Le novità del modello 770/2026 per i datori di lavoro

A cura della Redazione

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 72221 del 27 febbraio 2026, ha approvato il modello 770/2026 (redditi 2025) e le relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2025 ed i relativi versamenti. Il modello deve inoltre riportare i dati relativi alle compensazioni operate e ai crediti d’imposta utilizzati.

Con lo stesso provvedimento sono state approvate anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, successivamente aggiornate al 10 giugno 2026 per la correzione di alcuni refusi.

Il modello è composto, come di consueto, dal frontespizio e da 16 quadri (SF, SG, SH, SI, SK, SL SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX, E SY). Gli importi da indicare devono essere espressi in unità di euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.

L’adempimento

Il modello 770/2026 dovrà essere tramesso all’Agenzia delle entrate, in via telematica, entro il prossimo 2 novembre 2026 (in quanto il 31 ottobre cade di sabato).

Anche quest’anno, i sostituti d’imposta hanno la facoltà di suddividere il Mod. 770 (massimo 3 invii) inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX relativi alle ritenute operate su:

  • Redditi di lavoro dipendente e assimilati (flusso principale);
  • Redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (flusso principale);
  • Dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010), già presenti nel quadro SY (flusso principale);
  • Locazioni brevi inserite all’interno della CU di cui articolo 4, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (deve essere allegato al flusso autonomi, se presente);
  • Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza (va unito a uno dei flussi principali).

Tale facoltà è riconosciuta sempreché il sostituto d’imposta abbia trasmesso, entro i termini previsti, sia Certificazioni uniche di lavoro dipendente, sia Certificazioni uniche di lavoro autonomo, sia Certificazione degli utili, quando richiesto.

Le novità

Vediamo, di seguito, quali sono le principali novità che interessano i datori di lavoro.

Intermediari abilitati alla presentazione del 770

Da quest’anno sono abilitati anche gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Quadro SI

Per la compilazione della colonna 5 “Tipo” del rigo SI14 “Utili e proventi equiparati”, dovrà essere utilizzato il nuovo codice 4 se si tratta della quota esente relative ai dividendi derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato di cui all’art. 6 della legge n. 76 del 2025.

Quadro ST

Prima sezione

Tra i versamenti da indicare nel quadro ST, prima sezione, vengono aggiunti quelli relativi a:

  • imposte sostitutive operate sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 1, comma 354 della legge n. 207 del 2024, versati con i seguenti codici tributo: 1069, 1608, 1924, 1925, 1309, 176E, 177E e 178E;
  • credito della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge n. 207 del 2024 recuperata dal sostituto d’imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio (cod. trib. 1704 e 175E).

Quadro ST

Prima e seconda sezione

Viene introdotto un nuovo codice tra quelli che si devono riportare nel punto 10 “Note”.

Si tratta del codice “V”, da esporre se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute relative alle addizionali regionali e comunali, operate nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, da parte di sostituti d’imposta che risiedono, hanno sede legale o la sede operativa in immobili danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell’ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 10 dicembre 2025 come previsto dall’art. 11 del Decreto-legge 7 maggio 2025 n. 65, convertito dalla Legge 4 luglio 2025 n. 101. Può essere usato nella prima sezione (Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale, e imposte sostitutive) e nella seconda (Addizionale regionale).

Quadro SV

Introdotta la possibilità di esporre la nota V nel punto 10 (vedi rigo precedente).

Quadro SX

 

Il rigo SX1 torna ad essere composto da 7 colonne. Infatti, la colonna 7, che nel modello 2025 era stata utilizzate per il credito collegato al Bonus tredicesima mensilità (abrogato), torna ad essere dedicata all’indicazione del credito utilizzato in F24.

Ne consegue che la formula da utilizzare per la compilazione della colonna 4 “Credito risultante dalla presente dichiarazione” del rigo SX4 “Importo complessivo” è stata adeguata alla nuova struttura del rigo SX1, ed è la seguente: SX32 (colonna 2 – colonna 1) + SX33 (colonna 2 – colonna 1) + SX34 (colonna 2 – colonna 1).

Introdotto il nuovo rigo SX50 “Somma che non concorre alla formazione del reddito”, riservato ai sostituti d’imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2025 l’erogazione della somma che non concorre alla formazione del reddito di cui all’articolo 1, comma 4, della legge n. 207 del 2024. Si tratta della somma esente spettante ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Il rigo è composto di 5 colonne, che devono essere compilate come di seguito indicato.

  • colonna 2 “Credito maturato nell’anno”: indicare l’ammontare del credito maturato per effetto dell’erogazione della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge n. 207 del 2024 riconosciuta dal sostituto d’imposta nell’anno 2025. Si precisa che tale ammontare deve essere indicato al lordo degli importi eventualmente recuperati e da recuperare, che vanno esposti rispettivamente nelle colonne 3 e 4. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito maturato per effetto dell’erogazione di somme riconosciute dal soggetto estinto.
  • colonna 3 “Credito erogato recuperato anno corrente”: indicare l’ammontare del credito relativo alla somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge n. 207 del 2024 riconosciuta dal sostituto d’imposta nell’anno in corso e successivamente recuperata dal sostituto d’imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, da esporre come riversamento nella prima sezione del Quadro ST con i codici tributo 1704 e 175E. Si precisa che detto credito non è quello utilizzato in compensazione, bensì quello recuperato al sostituito in quanto non spettante e può riferirsi anche alla somma che non concorre alla formazione del reddito riconosciuta da altri sostituti d’imposta. L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 727 delle CU trasmesse al netto dell’ammontare della somma eventualmente già recuperata dal precedente sostituto (campo 740 delle CU trasmesse). Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito riferito a somme riconosciute e successivamente recuperate dal soggetto estinto.
  • colonna 4 “Credito da recuperare”: indicare l’ammontare del credito relativo alla somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge n. 207 del 2024 riconosciuta e da recuperare da parte del sostituto d’imposta successivamente alle operazioni di conguaglio (campo 728 delle CU trasmesse). Si precisa che detto credito da recuperare al sostituito può riferirsi anche a somme riconosciute e non recuperate da altri sostituti d’imposta.
  • colonna 6 “Credito utilizzato in F24”: riportare l’ammontare del credito utilizzato nel modello di pagamento F24 (cod. trib. 1704 e 175E) fino al 16 marzo 2026. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito utilizzato nel modello di pagamento dal soggetto estinto.
  • colonna 7 “Credito residuo”: riportare il credito che residua e che può essere utilizzato successivamente al 16 marzo 2026, risultante dalla seguente operazione: colonna 2 – colonna 6.

Non ci sono novità da segnalare in relazione ai quadri DI (credito emergente da dichiarazione integrativa) e SY (pignoramento presso terzi).

 

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