della natura dell’agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, l’INPS provvederà a registrare la misura nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Analogamente, la misura in questione sarà registrata nel Registro SIPA, relativamente agli aiuti concessi alle imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
Secondo semestre 2022 L’INPS, con la circolare n. 90 del 27 luglio 2022, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione della Decontribuzione Sud (art. 1, commi 161 – 168, L. 178/2020) per il periodo 1/7/2022 – 31/12/2022. Al fine di consentire la piena operatività della misura agevolativa per i territori svantaggiati del Mezzogiorno per il suddetto periodo di competenza, in data 8 giugno 2022 le Autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura, subordinando la stessa al rispetto delle condizioni di cui alla Comunicazione C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, e successive modificazioni (c.d. Temporary Crisis Framework o TCF). La predetta misura di aiuto è stata approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2022)4499 final del 24 giugno 2022, che ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto fino al 31 dicembre 2022. Per quanto concerne l’esonero contributivo riferito al periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2029, le relative istruzioni saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato. Proprio in virtù del citato Temporary Crisis Framework, sono escluse dall’ambito di applicazione della misura in oggetto: - le imprese operanti nel settore finanziario; - le imprese soggette a sanzioni adottate dall’UE, tra cui, ma non solo: a. persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni; b. imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’UE; oppure c. imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’UE in quanto l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione. Con specifico riferimento all’applicazione della misura in trattazione per il periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022, si precisa che la Commissione europea, con la citata Decisione C(2022) 4499 final del 24 giugno 2022, ha autorizzato la fruizione della stessa nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis Framework. Al riguardo, si precisa che, in base alla sezione 2.1, “Aiuti di importo limitato”, del citato Temporary Crisis Framework, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni: - siano di importo non superiore a 400.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 35.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura; - siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2022; - l’aiuto sia concesso a imprese colpite dalla crisi. Per quanto riguarda la sussistenza di tale ultimo requisito, si osserva che, conformemente a quanto indicato nella citata Decisione C(2022) 4499 final del 24 giugno 2022, con la quale è stata autorizzata la concedibilità dell’aiuto in trattazione, è necessario che le imprese destinatarie siano state colpite direttamente o indirettamente dalla crisi attuale, ingenerata dall’aggressione russa all’Ucraina. Pertanto, si precisa ulteriormente che, ai fini della legittima fruizione dell’aiuto, quest’ultimo non deve necessariamente essere ricollegato a un aumento dei prezzi dell’energia in quanto la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia hanno determinato a vario titolo ripercussioni negative sull’economia nazionale nel suo complesso, ad esempio provocando una perturbazione delle catene di approvvigionamento fisiche, con una particolare accentuazione nelle regioni meridionali italiane che si trovano già in una situazione di svantaggio. Di conseguenza, in conformità a quanto previsto nella sezione 1.4. – “Misure di aiuto di Stato adeguate”, punto 26, del Temporary Crisis Framework, l’aiuto in trattazione può essere concesso anche alle imprese in difficoltà, diversamente dalla disciplina prevista nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, che escludeva espressamente dal proprio ambito di applicazione le imprese che già versassero in una condizione di difficoltà. |
Decontribuzione SUD prorogata fino a fine 2023 - L’INPS, con il messaggio n. 4593 del 21 dicembre 2022, ha reso noto che la Commissione europea, con la decisione C(2022) 9191 final del 6 dicembre 2022, ha prorogato l’applicabilità della decontribuzione SUD al 31 dicembre 2023.
Il differimento trova la sua giustificazione nel fatto che le misure di sostegno nazionali possono aiutare effettivamente le imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell'economia causate dall'aggressione russa all'Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate finora dalla Russia, preservando i livelli di occupazione.
In forza della suddetta autorizzazione, il beneficio potrà trovare applicazione fino al mese di competenza dicembre 2023.
Inoltre, come previsto dalla decisione della Commissione europea C(2022) 9191 final del 6 dicembre 2022, il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel Temporary Crisis Framework è stato innalzato a:
- 300.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
- 2 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.
Quindi, se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà, comunque, mai essere superato l'importo massimo complessivo di 2 milioni di euro per datore di lavoro.
L’INPS evidenzia, da ultimo, che i nuovi massimali trovano applicazione anche per gli aiuti concessi nell’ambito della precedente versione del c.d. Temporary Crisis Framework e che la decontribuzione SUD non può trovare applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021.
Infine, per quanto concerne la Decontribuzione SUD riferita al periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2029, le relative istruzioni saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.
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