Esonero 2% dei contributi: le indicazioni operative

A cura della Redazione

L’art. 20 del D.L. 115/2022 (L. 142/2022)​ ha previsto l’integrazione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, della misura di esenzione per i rapporti di lavoro dipendente già adottata dall’art.1, c.121, della Legge di bilancio 2022. Quest’ultima disposizione aveva introdotto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dipendente, pari a 0,8%.​

Il Decreto Aiuti-bis aumenta tale percentuale di ulteriori 1,2 punti percentuali dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, per un esonero complessivo pari al 2,0%, applicato anche sulla tredicesima mensilità o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga.​ Per fruire dell’esonero (non riconosciuto ai rapporti di lavoro domestico) è necessario che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro al mese, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.​

Le istruzioni di riferimento per l’applicazione della misura sono state fornite dall’INPS con il messaggio 26.9.2022, n. 3499​. Il documento di prassi richiama le istruzioni precedente fornite in merito all’esonero dello 0,8% (circ. 43/2022), aggiungendo alcune particolarità.

Nella seguente tabella si riporta una sintesi operativa in cui sono analizzati gli aspetti caratterizzati da maggior criticità.

Superamento massimale contributivo

Nel mese in cui l’imponibile IVS non supera € 2.692 ovvero si azzera per effetto del raggiungimento del massimale, vale come imponibile, ai fini della verifica della condizione, quello utilizzato per il calcolo delle contribuzioni minori.

Tredicesima corrisposta a dicembre

L’esonero del 2%, oltre ad essere applicato sulla retribuzione del mese, si applica anche all’intera tredicesima purché anch’essa non superi € 2.692. Se l’assunzione è intervenuta nel corso dell’anno, l’esonero è applicato nella misura del 2% qualora il valore non superi l’importo calcolato moltiplicando € 224 per il numero dei ratei maturati.

Ratei di tredicesima corrisposti unitamente alla retribuzione dei singoli mesi

L’esonero del 2%, oltre ad essere applicato sulla retribuzione del mese purché non superiore a € 2.692, si applica anche sul rateo corrisposto nei singoli mesi da luglio a dicembre purché di valore non superiore a € 224. Ne consegue:

  • se la tredicesima è pagata in unica soluzione a dicembre l’esonero del 2% si applica sull’intero valore (se non eccedente 2.692 euro);
  • se invece è pagata in ratei mensili, per il primo semestre il dipendente ha avuto l’esonero dello 0,8%, per il solo secondo semestre il dipendente potrà godere dell’esonero al 2% (ovviamente se il valore del singolo rateo non eccede € 224).

Tredicesima corrisposta (ratei maturati) nel mese di cessazione del rapporto intervenuta prima di dicembre

L’esonero è applicato nella misura del 2% qualora il valore non superi l’importo calcolato moltiplicando € 224 per il numero dei ratei maturati.

 

Presenza di più denunce mensili

L’INPS precisa che la norma si applica ai singoli rapporti di lavoro dipendente. In proposito occorre tenere presente quanto segue:

  • Rapporto di lavoro con presentazione di più denunce individuali per il medesimo lavoratore (esempi: da part time a tempo pieno e viceversa – da tempo determinato a tempo indeterminato)er la verifica della condizione occorre considerare la complessiva retribuzione imponibile;
  • Operazioni societarie e cessione di contratto, situazioni in cui il lavoratore passa da un’azienda a un’altra senza soluzione di continuitàer la verifica della condizione occorre tenere presente della complessiva retribuzione imponibile;
  • Personale che transita, nello stesso mese, da una posizione assicurativa a un’altra della medesima aziendaer la verifica della condizione occorre tenere presente della complessiva retribuzione imponibile;

N.B. – nei citati casi, verificata la condizione, l’esonero sarà applicato pro quota nelle singole denunce.

  • Prestazione lavorativa svolta nello stesso mese ma presso distinti datori di lavoro: la condizione deve essere verificata autonomamente per ogni rapporto di lavoro (in sostanza il limite di € 2.692 va osservato in ognuno dei rapporti di lavoro);.

Rapporti di lavoro cessati entro il 31.12.2021 ovvero entro il 31.12.2022

Riguardo al periodo temporale di valenza dell’esonero (anno 2022), l’INPS precisa quanto segue:

  • Rapporto cessato entro il 31.12.2021 con corresponsione delle ultime competenze nel 2022: non trova applicazione l’esonero;
  • Rapporto di lavoro che cessa entro il 31.12.2022 con corresponsione delle ultime competenze nel 2023: non trova applicazione l’esonero.

Lavoratori distaccati all’estero in paesi extra UE non convenzionati (applicazione delle retribuzioni convenzionali) o parzialmente convenzionati (per alcuni istituti applicazione delle retribuzioni convenzionali e per altri applicazione della retribuzione effettiva)

L’INPS precisa che l’esonero può essere applicato purché la retribuzione mensile (sembrerebbe, in tale ipotesi, non quella imponibile ai fini contributivi) non superi mensilmente € 2.692.

Istruzioni operative “Uniemens”

  • Fino al mese di competenza settembre 2022: continuano ad essere applicate le istruzioni impartite con la circolare 43/2022 (esonero nella misura dello 0,80%), con alcune precisazioni riguardanti l’utilizzo dei codici L024, L025, L026 e per la possibilità di effettuare rettifiche dei mesi pregressi;
  • Dal mese di ottobre l’applicazione dell’esonero nella misura del 2% e relativo conguaglio periodo luglio – settembre da effettuarsi nei mesi ottobre, novembre e dicembre): sono fornite nuove istruzioni per la predisposizione dell’Uniemens istituendo nuovi codici, in particolare: L094 esonero 2% su retribuzione; L095 esonero rateo tredicesima; L096 per il conguaglio dell’incremento dell’esonero dell’1,2% sulle retribuzioni dei mesi luglio-settembre; L097 per il conguaglio dell’esonero dell’1,2% sui ratei di tredicesima corrisposti alla cessazione del rapporto intervenuta nei mesi luglio – settembre.

N.B. – E’ confermato l’utilizzo del codice L025 per l’esonero (2%) da applicare alla tredicesima mensilità corrisposta a dicembre (o alla cessazione).

Datori di lavoro agricolo

L’INPS conferma le istruzioni impartite con la circ.  43/2022. Il datore di lavoro dovrà restituire ai dipendenti, con la prima retribuzione utile, l’esonero previsto per i mesi di luglio-settembre.

 

Si riportano ulteriori situazioni particolari su cui l’INPS non ha fornito chiarimenti:

Tredicesima corrisposta a novembre

Seppure non precisato dalle istruzioni INPS, si ritiene che in caso di corresponsione della tredicesima in occasione della busta paga di novembre (pagamento 10 dicembre), si possa comunque applicare l’esonero, utilizzando per l’Uniemens il codice L025.

Pluralità di regolarizzazioni

Per tutti i singoli mesi in cui ogni lavoratore cessato ha diritto allo sgravio dell'1,2% aggiuntivo, se necessario, deve essere inviato il DM10-VIG.

Dipendenti cessati nel primo semestre con competenze erogate successivamente

Se un dipendente è cessato da gennaio a giugno 2022 e gli sono corrisposti emolumenti dopo la cessazione, da luglio in avanti, si ritiene che su tali importi non debba essere applicato l’esonero al 2%.

 

Si ricorda che per i dipendenti a favore dei quali la vigente normativa prevede l’abbattimento totale della contribuzione a carico lavoratore (ad esempio le cooperative sociali), non risulta possibile applicare l’esonero.

Riproduzione riservata ©