Decreto flussi: incrementati i settori produttivi dove occupare gli stranieri

A cura della Redazione

Sulla G.U. n. 240/2025 è stato pubblicato il DPCM 2 ottobre 2025 che, attuando il D.L. n.20/2023 (convertito nella Legge n.50/2023) e tenendo conto delle novità introdotte dal D.L. n.145/2024 (L. n.187/2024) e dal D.L. n. 36/2025 (L. n. 74/2025), determina per il triennio 2026-2028 i flussi d’ingresso di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo sia nell’ambito delle quote che al di fuori di esse.

Dopo la strage di Cutro, al fine di contrastare l’immigrazione clandestina e semplificare l’ingresso legale dei lavoratori stranieri, il Governo italiano ha adottato d’urgenza il DL 10/03/2023 n.20 (in G.U. n. 59/2023) che, in deroga all’art. 3 del T.U. immigrazione, prevede che le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio italiano per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, non siano più solo fissate annualmente, ma per un triennio. Dopo il primo periodo 2023-2025, adesso il nuovo provvedimento del Governo interviene sul triennio 2026-2028.

Detto decreto viene sempre approvato dal Consiglio dei Ministri, con la novità che viene chiesto un parere anche alle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Se al termine dei 30 giorni il parere non è stato reso, il decreto viene comunque adottato.

Il decreto stabilisce le quote d’ingresso per ciascuno dei tre anni, tenendo conto dell’analisi dei fabbisogni del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

Anche se le quote d’ingresso sono definite per un triennio, nel caso in cui se ne ravvisi la necessità, verranno adottati ulteriori decreti durante il periodo di vigenza.

In ogni caso, il DPCM prevede che sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote complessive: 164.850 per il 2026, 165.850 per il 2027 e 166.850 per il 2028. Rispetto al triennio previgente gli ingressi sono incrementati di oltre 44 mila quote.

Tra le novità di maggior rilievo contenute nel DPCM, si segnala:

-        La previsione di ingressi in Italia, per motivi di lavoro autonomo, di lavoratori che hanno almeno un ascendente fino al terzo grado cittadino o ex cittadino italiano e che sono residenti in Venezuela o in uno degli ulteriori Paesi individuati dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

-        La promozione di un intervento legislativo volto a disciplinare ingressi per lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare a favore di persone con disabilità o a favore di persone grandi anziane, al di fuori delle quote;

-        L’estensione dei settori economici considerati nella programmazione dei flussi di ingresso individuati sulla base dell’analisi del fabbisogno del mercato del lavoro. I settori indicati ricomprendono divisioni e gruppi di attività secondo la nuova classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO 2025.

Settori e/o attività particolari

Nell’ambito delle citate quote complessive, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo 76.850 unità per ogni anno del triennio (di cui 76.200 per lavoro subordinato non stagionale e 650 per lavoro autonomo). Riguardo al lavoro subordinato, l’impiego dello straniero deve avvenire nei settori: agricoltura, silvicoltura e pesca; industrie alimentari, delle bevande e del tabacco; industrie tessili, dell'abbigliamento e calzature; industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo; altre industrie; costruzioni; commercio all’ingrosso e al dettaglio; servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici; servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio; servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone; sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati e altri servizi.

La locuzione “altre industrie”, secondo l’art. 1 (rubricato “definizioni”), fa riferimento all'insieme dei gruppi di attività di cui ai codici da 16 a 22 e da 26 a 33 della classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO 2025; mentre per “altri servizi” si intende l'insieme dei gruppi di attività di cui ai codici K, 61, 62, 63, M e 68, sempre ai sensi della classificazione ATECO 2025. Invece per “servizi turistici” si devono intendere le attività ricomprese nei gruppi Ateco: 55 (alloggi), 56 (attività dei servizi di ristorazione) e 79 (attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse.

Rispetto al DPCM relativo al previgente triennio, come sopra accennato, sono stati ampliati i settori in cui lo straniero può essere occupato, tenendo conto della nuova classificazione dei Codici Ateco 2025.

In precedenza, il DPCM si limitava a individuare solo i settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri con autobus, della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici.

Accordi di cooperazione contro i traffici migratori irregolari

Nell’ambito delle quote massime annuali sopra citate per settori/attività particolari, tenuto conto da un lato della cooperazione in essere in ambito migratorio e dell’altro degli accordi con i Paesi che promuovono, anche in collaborazione con lo Stato italiano, campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari, sono ammessi in Italia, nell’ambito di specifici accordi di cooperazione, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, nei settori di cui si è detto prima, i cittadini dei seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan.

Rispetto al Decreto Flussi 2023-2025, il nuovo DPCM ha aggiunto l’Ecuador, la Thailandia e l’Uzbekistan.

Ai cittadini provenienti da questi Paesi sono riservate 25.000 unità per ciascun anno del triennio.

Invece a chi proviene da altri Stati con i quali l’Italia intende stipulare in futuro i predetti accordi, vengono riservate: 18.000 unità nel 2026, 26.000 unità nel 2027 e 34.000 unità nel 2028.

Soggetti specifici

Nell’ambito delle 76.850 unità sopra previste per i settori particolari per ciascuna annualità, sono riservate quote d’ingresso ai seguenti soggetti:

- Lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza (e quindi i bisnonni) residenti in Venezuela o in uno degli ulteriori Paesi che verranno individuati con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, solo per lavoro autonomo (la norma non fa più riferimento al lavoro subordinato): 50 unità per ogni anno del triennio, di cui 10 i residenti in Venezuela e 40 per tutti gli altri.

- Apolidi e rifugiati: 320 unità per ogni anno del triennio di cui 300 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo.

- Assistenza familiare (colf, badanti e baby-sitter): 13.600 per il 2026, 14.000 per il 2027 e 14.200 per il 2028.  Il previgente Decreto flussi prevedeva solo 9.500 quote per ogni anno del triennio.

Conversioni

Il DPCM, tenuto conto anche delle novità del D.L. 145/2024, non destina più le quote alle conversioni dato che queste possono avvenire fuori dai flussi d’ingresso.

Lavoro autonomo

Il DPCM sui flussi d’ingresso riserva 500 quote per ciascun anno del triennio per motivi di lavoro autonomo purché lo straniero appartenga ad una delle seguenti categorie:

- imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché' la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;

- liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;

- titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

- artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

- cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

Lavoro stagionale

Nell’ambito delle quote complessive ricordate all’inizio e fissate per ciascun anno del triennio, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico (la norma non utilizza più il concetto di “alberghiero”): 88.000 unità per l'anno 2026, 89.000 unità per l'anno 2027 e 90.000 unità per l'anno 2028.

Entro i predetti limiti massimi, sono ammessi in Italia lavoratori subordinati stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria: 12.600 unità nel 2026, 12.750 unità nel 2027 e 13.000 unità nel 2028.

Come gli anni precedenti, nell’ambito della quota complessiva annuale di cui sopra, per i cittadini provenienti da uno dei Paesi già identificati dal Decreto Flussi o da uno Stato con il quale entrerà in vigore nel corso del triennio l’accordo di cooperazione migratoria, che hanno fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei 5 anni precedenti e per i quali i datori di lavoro hanno presentato richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale, sono riservate: 5.000 unità per il 2026, 6.000 per il 2027 e 7.000 per il 2028.

Inoltre, in via prioritaria, viene riservata in ambito agricolo, per ciascun anno del triennio, una quota pari a 47.000 unità di lavoratori (proveniente da Paesi con i quali sono in vigore o entreranno in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria) le cui istanze di nulla osta sono presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro della Confederazione nazionale coltivatori diretti, della Confederazione italiana agricoltori, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, della Confederazione di produttori agricoli e dell’Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane) e Unione Nazionale Cooperative Italiane Agroalimentare.

Quote sono riservate prioritariamente anche per il settore turistico. In particolare: 13.000 unità nel 2026, 14.000 unità nel 2027 e 15.000 unità nel 2028 sono assegnate alle istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale.

Sia per il settore agricolo che per quello turistico, le rispettive organizzazioni assumono l'impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente.

Presentazione delle domande

Le istanze di nulla osta per lavoro subordinato o autonomo riservate ai lavoratori stranieri che provengono da uno degli specifici Paesi sopra citati dovranno essere precompilate nel periodo temporale definito dalla circolare congiunta di prossima emanazione e dovranno essere inoltrate a decorrere dalle ore 9.00 del 12 gennaio dell’anno di riferimento, per quanto riguarda il settore agricolo.

Quelle relative al settore turistico dovranno essere inviate dalle ore 9,00 del 9 febbraio di ciascun anno di riferimento.

Invece, è previsto per il 16 febbraio dell’anno di riferimento il click day per gli stranieri provenienti da uno dei Paesi con i quali è in vigore o entreranno in vigore gli accordi di cooperazione in materia migratoria e per i lavoratori di origine Italia per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, oltre che per gli apolidi e i rifugiati.

Infine, per tutti gli altri ingressi (assistenza domiciliare e lavoro autonomo) l’invio delle istanze deve avvenire dalle ore 9,00 del 18 febbraio dell’anno di riferimento.

La data ultima in tutti i casi è il 31 dicembre di ogni anno, salvo che le quote non si esauriscano prima.

Il DPCM assegna alla circolare congiunta il compito di definire le modalità operative, oltre a indicare la documentazione necessaria a dimostrare (a cura del datore di lavoro interessato all’assunzione dello straniero) di aver previamente verificato, presso il Centro per l’impiego, l’indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale.

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