Quote senza flussi per l’assistenza familiare e socio-sanitaria

A cura della Redazione

Il Ministero dell’interno, con la circolare congiunta (Min. lavoro – agricoltura - turismo) n. 9032 del 24 ottobre 2024, tenendo conto delle novità introdotte dal DL 145/2024 in materia di immigrazione, ha fornito le indicazioni operative riguardo ai flussi d’ingresso per l’anno 2025, come definiti dal DPCM 27/09/2023.

Viene confermato che, per l’anno 2025, i settori per i quali è ammesso l’ingresso degli stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale sono: autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti e idraulici.

Settore trasporto

Riguardo al settore dell’autotrasporto merci per conto terzi e del trasporto passeggeri con autobus, l’istanza di nulla osta può essere presentata solo per i cittadini stranieri che sono in possesso della patente di guida equipollente alla categoria richiesta e convertibile in Italia sulla base dei vigenti accordi di reciprocità. Per il momento, gli stati in cui vigono detti accordi sono: Albania, Algeria, Marocco, Moldova, Repubblica di Corea (solo patente D) Repubblica di Macedonia del Nord, Tunisia e Ucraina.

Entrando nel dettaglio, i lavoratori conducenti di autotrasporto merci per conto terzi dovranno essere muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE, mentre i lavoratori conducenti per il trasporto passeggeri con autobus, dovranno possedere patenti equivalenti alle categorie C1 e C, C1E, CE, D1, D1E e DE CE.

La circolare evidenzia inoltre che le imprese di trasporto per entrambi i settori sopra citati dovranno anche dimostrare (in assenza di indicazioni precise si ritiene anche con autocertificazione) che si sono perfezionali gli adempimenti formativi prescritti per il rilascio della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) ai fini dell’abilitazione.

I predetti lavoratori, se in possesso di una patente di guida non comunitaria, potranno condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano a nome dell’impresa di trasporti, fino ad un anno dall’acquisizione della residenza in Italia. Decorso tale termine sarà necessario convertire la patente. Ne deriva che il contratto di lavoro non potrà avere una durata superiore a un anno.

Invece, se il lavoratore è in possesso della patente comunitaria e della CQC può stipulare un contratto di lavoro anche a tempo indeterminato.

Per poter presentare l’istanza, l’impresa deve risultare iscritta al Registro Elettronico Nazionale e nel caso di trasporto merci per conto terzi deve essere iscritta all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi della Provincia di appartenenza, oltre a possedere la licenza comunitaria in caso di trasporti internazionali.

La circolare interministeriale, richiamando quella dello scorso anno, ricorda inoltre che è possibile per il conducente titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non comunitario, dipendente da un’impresa stabilita in Italia, acquisire o rinnovare la CQC nel nostro Paese, esibendo la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. In questo caso, ai fini della richiesta del nulla osta, non è necessario provare il possesso della CQC, ma solo della patente della categoria richiesta.

Assistenza familiare e socio sanitaria

Riguardo al settore dell’assistenza familiare, l’istanza di nulla osta al lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero determinato, con orario a tempo pieno o part time, dovrà indicare la retribuzione prevista dal CCNL lavoro domestico, ed in ogni caso non dovrà essere inferiore all’assegno sociale (per il 2024 pari a euro 534,41 euro).

Riguardo al requisito reddituale, se il datore di lavoro appartiene ad un nucleo familiare composto da una sola personale il reddito non può essere inferiore a 20.000 euro, mentre se è composto da più persone conviventi il reddito minimo è di 27.000 euro. In ogni caso il requisito reddituale non è richiesto per il datore di lavoro che assume la badante per se stesso perché affetto da patologie o disabilità.

Invece, in merito al settore dell’assistenza socio-sanitaria, ai fini dell’istanza del nulla (sempre da inoltrare con il modello A-bis) viene precisato che è necessario far riferimento al CCNL delle imprese socio-sanitarie, limitatamente al livello al quale appartengono i lavoratori che svolgono attività socio-assistenziali verso persone autosufficienti e/o non autosufficienti.

I datori di lavoro potranno essere associazioni, fondazioni, enti, istituzioni di assistenza e beneficenza operanti nel settore socio-sanitario.

Lavoro stagionale

Secondo la circolare interministeriale rientrano nel settore occupazionale agricolo anche i lavoratori inquadrati quali operai florovivaisti e il personale addetto all’allevamento di animali così come previsto dal CCNL di settore.

L’impresa agricola che intende assumere lo straniero deve possedere un reddito imponibile che non può essere inferiore a 30.000 euro annui (come in generale previsto per le imprese individuali, enti e società). Il requisito relativo alla capacità economica può essere soddisfatto non solo dal fatturato, ma anche dalla dichiarazione IVA, il volume di affari al netto degli acquisti o dalla dichiarazione IRAP.

Se l’imprenditore agricolo è titolare di reddito agrario, in luogo del reddito imponibile o del fatturato, può essere preso in considerazione l’ammontare del volume d’affari desumibile dalla dichiarazione IVA al netto degli acquisti.

Invece, se il datore di lavoro non è titolare del reddito agrario può essere preso in considerazione il reddito imponibile oppure il fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi ovvero dal bilancio di esercizio precedente.

Se l’imprenditore svolge anche altre attività connesse a quella agricola (come attività commerciali o di lavoro autonomo) occorre considerare la sommatoria del volume di affari di tutti gli intercalari della dichiarazione IVA.

In merito agli ingressi per lavoro stagionale, viene ricordato che le associazioni datoriali non si limiteranno all’inoltro delle istanze, ma dovranno procedere, per conto del datore di lavoro, alla trasmissione dell’eventuale documentazione richiesta dallo Sportello unico ad integrazione di quanto dichiarato e, con apposita delega del datore di lavoro e documento di legittimazione alla rappresentanza dell’associazione, alla successiva sottoscrizione digitale del contratto di soggiorno, inclusi gli adempimenti di comunicazione di assunzione agli enti competenti.

La circolare interministeriale ricorda che anche per le organizzazioni datoriali del settore agricolo e per quello turistico-alberghiero (firmatarie del Protocollo con il Ministero del lavoro del 1° ottobre 2024) è prevista una procedura semplificata. In particolare, la richiesta di nulla osta viene sostituita con la comunicazione allo Sportello unico per l’immigrazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, da sottoscrivere digitalmente e trasmettere telematicamente alle Rappresentanze diplomatiche ai fini del successivo rilascio del visto d’ingresso.

Novità procedurali

Così come previsto dal DL 145/2024, i datori di lavoro possono presentare, come utenti privati, fino ad un massimo di 3 richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote. Tale limite non si applica se l’istanza viene presentata dalle organizzazioni datoriali di categoria, dai soggetti abilitati e autorizzati ex lege 12/1979, dalle agenzie di somministrazione di lavoro regolarmente iscritte all’Albo informatico delle Agenzie per il lavoro.

Viene anche evidenziato che la preventiva verifica (inviando un apposito modulo) presso il centro per l’impiego competente dell’indisponibilità di un lavoratore presente in Italia (escluso il lavoro stagionale) si intende esperita con esito negativo se il medesimo centro non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro 8 giorni dalla richiesta.

Nel caso in cui il lavoratore sia stato inviato per un colloquio presso il datore di lavoro, quest’ultimo dovrà comunicare al centro per l’impiego: la mancata presentazione, senza giustificato motivo, del lavoratore interessato ovvero la non idoneità accertata ad esito dell’attività di selezione.

Se l’esito della verifica è negativo (oppure il lavoratore individuato non ha i requisiti richiesti), il datore di lavoro dovrà procedere alla compilazione di un’autocertificazione (utilizzando il modulo messo a disposizione dal Ministero del lavoro) da allegare all’istanza di nulla osta.

La circolare interministeriale ricorda anche la necessità di acquisire l’asseverazione (anche per il settore dell’assistenza familiare e socio sanitaria), ossia quel documento rilasciato dai professionisti di cui alla Legge 12/1979 che attesta il rispetto del contratto collettivo e la congruità delle istanze di nulla osta presentate. Se l’istanza è presentata dalle Organizzazioni datoriali spetterà a queste certificare il possesso dei requisiti.

Altra novità, ai fini della presentazione della domanda, è il domicilio digitale. In particolare, è necessario dotarsi di indirizzo PEC e registrarlo nella banca dati INI-PEC e INAD.

La registrazione è fondamentale non solo per la fase di precompilazione, ma anche per il successivo iter procedimentale.

La precompilazione delle istanze è possibile diverso tempo prima rispetto alla data di invio. Più precisamente dal 1° al 30 novembre 2024 per le domande da presentare il 5, 7 e 12 febbraio 2025 e dal 1° al 31 luglio 2025 per il click day del 1° ottobre p.v.

La precompilazione è importante non solo per gli utenti che possono anticipare i tempi di inserimento dei dati nelle domande, ma anche per lo Sportello unico per l’immigrazione che può avviare la fase di verifica.

Se l’esito della verifica dell’istanza in fase di precompilazione è positivo, al soggetto che l’ha inoltrata viene inviato via PEC il codice attivazione domanda necessario per richiedere il nulla osta.

Restano escluse dalla precompilazione le richieste di conversione in studio/lavoro fuori quota.

In merito ai click day vengono confermati per il lavoro subordinato non stagionale quelli del 5 e 7 febbraio 2025 già previsti dal Decreto flussi.

Al 7 febbraio 2025 dovranno essere inviate sia le istanze per le 9.500 quote riservate al settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria sia quelle relative ai 10.000 ingressi, al di fuori del decreto flussi, previsti dal DL 145/2024. In quest’ultimo caso, le istanze potranno essere presentate dalle agenzie per il lavoro e dalle associazioni datoriali firmatarie del settore domestico.

Invece, per quanto riguarda il settore agricolo e turistico-alberghiero i click day sono: 12 febbraio 2025 per il settore agricolo e per la prima trance del settore turistico-alberghiero (70% delle quote). Il restante 30% viene assegnato al secondo click day previsto per il 1° ottobre 2025.

Un’altra novità introdotta dal DL 145/2024 consiste nel fatto che non può essere accolta la domanda presentata dal datore di lavoro che nei 3 anni precedenti non ha sottoscritto, salvo causa a lui non imputabile, il contratto di soggiorno, così come quella avanzata dal datore nei cui confronti è stato emesso decreto che dispone il giudizio per il reato di cui all’art. 603-bis cp oppure sentenza di condanna non definitiva.

Non va inoltre dimenticato che il DL 145/2024 ha introdotto anche l’obbligo di conferma da parte del datore di lavoro della domanda di nulla osta al lavoro da effettuare entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto d’ingresso presentata dal lavoratore.

Al fine di semplificare la procedura è stato previsto che la sottoscrizione del contratto di soggiorno mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata digitale senza doversi più recare presso lo Sportello unico per l’immigrazione.

Il contratto di soggiorno deve poi essere tramesso telematicamente dal datore di lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione entro il termine di 8 giorni.

Novità per i permessi di soggiorno

Novità si registrano anche sulla proroga del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. In particolare, nel rispetto della durata massima di 9 mesi, la proroga è possibile se la nuova opportunità di lavoro interviene non oltre 60 giorni dal termine della precedente.

Viene ribadito che lo straniero che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato e del visto d’ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa. In questo caso spetterà alle associazioni datoriali o al singolo datore di lavoro provvedere ad effettuare la comunicazione obbligatoria al centro per l’impiego (o all’INPS per il settore dell’assistenza familiare).

Per effetto della modifica disposta dal DL 145/2024 sono fuori quota le richieste di conversione del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro.

Sono fuori quota anche le conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale che hanno svolto regolare attività sul territorio nazionale per almeno 3 mesi. Questi permessi, quindi, possono essere convertiti in qualsiasi momento dell’anno e senza limiti numerici.

Riguardo ai lavoratori provenienti da Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka, il DL 145/2024, fino al 31 dicembre 2025, il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l’immigrazione è sempre subordinato al parere favorevole della Questura competente, nonché dell’INL, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate e con l’Agea (per il settore agricolo). Per questi non trova applicazione il silenzio assenso per l’emanazione automatica del nulla osta decorsi i termini procedimentali.

 

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