Le novità del modello 770/2026 per i datori di lavoro
A cura della Redazione
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 72221 del 27 febbraio 2026, ha approvato il modello 770/2026 (redditi 2025) e le relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2025 ed i relativi versamenti. Il modello deve inoltre riportare i dati relativi alle compensazioni operate e ai crediti d’imposta utilizzati.
Con lo stesso provvedimento sono state approvate anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, successivamente aggiornate al 10 giugno 2026 per la correzione di alcuni refusi.
Il modello è composto, come di consueto, dal frontespizio e da 16 quadri (SF, SG, SH, SI, SK, SL SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX, E SY). Gli importi da indicare devono essere espressi in unità di euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.
L’adempimento
Il modello 770/2026 dovrà essere tramesso all’Agenzia delle entrate, in via telematica, entro il prossimo 2 novembre 2026 (in quanto il 31 ottobre cade di sabato).
Anche quest’anno, i sostituti d’imposta hanno la facoltà di suddividere il Mod. 770 (massimo 3 invii) inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX relativi alle ritenute operate su:
- Redditi di lavoro dipendente e assimilati (flusso principale);
- Redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (flusso principale);
- Dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010), già presenti nel quadro SY (flusso principale);
- Locazioni brevi inserite all’interno della CU di cui articolo 4, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (deve essere allegato al flusso autonomi, se presente);
- Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza (va unito a uno dei flussi principali).
Tale facoltà è riconosciuta sempreché il sostituto d’imposta abbia trasmesso, entro i termini previsti, sia Certificazioni uniche di lavoro dipendente, sia Certificazioni uniche di lavoro autonomo, sia Certificazione degli utili, quando richiesto.
Le novità
Vediamo, di seguito, quali sono le principali novità che interessano i datori di lavoro.
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Intermediari abilitati alla presentazione del 770 |
Da quest’anno sono abilitati anche gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. |
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Quadro SI |
Per la compilazione della colonna 5 “Tipo” del rigo SI14 “Utili e proventi equiparati”, dovrà essere utilizzato il nuovo codice 4 se si tratta della quota esente relative ai dividendi derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato di cui all’art. 6 della legge n. 76 del 2025. |
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Quadro ST Prima sezione |
Tra i versamenti da indicare nel quadro ST, prima sezione, vengono aggiunti quelli relativi a:
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Quadro ST Prima e seconda sezione |
Viene introdotto un nuovo codice tra quelli che si devono riportare nel punto 10 “Note”. Si tratta del codice “V”, da esporre se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute relative alle addizionali regionali e comunali, operate nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, da parte di sostituti d’imposta che risiedono, hanno sede legale o la sede operativa in immobili danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell’ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 10 dicembre 2025 come previsto dall’art. 11 del Decreto-legge 7 maggio 2025 n. 65, convertito dalla Legge 4 luglio 2025 n. 101. Può essere usato nella prima sezione (Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale, e imposte sostitutive) e nella seconda (Addizionale regionale). |
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Quadro SV |
Introdotta la possibilità di esporre la nota V nel punto 10 (vedi rigo precedente). |
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Quadro SX
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Il rigo SX1 torna ad essere composto da 7 colonne. Infatti, la colonna 7, che nel modello 2025 era stata utilizzate per il credito collegato al Bonus tredicesima mensilità (abrogato), torna ad essere dedicata all’indicazione del credito utilizzato in F24. Ne consegue che la formula da utilizzare per la compilazione della colonna 4 “Credito risultante dalla presente dichiarazione” del rigo SX4 “Importo complessivo” è stata adeguata alla nuova struttura del rigo SX1, ed è la seguente: SX32 (colonna 2 – colonna 1) + SX33 (colonna 2 – colonna 1) + SX34 (colonna 2 – colonna 1). |
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Introdotto il nuovo rigo SX50 “Somma che non concorre alla formazione del reddito”, riservato ai sostituti d’imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2025 l’erogazione della somma che non concorre alla formazione del reddito di cui all’articolo 1, comma 4, della legge n. 207 del 2024. Si tratta della somma esente spettante ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Il rigo è composto di 5 colonne, che devono essere compilate come di seguito indicato.
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Non ci sono novità da segnalare in relazione ai quadri DI (credito emergente da dichiarazione integrativa) e SY (pignoramento presso terzi). |
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