Telelavoro transfrontaliero: quale legislazione applicabile​

A cura della Redazione

L’INPS, con il messaggio n. 1072 del 13 marzo 2024, ha fornito indicazioni in merito alla legislazione applicabile in caso di telelavoro transfrontaliero abituale.​

Come noto, in data 1° luglio 2023, è entrato in vigore l’Accordo Quadro multilaterale sull’applicazione dell’art. 16, par. 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 nei casi di telelavoro transfrontaliero abituale, predisposto dalla Commissione europea.​

L’Accordo prevede che, su domanda (mod. A1), la persona che svolge abitualmente telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza in misura inferiore al 50% del tempo di lavoro complessivo può essere assoggettata alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede legale o il domicilio (art. 3).

Paesi aderenti

I Paesi che hanno sottoscritto l'Accordo, alla data del 15 marzo 2024, sono indicati nella tabella seguente.​

Austria

1° luglio 2023

Malta

1° luglio 2023

Belgio

1° luglio 2023

Norvegia

1° luglio 2023

Croazia

1° luglio 2023

Polonia

1° luglio 2023

Repubblica Ceca

1° luglio 2023

Portogallo

1° luglio 2023

Finlandia

1° luglio 2023

Spagna

1° luglio 2023

Francia

1° luglio 2023

Svezia

1° luglio 2023

Germania

1° luglio 2023

Svizzera

1° luglio 2023

Italia

1° gennaio 2024

Paesi Bassi

1° luglio 2023

Liechtenstein

1° luglio 2023

Slovenia

1° settembre 2023

Lussemburgo

1° luglio 2023

Slovacchia

1° luglio 2023

 

Paesi non aderenti

Gli altri Paesi UE che ancora non hanno sottoscritto l'Accordo alla data del 15 marzo 2024 sono, invece:​ Bulgaria, Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Romania.

La legislazione applicabile

L’Accordo introduce la possibilità di derogare alla regola generale per la determinazione della legislazione applicabile nei casi di esercizio dell’attività in due o più Stati membri, in base alla quale "la persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato di residenza se esercita un’attività pari o superiore al 25% in detto Stato membro" (art. 13, par. 1, lett. a, del regolamento (CE) n. 883/2004 e art. 14, paragrafi 8 e 10, del regolamento (CE) n. 987/2009).​

L'Accordo si applica esclusivamente agli Stati firmatari. Per gli Stati che aderiscono successivamente al 1° luglio 2023 l’Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla firma.​

Per l’Italia l’Accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2024 (in seguito all’Accordo quadro firmato dal Min.Lav. il 28.12.2023).

Per “telelavoro transfrontaliero” si intende un’attività che può essere svolta da un qualsiasi luogo e può essere eseguita presso i locali o la sede del datore di lavoro, e che presenta le seguenti caratteristiche:​

1. viene svolta in uno o più Stati membri diversi da quello in cui sono situati i locali o la sede del datore di lavoro;​

2. si basa su tecnologie informatiche che permettono di rimanere connessi con l’ambiente di lavoro del datore di lavoro o dell’azienda e con le parti interessate o i clienti, al fine di svolgere i compiti assegnati dal datore di lavoro, nel caso dei lavoratori dipendenti, o dai clienti, nel caso dei lavoratori autonomi.​

Il collegamento informatico con l'infrastruttura aziendale è parte integrante della definizione di lavoro a distanza come telelavoro. Tuttavia, il dipendente non deve necessariamente rimanere collegato all'ambiente di lavoro del datore di lavoro attraverso la connessione digitale per tutto l’orario di lavoro (nel caso dei professori, ad esempio, la lettura di materiali e la valutazione offline delle prove sono attività che si svolgono senza la connessione informatica).

L’Accordo si applica ai lavoratori dipendenti che svolgono abitualmente telelavoro transfrontaliero a condizione che la loro residenza sia in uno Stato firmatario e che la sede legale o il domicilio dell’impresa o del datore di lavoro siano situati in un altro Stato firmatario.​

I soggetti che ricadono nell’ambito di applicazione dell’Accordo sono i lavoratori ai quali, in seguito al telelavoro transfrontaliero abituale e per effetto delle norme generali contenute nei regolamenti comunitari (cfr. l’art. 13, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafi 8 e 10, del regolamento (CE) n. 987/2009), si applicherebbe la legislazione dello Stato di residenza. I lavoratori possono essere occupati da una o più imprese e, in tale ipotesi, è necessario che i datori di lavoro abbiano la loro sede legale o il loro domicilio in un unico altro Stato firmatario.

Esempi

- Caso 1: Tizio telelavora per il 40% del suo tempo lavorativo nello Stato di residenza (Stato A) e per il 60% nello Stato in cui ha la filiale il datore di lavoro (Stato B). La sede legale del datore di lavoro si trova in un terzo Stato (Stato C).

Poiché Tizio opera al di fuori dello Stato firmatario ove ha la sede statutaria [sede legale o domicilio] il suo datore di lavoro, l'Accordo non si applica.

- Caso 2: Caio telelavora per il 40% del suo tempo lavorativo nello Stato di residenza (Stato A) e per il 60% nello Stato dove il datore di lavoro ha la sede legale (Stato B).

Se entrambi gli Stati sono firmatari si potrà richiedere, in virtù dell’Accordo, l’applicazione della legislazione dello Stato in cui ha sede il datore di lavoro (Stato B). 

Esclusioni

Le attività manuali svolte al di fuori dei locali del datore di lavoro o della sede di attività non rientrano nella definizione di telelavoro transfrontaliero.​

L’Accordo non si applica nei seguenti casi:​

  • esercizio abituale di un’attività diversa dal telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza, e/o​
  • esercizio abituale di un’attività in un altro Stato diverso da quelli menzionati al par. 1 dell’art. 2 dell’Accordo (Stato di residenza del lavoratore e Stato in cui ha la sede legale o il domicilio l’impresa), e/o​
  • lavoro autonomo.​

In tali situazioni e per tutte quelle non contemplate dall’Accordo (artt. 2 - 4), resta comunque salva la possibilità di concludere un accordo su base individuale in virtù dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004.

Procedura per le richieste di deroga

Le richieste di deroga di cui all’art. 3 dell’Accordo devono essere presentate nello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore chiede di essere assoggettato.​

Ne consegue che le richieste in argomento devono essere trasmesse all’istituzione competente dello Stato membro dove ha la sede legale o il domicilio il datore di lavoro.​

Le domande possono riguardare soltanto periodi che si collochino temporalmente in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell’Accordo per entrambi gli Stati firmatari interessati (per l'Italia dopo il 1° gennaio 2024).​

La legislazione applicabile determinata ai sensi della richiesta di deroga può essere applicata per un periodo massimo di tre anni alla volta, con possibilità di proroga previa presentazione di nuova richiesta.​

Qualora intervengano cambiamenti nella situazione di fatto che ha dato luogo all’accoglimento della domanda di deroga, tale circostanza deve essere immediatamente comunicata dal datore di lavoro o dal lavoratore allo Stato membro di cui si applica la legislazione (Stato in cui ha sede il datore di lavoro). In tale ipotesi detto Stato membro deve rivalutare il caso e, se necessario, procedere al ritiro o alla revoca del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1).

Deroga retroattiva

È possibile presentare una domanda di deroga con effetto retroattivo soltanto qualora si verifichi una delle situazioni espressamente previste dall’Accordo (*). In ogni caso, condizione imprescindibile è che nel periodo oggetto della domanda i contributi di sicurezza sociale siano stati già versati o il lavoratore sia stato altrimenti coperto dal regime di sicurezza sociale dello Stato firmatario in cui il datore di lavoro ha la sua sede legale o il domicilio.​

(*) Le situazioni che possono dare luogo alla presentazione della richiesta retroattiva sono le seguenti:​

a) il periodo precedente la data di presentazione della richiesta non superi i tre mesi, o

b) la richiesta è presentata entro il 30 giugno 2024 e il periodo precedente la data di presentazione della richiesta non superi i 12 mesi.

Con specifico riferimento alla situazione descritta alla lettera b), si fa presente che per l’Italia le domande di deroga con effetto retroattivo, presentabili entro il 30 giugno 2024, possono riguardare soltanto periodi successivi al 1° gennaio 2024 (data di entrata in vigore in Italia dell’Accordo).

 

Si riportano di seguito alcuni casi pratici di richieste di deroga ai sensi dell’articolo 3 dell’Accordo.​

- Caso 1: Tizio lavora nello Stato X (firmatario dell’Accordo) per un datore di lavoro dal 2018. Ha sempre lavorato 2 giorni da casa nello Stato Y di residenza (firmatario dell’Accordo) ed è soggetto al regime previdenziale di detto Stato dal 2018 (attività sostanziale). 

Dal 1° gennaio 2025 il suo datore di lavoro chiede una deroga ai sensi dell'Accordo Quadro per un periodo di due anni.

Poiché sussistono tutte le condizioni (la richiesta riguarda un periodo successivo all’entrata in vigore dell’Accordo ed è una richiesta pro futuro) si applica l’Accordo.

- Caso 2: Caio lavora nello Stato X (firmatario dell’Accordo) per un datore di lavoro dal 2018. Ha sempre lavorato 2 giorni da casa nello Stato Y di residenza (firmatario dell’Accordo) ed è soggetto al regime previdenziale di detto Stato dal 2018 (attività sostanziale).

Il 1° gennaio 2025 il suo datore di lavoro chiede una deroga ai sensi dell'Accordo per il biennio relativo al periodo 1° ottobre 2024 - 1° ottobre 2026.

L'Accordo non trova applicazione in quanto la richiesta riguarda un periodo già trascorso in cui i contributi sono stati pagati nello Stato Y di residenza.

- Caso 3: Sempronio lavora nello Stato X (firmatario dell’Accordo) per un datore di lavoro dal 2021. Ha sempre lavorato 2 giorni da casa nello Stato Y di residenza (firmatario dell’Accordo) ma è stato dal 2021 sempre assoggettato al regime previdenziale dello Stato X (regime transitorio per Covid 19).

Il 1° gennaio 2025 il suo datore di lavoro chiede una deroga ai sensi dell'Accordo con effetto retroattivo a fare data dal 1° luglio 2023 in quanto ha continuato a versare i contributi previdenziali nello Stato X.

L’Accordo non trova applicazione in quanto la richiesta è stata presentata dopo il 30 giugno 2024, riguarda un periodo retroattivo superiore a 3 mesi e non rientra nell’ambito di applicazione della disposizione transitoria.

Richieste di rilascio del mod. A1

La richiesta di deroga, presentata in applicazione dell’Accordo, deve essere inoltrata all’INPS attraverso l’applicativo “Rilascio certificazione A1 per attività lavorative in stati UE, SEE e Svizzera” (cfr. la circolare n. 136 del 23 dicembre 2022) a cura dei datori di lavoro o degli intermediari abilitati. ​

La domanda deve essere corredata dalla copia dell’accordo di telelavoro intercorrente tra il datore di lavoro e il suo lavoratore, dal quale si possano evincere tutti gli elementi necessari a verificare il rispetto delle condizioni stabilite nell’Accordo.​

La competenza per la gestione delle richieste di deroga è delle Direzioni regionali competenti per la gestione degli accordi di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2004 in base al Paese di residenza del lavoratore (ad esempio, se il lavoratore è residente in Svizzera la Direzione regionale competente è la Lombardia). L’applicativo procederà in automatico a trasmettere la richiesta alla Direzione regionale competente.

Attività svolta in telelavoro (non in distacco) in uno Stato UE diverso da quello in cui ha sede il datore di lavoro 

Gli Stati UE applicano l'Art. 13 del Reg. UE 883/2004

Gli Stati UE hanno sottoscritto l'accordo in deroga all'art. 13 del Reg. UE 883/2004

Inferiore al 25% dell'orario complessivo di lavoro

La Legislazione applicabile è quella dello Stato membro dove ha sede legale l'azienda 

La Legislazione applicabile è quella dello Stato membro dove ha sede legale l'azienda (previa richiesta del mod. A1)

In caso contrario quella dello Stato membro di residenza del lavoratore

Dal 25% al 49% dell'orario complessivo di lavoro​

La Legislazione applicabile è quella dello Stato membro di residenza del lavoratore (principio di territorialità)

La Legislazione applicabile può essere quella dello Stato membro dove ha sede legale l'azienda (previa richiesta del mod. A1)

In caso contrario quella dello Stato membro di residenza del lavoratore

Oltre il 50% dell'orario complessivo di lavoro​

La Legislazione applicabile è quella dello Stato membro di residenza del lavoratore (principio di territorialità)

La Legislazione applicabile è quella dello Stato membro di residenza del lavoratore (principio di territorialità)

 

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