Esonero 2% dei contributi: le indicazioni operative
A cura della Redazione
L’art. 20 del D.L. 115/2022 (L. 142/2022) ha previsto l’integrazione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, della misura di esenzione per i rapporti di lavoro dipendente già adottata dall’art.1, c.121, della Legge di bilancio 2022. Quest’ultima disposizione aveva introdotto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dipendente, pari a 0,8%.
Il Decreto Aiuti-bis aumenta tale percentuale di ulteriori 1,2 punti percentuali dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, per un esonero complessivo pari al 2,0%, applicato anche sulla tredicesima mensilità o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga. Per fruire dell’esonero (non riconosciuto ai rapporti di lavoro domestico) è necessario che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro al mese, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Le istruzioni di riferimento per l’applicazione della misura sono state fornite dall’INPS con il messaggio 26.9.2022, n. 3499. Il documento di prassi richiama le istruzioni precedente fornite in merito all’esonero dello 0,8% (circ. 43/2022), aggiungendo alcune particolarità.
Nella seguente tabella si riporta una sintesi operativa in cui sono analizzati gli aspetti caratterizzati da maggior criticità.
Superamento massimale contributivo |
Nel mese in cui l’imponibile IVS non supera € 2.692 ovvero si azzera per effetto del raggiungimento del massimale, vale come imponibile, ai fini della verifica della condizione, quello utilizzato per il calcolo delle contribuzioni minori. |
Tredicesima corrisposta a dicembre |
L’esonero del 2%, oltre ad essere applicato sulla retribuzione del mese, si applica anche all’intera tredicesima purché anch’essa non superi € 2.692. Se l’assunzione è intervenuta nel corso dell’anno, l’esonero è applicato nella misura del 2% qualora il valore non superi l’importo calcolato moltiplicando € 224 per il numero dei ratei maturati. |
Ratei di tredicesima corrisposti unitamente alla retribuzione dei singoli mesi |
L’esonero del 2%, oltre ad essere applicato sulla retribuzione del mese purché non superiore a € 2.692, si applica anche sul rateo corrisposto nei singoli mesi da luglio a dicembre purché di valore non superiore a € 224. Ne consegue:
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Tredicesima corrisposta (ratei maturati) nel mese di cessazione del rapporto intervenuta prima di dicembre |
L’esonero è applicato nella misura del 2% qualora il valore non superi l’importo calcolato moltiplicando € 224 per il numero dei ratei maturati.
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Presenza di più denunce mensili |
L’INPS precisa che la norma si applica ai singoli rapporti di lavoro dipendente. In proposito occorre tenere presente quanto segue:
N.B. – nei citati casi, verificata la condizione, l’esonero sarà applicato pro quota nelle singole denunce.
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Rapporti di lavoro cessati entro il 31.12.2021 ovvero entro il 31.12.2022 |
Riguardo al periodo temporale di valenza dell’esonero (anno 2022), l’INPS precisa quanto segue:
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Lavoratori distaccati all’estero in paesi extra UE non convenzionati (applicazione delle retribuzioni convenzionali) o parzialmente convenzionati (per alcuni istituti applicazione delle retribuzioni convenzionali e per altri applicazione della retribuzione effettiva) |
L’INPS precisa che l’esonero può essere applicato purché la retribuzione mensile (sembrerebbe, in tale ipotesi, non quella imponibile ai fini contributivi) non superi mensilmente € 2.692. |
Istruzioni operative “Uniemens” |
N.B. – E’ confermato l’utilizzo del codice L025 per l’esonero (2%) da applicare alla tredicesima mensilità corrisposta a dicembre (o alla cessazione). |
Datori di lavoro agricolo |
L’INPS conferma le istruzioni impartite con la circ. 43/2022. Il datore di lavoro dovrà restituire ai dipendenti, con la prima retribuzione utile, l’esonero previsto per i mesi di luglio-settembre. |
Si riportano ulteriori situazioni particolari su cui l’INPS non ha fornito chiarimenti:
Tredicesima corrisposta a novembre |
Seppure non precisato dalle istruzioni INPS, si ritiene che in caso di corresponsione della tredicesima in occasione della busta paga di novembre (pagamento 10 dicembre), si possa comunque applicare l’esonero, utilizzando per l’Uniemens il codice L025. |
Pluralità di regolarizzazioni |
Per tutti i singoli mesi in cui ogni lavoratore cessato ha diritto allo sgravio dell'1,2% aggiuntivo, se necessario, deve essere inviato il DM10-VIG. |
Dipendenti cessati nel primo semestre con competenze erogate successivamente |
Se un dipendente è cessato da gennaio a giugno 2022 e gli sono corrisposti emolumenti dopo la cessazione, da luglio in avanti, si ritiene che su tali importi non debba essere applicato l’esonero al 2%. |
Si ricorda che per i dipendenti a favore dei quali la vigente normativa prevede l’abbattimento totale della contribuzione a carico lavoratore (ad esempio le cooperative sociali), non risulta possibile applicare l’esonero.
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