Il decreto Sicurezza è Legge
A cura della Redazione
La Camera dei deputati, nella seduta di martedì 18 dicembre 2025, ha approvato definitivamente il DDL di conversione, con modificazioni, del DL n.159/2025, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.
Tra le novità di maggior interesse per il mondo del lavoro rispetto al testo del Decreto-legge n. 159/2025 si segnalano le seguenti:
Oscillazione delle aliquote (art.1) – a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’INAIL viene autorizzata a rivedere le aliquote per l’oscillazione del bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi. Sono escluse dal riconoscimento del beneficio le aziende che hanno riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nelle more della realizzazione di sistemi informativi di cooperazione applicativa dei dati, l’autorità giudiziaria comunica tempestivamente, anche con modalità informatiche, le sentenze definitive di condanna all’INAIL ai fini dell’esclusione del beneficio. Spetta ad un decreto interministeriale definire le modalità di attuazione.
L’INAIL ha inoltre il compito di rivedere i contributi in agricoltura, sempre dal 1° gennaio 2026.
Formazione in materia di sicurezza (art.1-bis) – si prevede che negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l’eventuale addestramento si concludano entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro.
Rete di lavoro agricolo di qualità (art.2) – alle imprese agricole, per poter accedere alla Rete di lavoro agricolo di qualità, viene chiesto anche di non avere condanne penali per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e negli ultimi tre anni, l'assenza di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per le medesime violazioni.
Vigilanza (art.3) – si prevede che l’INL, al fine del rilascio dell'attestato per l'iscrizione alle liste di conformità, controlli in via prioritaria i datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, nei cantieri edili sia in appalto che in subappalto, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato (da individuare con apposito decreto ministeriale). Viene previsto anche l'obbligo per il datore di lavoro di dotare i propri dipendenti di una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione. In mancanza, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 142,38 a 711,92 euro per ciascun lavoratore.
Viene aumentata da 6.000 a 12.000 euro la sanzione in caso di mancanza della patente a crediti.
Inoltre, si prevede che la decurtazione dei crediti per i casi di violazione dell’obbligo di preventiva comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con riferimento agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026, comporti una riduzione pari a 5 punti (6 nelle ipotesi di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, minori ecc.) per ciascun lavoratore interessato dalla violazione (in precedenza la riduzione era da 1 a 3 punti). Infine, si prevede l'obbligo per il committente di specificare le imprese che operano in regime di subappalto nella notifica preliminare che egli trasmette alla ASL prima dell'inizio dei lavori.
Borse di studio (art.8) - A decorrere dal 1° gennaio 2026, l’INAIL eroga annualmente una borsa di studio (da 3.000 a 7.000 euro) ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali, in aggiunta alle prestazioni previste dall’art.85 del DPR n. 1124/1965.
Occupazione (art.14) – i datori di lavoro, al fine di fruire dei benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze, hanno l’obbligo di pubblicare la disponibilità della relativa posizione di lavoro sul SIISL.
Sempre ai fini del riconoscimento di tali benefici, è specificato che, resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si prevede anche che le comunicazioni obbligatorie relative alle assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro vengano effettuate dai datori di lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati (commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.) anche tramite il SIISL e che quest’ultimo sia tenuto a esporre gli esiti della verifica dei dati autocertificati dal lavoratore iscritto alla piattaforma e li renda disponibili al datore di lavoro che lo assume.
Viene anche previsto l’obbligo, per le Agenzie per il lavoro di pubblicare sul SIISL tutte le posizioni di lavoro che gestiscono, potendo le medesime accedere alla piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate.
Sono tenuti all’iscrizione sul SIISL anche i lavoratori stranieri che, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, hanno partecipato ad attività di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine.
Collocamento obbligatorio (art.14-bis) – Viene elevato dal 10% al 60% il limite percentuale entro cui i datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti possono coprire mediante la convenzione la quota di riserva, pari al sette per cento dei lavoratori occupati.
Inoltre, viene previsto che il soggetto destinatario, al fine di realizzare la commessa di lavoro, possa porre, in via temporanea, uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto a condizione che il distacco sia esplicitato nella convenzione. Qualora il distacco di personale avvenga secondo la previsione di una convenzione, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della convenzione medesima.
Infine, viene estesa l’applicazione delle convenzioni, includendo anche gli enti del Terzo settore non commerciali e le società benefit tra i soggetti destinatari con cui le stesse possono essere stipulate.
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