Il conguaglio di fine anno dell’indennità esente e dell’ulteriore detrazione
A cura della Redazione
Il datore di lavoro che opera come sostituto d’imposta, al fine di dare carattere di definitività alle ritenute riferite ai redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nell’anno 2025, deve effettuare il conguaglio tra le ritenute fiscali operate in corso d’anno e l’imposta effettivamente dovuta dal lavoratore, tenendo conto delle detrazioni d’imposta.
Le istruzioni per il calcolo del conguaglio sono contenute nell’art. 23, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973.
La norma stabilisce che i datori di lavoro sostituti d’imposta devono effettuare il conguaglio entro il 28 febbraio dell’anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione.
Le operazioni di conguaglio di fine anno 2025 possono quindi essere effettuate con il mese di dicembre 2025 oppure rinviate ai mesi di gennaio e febbraio 2026.
Come ogni anno, occorre prestare particolare attenzione agli elementi di paga di nuova introduzione o interessati da modifiche di tipo normativo o amministrativo.
Tra questi, per i conguagli 2025, devono essere certamente annoverati l’indennità esente e l’ulteriore detrazione introdotte dai commi 4 e 6 della Legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024) e illustrate dalla circolare n. 4/2025 dell’Agenzia delle entrate.
INDENNITA' ESENTE
La disciplina di riferimento
Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 (che si riferisce alle pensioni di ogni genere e agli assegni ad esse equiparati), che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito (quindi esente sia da contributi che da IRPEF), determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la seguente percentuale:
- 7,1% per i redditi fino a 8.500 euro;
- 5,3% per i redditi oltre 8.500 euro e fino a 15.000 euro;
- 4,8% per i redditi superiori a 15.000 euro.
Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno (cd reddito annuale teorico). La percentuale viene applicata sull’imponibile di ogni mese.
Per la determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente per il riconoscimento della nuova indennità esente rileva anche la quota esente del reddito agevolato per i lavoratori impatriati e quella per il rientro dei ricercatori residenti all’estero.
Individuata la percentuale spettante, la stessa trova applicazione solo sulla quota imponibile di reddito di lavoro dipendente tassato in Italia. Inoltre, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
Operatività nei periodi di paga 2025
Durante i singoli periodi di paga, il sostituto ha verificato il reddito complessivo e calcolato il reddito annuale teorico (rapportandolo ad anno per i rapporti con durata inferiore all’anno). Ha quindi determinato la percentuale da applicare. Quest’ultima potrebbe essere cambiata in corso d’anno a fronte di oscillazioni del reddito annuale teorico determinate, ad esempio, da nuovi elementi retributivi riconosciuti al lavoratore (con passaggio a uno scaglione più alto e applicazione di una percentuale più bassa) o, al contrario, da trattenute legate ad assenze tutelate (con passaggio a uno scaglione più basso e applicazione di una percentuale più alta).
Il sostituto ha poi applicato la percentuale al reddito di lavoro dipendente effettivamente corrisposto, riconoscendo l’indennità quale competenza netta (salvo che il lavoratore abbia dichiarato di rinunciarvi o abbia richiesto il riconoscimento dell’indennità solo a conguaglio).
Il conguaglio di fine anno dell’indennità esente
In sede di conguaglio di fine anno, il sostituto deve verificare l’effettiva spettanza degli importi attribuiti a titolo di indennità e identificare la corretta percentuale da riconoscere.
Come detto, in corso d’anno potrebbero essere state riconosciute percentuali diverse, ma quella effettivamente spettante è una sola.
Per gli assunti in corso d’anno si deve tener conto dei dati riferiti ai precedenti rapporti, ove il lavoratore abbia prodotto la CU ad essi riferita.
Qualora emerga il diritto del lavoratore a percepire l’indennità esente e questa non sia stata riconosciuta in corso d’anno o sia stata riconosciuta in misura inferiore, la somma spettante viene corrisposta con la retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Nel caso opposto, ovvero quando sia stata riconosciuta l’indennità esente e questa risulti in tutto o in parte non spettante (ad esempio, quando il reddito supera 20.000 euro), il sostituto recupera l’importo.
Se l’importo da recuperare è superiore a 60 euro, viene trattenuto in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.
ULTERIORE DETRAZIONE
Ai titolari del reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, spetta un’ulteriore detrazione calcolata in base al reddito complessivo, pari a 1.000 euro per i redditi da 20.000,01 a 32.000,00 euro.
Per i redditi da 32.000,01 a 40.000,00 euro l’ulteriore detrazione si ottiene con la seguente formula: 1.000 x [(40.000 – Reddito complessivo del lavoratore)] / 8.000.
L’ulteriore detrazione è da rapportare al periodo di lavoro e spetta per 12 mesi.
Operatività nei periodi di paga 2025
Il sostituto ha verificato il reddito complessivo del lavoratore e ha calcolato l’importo dell’ulteriore detrazione spettante in base al reddito previsionale e alle detrazioni, riferiti alle somme e ai valori da corrispondere durante l’anno.
Se il lavoratore ha consegnato la CU di riferimento, il datore ha tenuto conto dei dati riferiti ai redditi percepiti in relazione a precedenti rapporti di lavoro nel 2025.
Ove abbia riscontrato la sussistenza dei presupposti, il datore ha riconosciuto in via automatica l’ulteriore detrazione all’atto dell’erogazione delle retribuzioni (salvo rinuncia del lavoratore o salvo richiesta di attribuzione solo in sede di conguaglio).
Conguaglio di fine anno dell’ulteriore detrazione
In sede di conguaglio di fine anno il sostituto verifica l’effettiva spettanza dell’ulteriore detrazione e l’importo da riconoscere. Il contribuente deve avere capienza di imposta lorda; in caso di capienza solo parziale dell’imposta lorda, l’ulteriore detrazione è riconosciuta entro tale limite.
Se l’ulteriore detrazione spettante al lavoratore non è stata riconosciuta precedentemente, o è stata riconosciuta in misura inferiore al dovuto, provvede a corrispondere al lavoratore l’importo spettante.
Nel caso opposto, ovvero se ha riconosciuto un importo di detrazione in tutto o in parte non spettante, provvede al recupero (ad esempio, quando il reddito supera i 40.000 euro oppure scende sotto i 20.000 euro).
In tal caso, se l’importo da recuperare è superiore a 60 euro, viene trattenuto in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.
LA COMPENSAZIONE TRA INDENNITA' ESENTE E ULTERIORE DETRAZIONE
Nell’effettuazione del conguaglio di fine anno potrebbe verificarsi l’ipotesi in cui sia necessario recuperare un importo attribuito a titolo di indennità esente che risulti non spettante, ma il lavoratore ha diritto all’ulteriore detrazione.
Potrebbe anche verificarsi il caso opposto, ovvero quello in cui si renda necessario recuperare l’ulteriore detrazione e riconoscere l’indennità esente.
Si pensi, al riguardo, alla situazione di quei lavoratori il cui reddito si colloca attorno ai 20.000 euro, soglia che determina il passaggio da un trattamento all’altro.
In questi casi, il recupero del trattamento riconosciuto e non spettante viene effettuato deducendo l’importo della voce che invece risulta da riconoscere. Viene quindi effettuata una somma algebrica tra le due voci che può determinare le seguenti casistiche.
Importo da riconoscere superiore a quello da recuperare
In questo caso, la differenza a credito viene riconosciuta nella retribuzione del conguaglio.
Ad esempio, avvalendoci di numeri puramente teorici utilizzati per semplificare il concetto:
- Nel corso dell’anno è stata riconosciuta l’ulteriore detrazione per 150 euro.
- In sede di conguaglio il reddito si assesta sotto i 20.000 euro.
- Il lavoratore deve restituire l’ulteriore detrazione di 150 euro, ma ha diritto a 200 euro di indennità esente.
- Nella retribuzione del conguaglio sono corrisposti 50 euro a titolo di indennità esente (mentre gli ulteriori 150 euro compensano l’importo dell’ulteriore detrazione da recuperare).
Importo da riconoscere inferiore a quello da recuperare
Il sostituto recupera la differenza tra i due importi; se la trattenuta supera i 60 euro, il recupero è effettuato ratealmente (vedi paragrafo successivo).
Ad esempio:
- Nel corso dell’anno è stata riconosciuta un’ulteriore detrazione di 170 euro.
- In sede di conguaglio di fine anno il reddito scende sotto i 20.000 euro.
- Il dipendente deve restituire l’ulteriore detrazione di 170 e ha diritto a 120 euro di indennità esente.
- La differenza è negativa per 50 euro e nella retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio sono trattenuti 50 euro (gli altri 120 sono compensati con l’indennità a credito).
Recupero di importi superiori a 60 euro
In questa ipotesi, come anticipato, la differenza a debito è recuperata in 10 rate di cui la prima nella retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Ad esempio:
- Nel corso dell’anno è stata riconosciuta un’indennità esente di 250 euro.
- In sede di conguaglio di fine anno il reddito supera i 20.000 euro e il dipendente deve restituire l’indennità esente, ma ha diritto a 100 euro di ulteriore detrazione.
- La differenza è negativa per 150 euro e nella retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio sono trattenuti 15 euro a titolo di prima rata di indennità esente indebita.
- Le ulteriori 9 rate di 15 euro sono trattenute nei successivi periodi di paga. In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del completamento del recupero rateale, l’intero importo ancora dovuto viene trattenuto in un’unica soluzione.
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