Semplificato l'ingresso per i lavoratori extraUE

A cura della Redazione

Sulla G.U. n. 281/2025 è stata pubblicata la Legge 2 dicembre 2025 n. 182, che tra le varie disposizioni volte alla semplificazione e alla digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e dei servizi a favore dei cittadini e delle imprese, ne dedica alcune anche all’immigrazione.

Si tratta più precisamente degli artt. 4, 20 e 21 che semplificano la procedura diretta ad ottenere il nulla osta all’ingresso in Italia da parte dei lavoratori extracomunitari.

Idoneità alloggiativa - La prima delle tre norme interviene sull’art. 5-bis del TU immigrazione secondo cui il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra il datore di lavoro e il lavoratore extracomunitario deve contenere la garanzia da parte del medesimo datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il legislatore sostituisce tale riferimento per gli alloggi prevedendo che i parametri relativi all’altezza minima e i requisiti igienico – sanitari siano quelli definiti dal Decreto del Ministero della sanità del 5 luglio 1975.

Viene integrato anche l’art. 22 del TU immigrazione relativo all’obbligo, in capo al datore di lavoro, di presentare per via telematica allo Sportello Unico per l’immigrazione idonea documentazione riguardante la sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero.  

In particolare, si prevede che, se l’alloggio è costituito da dormitori stabili situati in cantieri temporanei o mobili, il datore di lavoro può presentare un’autocertificazione attestante il rispetto dei requisiti posti dall’allegato XIII del Dlgs 81/2008 (recante prescrizioni di sicurezza e salute per la logistica di cantiere).

Invece, se l’alloggio è sito in un albergo o altra realtà ricettiva, al fine dell’attestazione dell’idoneità dell’alloggio è sufficiente l’indicazione della denominazione della struttura ospitante, ferme restando le eventuali responsabilità a carico dei soggetti della medesima struttura in caso di mancata osservanza della normativa di settore applicabile.

Termine rilascio nulla osta - Lo stesso art. 4 della Legge n. 182/2025 riduce da 60 a 30 giorni (20 giorni in caso di lavoro stagionale) il termine entro il quale lo Sportello unico per l’immigrazione deve decidere in merito al rilascio del nulla osta al lavoro se il lavoratore straniero partecipa ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, di cui all'art.23 del TU immigrazione.

Controllo dei requisiti - L’art. 20 modifica l’art. 24-bis del TU immigrazione che affida alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato) la verifica dei requisiti richiesti per l’assunzione dei lavoratori stranieri riguardanti, più precisamente, l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste di nulla osta presentate per il medesimo periodo dal datore di lavoro, oltre alla sussistenza della capacità economico-finanziaria e alle esigenze dell’impresa ai sensi dell’art. 30-bis, c. 8 del DPR 394/1999, (per un dettaglio si rimanda alla Nota dell’ INL n. 2066/2023). Detta verifica, si ricorda, non è richiesta per i soggetti che siano affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza e che intendano assumere, per la propria assistenza, un lavoratore straniero.

Il legislatore adesso prevede che tale verifica possa essere fatta non solo dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ma anche alle strutture territoriali ad esse annesse.

Tale verifica può essere demandata anche ai professionisti abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro ecc.), i quali rilasciano, in caso di esito positivo, apposita asseverazione, che il datore di lavoro deve trasmette allo sportello unico per l'immigrazione unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

La Legge n. 182/2025 interviene anche sulla predetta asseverazione, prevedendo che la stessa è esclusa non solo quando le istanze di nulla osta sono presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ma anche quelle presentate dalle strutture territoriali ad esse annesse.

Resta ferma la necessità che le suddette organizzazioni dei datori di lavoro abbiano sottoscritto un apposito protocollo di intesa con il Ministero del lavoro con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti richiesti.

Altamente qualificati - Infine, l’ultimo intervento riguarda l’art. 27-quater del TU immigrazione in materia di ingresso e soggiorno per i lavoratori altamente qualificati.

In questo caso la semplificazione consiste nel ridurre da 90 a 30 giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro richiesto per tali lavoratori.

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