Fondo Tesoreria: i contributi dopo la Legge di Bilancio 2026
A cura di Alberto Rozza
L’INPS, con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, ha fornito le prime indicazioni in merito ai contributi al Fondo Tesoreria, dopo le modifiche apportate dalla Legge n. 199/2025 alla normativa sulla previdenza complementare, in particolar modo relativamente al requisito dimensionale che fa sorgere l’obbligo di versamento.
Ricordando che tale obbligo sorge soltanto se il lavoratore non aderisce alle forme pensionistiche complementari e quindi decide di mantenere il TFR ai sensi dell’art. 2021 c.c., di seguito si riepilogano le indicazioni dell’INPS.
Datori di lavoro interessati - Sono obbligati al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria:
- tutti i datori di lavoro privati, con esclusione dei datori di lavoro domestico;
- gli Organismi pubblici privatizzati e gli Enti pubblici economici, limitatamente ai rapporti di lavoro regolati dal diritto comune e, quindi, assoggettati alla disciplina dell’articolo 2120 c.c..
- i datori di lavoro che, per i lavoratori occupati all’estero (indipendentemente dall’esistenza di convenzioni di sicurezza sociale e dal regime previdenziale applicato), accantonano comunque il TFR ai sensi dell’art.2120 c.c., anche in virtù di clausole contrattuali di miglior favore
Invece, restano esclusi i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni (art. 1, c. 2 Dlgs 165/2001), a meno che i rapporti di lavoro non siano regolati integralmente dal diritto comune.
Operazioni societarie - In caso di operazioni societarie (ad esempio, acquisizione di ramo d’azienda, incorporazione) o cessione di contratto:
- se il personale transita alle dipendenze di un datore di lavoro obbligato al versamento, quest’ultimo deve effettuare il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria anche per tali lavoratori, a partire dal periodo di paga in corso alla data di acquisizione;
- se il personale (in precedenza alle dipendenze di un datore di lavoro assoggettato all’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria) transita alle dipendenze di un datore di lavoro non obbligato al versamento, il nuovo datore è tenuto a versare il contributo solo per il personale transitato, limitatamente al periodo successivo al trasferimento.
Lavoratori - Per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici, l’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria sorge se il lavoratore, entro 60 giorni dalla data di prima assunzione, manifesta espressamente la volontà di non aderire alle forme pensionistiche complementari e di mantenere il TFR secondo il regime di cui all’art.2120 c.c..
In questo caso, se sussiste il requisito dimensionale, il datore di lavoro sarà tenuto a versare al Fondo Tesoreria il TFR maturando.
L’obbligo di versare le quote di TFR al Fondo Tesoreria sussiste anche per i lavoratori non di prima assunzione che non hanno aderito ad un Fondo pensione, sempre che sussistano i requisiti dimensionali.
Limite dimensionale – Dopo l’intervento della Legge di Bilancio 2026, la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato ai fini dell’obbligo contributivo non deve essere inferiore:
- 60 addetti per il periodo 2026-2027;
- 50 addetti per il periodo 2028-2031 (interpretazione dell’INPS dato che la norma su questo periodo non prevede nulla)
- 40 addetti dai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032 (o che raggiungono tale soglia negli anni successivi all’inizio dell’attività).
In sostanza il contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria è dovuto se, alla fine dell’anno solare precedente (nella prassi amministrativa, l’anno civile, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre) viene raggiunto il requisito dimensionale.
I riferimenti temporali predetti devono intendersi riferiti alla competenza del periodo di paga e ai relativi accantonamenti, mentre la verifica del requisito dimensionale è sempre effettuata con riferimento all’anno solare precedente (ad esempio, per il periodo di paga decorrente da gennaio 2026 e per i relativi accantonamenti, si considera la media annuale dei dipendenti in forza nell’anno 2025 - 1° gennaio/31 dicembre 2025; per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027 e per i relativi accantonamenti, si considera la media annuale dei dipendenti in forza nell’anno 2026 - 1° gennaio/31 dicembre 2026, ecc.).
Se un datore di lavoro non raggiunge la soglia dimensionale riferita all’anno 2025 (media inferiore a 60 addetti), il medesimo non è tenuto all’obbligo di conferimento delle quote di TFR per l’anno 2026.
Se nel corso dell’anno 2026 raggiunge la soglia dei 60 addetti, l’obbligo scatterà per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027, poiché il calcolo si baserà sulla media dei dipendenti riferita all’anno 2026.
A nulla rilevano eventuali riduzioni del numero di addetti dopo l’insorgenza dell’obbligo di versamento.
La media annuale dei dipendenti deve essere calcolata avendo riguardo esclusivamente ai mesi di effettiva attività del datore di lavoro, escludendo dal computo eventuali periodi di sospensione dell’attività aziendale. Quindi, il calcolo della media deve avvenire sulla reale presenza dei lavoratori nei mesi in cui il datore di lavoro è stato effettivamente operativo.
Ai fini del calcolo devono essere considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia e dall’orario di lavoro, compresi i lavoratori con contratto part-time. Questi ultimi, a prescindere dalla tipologia del contratto (orizzontale, verticale o misto), sono computati in proporzione all’orario, sommando mensilmente gli orari individuali e rapportandoli all’orario del lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all’unità per frazioni/superiori alla metà dell’orario normale.
Operatività – Per il 2026, l’obbligo contributivo riguarderà i datori di lavoro in attività nel 2024. Infatti, dato che la Legge di Bilancio subordina l’insorgenza dell’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria al superamento della soglia dimensionale calcolata sulla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente a quello del periodo di paga considerato, ne deriva che il parametro di riferimento è necessariamente l’anno solare 2025, che deve poter essere considerato come anno “precedente” ai fini del calcolo della media occupazionale. Ciò presuppone l’esistenza di un periodo di attività aziendale già avviato e consolidato prima del 2025; pertanto, solo i datori di lavoro in attività nel 2024 dispongono di una base temporale coerente con il dato normativo, volta a valutare la dimensione occupazionale su un arco annuale significativo e comparabile.
In sostanza, le aziende costituite prima del 2025 (ad esempio nel 2024) che raggiungono in tale anno il limite dimensionale di almeno 60 addetti sono tenute al versamento delle quote di TFR a fare tempo dal 1° gennaio 2026.
Inoltre, poiché continua a valere la previgente normativa, ossia quella che subordina l’obbligo del versamento se l’azienda nell’anno di costituzione raggiunge la media dei 50 dipendenti, il datore di lavoro che ha iniziato l’attività nel 2025 e in tale anno ha raggiunto la media predetta, è tenuto al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria, a decorrere dal mese di inizio dell’attività, e quindi anche per i mesi pregressi (a tal riguardo valgono ancora le istruzioni operative della Circolare 70/2007).
Ai fini del computo, i datori di lavoro che rientrano nel requisito dimensionale devono rilasciare all’INPS apposita dichiarazione, anche per via telematica, utilizzando il modello denominato “SC34”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale www.inps.it.
I datori di lavoro che soddisfino i requisiti dimensionali come sopra illustrati sono tenuti a richiedere, per le posizioni INPS afferenti alla gestione DM, il codice di autorizzazione “1R”, avente il significato di “Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria”.
Calcolo e versamento del contributo mensile – Per determina la somma da versare al Fondo Tesoreria si deve prendere in considerazione la retribuzione mensile utile ai fini del TFR, riferita al periodo di paga di competenza. La quota di TFR maturata nel periodo è determinata applicando alla suddetta retribuzione l’aliquota pari al 7,41% (1/13,5), detratto il contributo dello 0,50% (per i lavoratori per i quali tale contributo è dovuto) da versare all’INPS insieme agli altri contributi previdenziali obbligatori, ferma restando la possibilità di procedere al relativo conguaglio a fine anno.
Il datore di lavoro deve effettuare mensilmente il versamento al Fondo Tesoreria con le medesime modalità dei contributi di previdenza obbligatoria ed entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota di TFR maturata.
Per le aziende tenute al versamento dei TFR dal 1° gennaio 2026 (ossia quelle costituite prima del 2025 che hanno raggiunto in tale anno la soglia dei 60 dipendenti), l’obbligo può essere assolto entro il giorno 16 maggio 2026. A tale fine viene istituito nel flusso Uniemens, il nuovo codice causale “CF05” all’interno dell’elemento TipoImpPregCMT di GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso avente il significato di “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
La contribuzione al Fondo Tesoreria, avendo natura obbligatoria, non può essere oggetto di agevolazioni contributive, ivi comprese le riduzioni o gli esoneri previsti dall’ordinamento per la contribuzione previdenziale ordinaria.
Misure compensative – Continua a trovare applicazione l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge n. 297/1982 (pari allo 0,20% o allo 0,40% per i dirigenti industriali), in misura corrispondente alla quota di TFR maturando conferita alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria, così come l'esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura di 0,28 punti percentuali a decorrere dal 2014 applicati nella stessa percentuale del TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria (art. 8 DL n. 203/2005 – L. 248/2005).
Riproduzione riservata ©