Rinnovo del CCNL Commercio: gli aumenti contrattuali non assorbono i vecchi superminimi
A cura della Redazione
Dopo più di 4 anni dalla scadenza, per oltre 5 milioni di lavoratori è arrivato il tanto atteso rinnovo del contratto collettivo nazionale. Si tratta, nella fattispecie, del CCNL Commercio Confcommercio che, il 22 marzo u.s., è stato finalmente rinnovato. Il 28 marzo 2024, inoltre, le medesime parti – Confcommercio Imprese per l’Italia, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs - hanno siglato un Accordo integrativo.
L’Accordo di rinnovo, con validità 1° aprile 2023 - 31 marzo 2027, prevede, tra le novità, un aumento a regime di 240 euro lordi al IV livello, comprensivo di quanto già riconosciuto con il Protocollo straordinario del dicembre 2022, e, in aggiunta, un’indennità una tantum a completamento del periodo di carenza contrattuale, di 350 euro lordi, sempre sul IV livello e riparametrato per gli altri livelli.
Tale ultimo importo verrà erogato in due tranches: la prima pari ad € 175,00 con la retribuzione del mese di luglio 2024; la seconda, pari ad € 175,00, con la retribuzione di luglio 2025.
L’una tantum deve essere riproporzionata sulla base dell’effettivo servizio prestato dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023 ed è ridotta proporzionalmente per i casi di assenze o aspettative non retribuite, part time, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro concordate con accordo sindacale, instaurazioni e cessazioni di rapporti di lavoro durante il suddetto periodo. Per il calcolo pro quota si deve tener conto, altresì, delle modifiche intercorse nel rapporto di lavoro (es. modifica del livello di inquadramento, trasformazione del lavoro in part-time/full-time), durante il periodo 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2023.
Inoltre, ai fini della maturazione di un mese di diritto della quota di una tantum, si applica il criterio di computo ormai consolidato nel CCNL che considera come mese intero anche la frazione superiore o uguale a 15 giorni (Confcommercio, nota prot. n. 2893 del 29 marzo 2024).
Nel caso di cambio del contratto collettivo applicato avvenuto nel periodo di riferimento, vengono computati, ai fini del calcolo dell’importo, i soli periodi nei quali al lavoratore si applicava il CCNL Commercio Confcommercio. Resta inteso che, in ogni caso, alla data del 22 marzo 2024 ai lavoratori doveva essere applicato il CCNL Commercio per il diritto all’una tantum, restando esclusi tutti coloro ai quali a tale data veniva applicato un altro contratto collettivo nazionale.
Pertanto, ai lavoratori in forza alla data del 22 marzo 2024, spetterà la rispettiva quota di una tantum riproporzionata nella modalità sopra descritta, anche se cessano il rapporto di lavoro prima dell’erogazione delle rispettive tranches (es. pensionando o dimissionario).
Agli apprendisti l’importo sarà riconosciuto in misura riproporzionata in base al trattamento economico di cui al CCNL 30 luglio 2019 con le medesime decorrenze di luglio 2024 e luglio 2025.
Anche per i lavoratori part time l’importo sarà riproporzionato in virtù dell’art. 86 del CCNL.
Secondo quanto chiarito da parte datoriale (si veda Confcommercio, nota prot. 2893/2024), gli importi già corrisposti dai datori di lavoro a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali (anche superminimi erogati allo stesso titolo), ed erogati dal 1° gennaio 2022, vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum. Resta inteso che non è considerata tale la quota di acconto sui futuri aumenti contrattuali stabilita con il Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022, in quanto attualmente è divenuta una tranche di aumento contrattuale a tutti gli effetti come previsto dall’art. 213 del CCNL.
Con l’erogazione dell’una tantum e tenuto conto di quanto previsto dal sopraccitato Protocollo, le Parti dichiarano definitivamente assolta ogni spettanza economica riferita o comunque riferibile all’intero periodo di carenza contrattuale (1.1.2020 – 31.3.2023).
Livello |
1.7.2024 |
1.7.2025 |
Q |
€ 303,81 |
€ 303,81 |
I |
€ 273,67 |
€ 273,67 |
II |
€ 236,73 |
€ 236,73 |
III |
€ 202,34 |
€ 202,34 |
IV |
€ 175,00 |
€ 175,00 |
V |
€ 158,11 |
€ 158,11 |
VI |
€ 141,95 |
€ 141,95 |
VII |
€ 121,53 |
€ 121,53 |
O.V. 1° Cat. |
€ 165,20 |
€ 165,20 |
O.V. 2° Cat. |
€ 138,69 |
€ 138,69 |
Assorbimenti – Altro rilevante chiarimento è stato fornito da Confcommercio (nota prot. 2893/2024) in materia di criteri di assorbimento ex art. 216 del CCNL. In particolare, viene stabilito che, per gli importi erogati dalle aziende, che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, gli aumenti contrattuali di cui all’art. 213 del CCNL sono assorbibili in uno dei due seguenti casi:
- gli aumenti erogati dalle aziende sono previsti come assorbibili da un accordo sindacale;
- gli aumenti erogati dalle aziende siano da atto unilaterale purché espressamente stabilito all’atto della concessione ed erogati dal 1° gennaio 2022 a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali (AFAC).
Pertanto, secondo i nuovi criteri previsti per le erogazioni unilaterali, per ritenersi assorbibili dagli aumenti contrattuali, gli importi sono soggetti a una duplice condizione, ovvero devono essere specificamente riconosciuti a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali e, inoltre, devono essere erogati a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Con l’Accordo integrativo del 28 marzo 2024 è stato, infine, confermato che quest’ultimo punto sia da interpretare nel senso che, l’anticipo sui futuri aumenti contrattuali di 30 euro riferiti al IV livello, in quanto incremento della paga base, e gli importi una tantum di 350 euro riferiti al IV livello previsti dal Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022, non possono essere assorbiti dagli aumenti retributivi erogati da aprile 2024 a febbraio 2027, né dall’importo a titolo di una tantum, in pagamento a luglio 2024 e luglio 2025, previsti dall’accordo di rinnovo del 22 marzo 2024.
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