AI Act: cosa è cambiato dal 2 agosto e cosa è slittato

A cura della Redazione

Il 2 agosto 2026 l’AI Act è entrato nel vivo, con l’inizio dell’applicabilità per la maggior parte delle disposizioni. Ma con l’applicazione del Regolamento (UE) 2026/1744 qualcosa slitterà.

Cosa tratta:

Il Regolamento (UE) 2024/1689, il cosiddetto AI Act è una delle prime normative a livello globale, e la principale a livello europeo, a disciplinare la creazione, la diffusione e l’uso dell’intelligenza artificiale, tendando di arginare le pratiche pericolose e promuovendo la trasparenza dello strumento.

Dal 2 agosto 2026 sono in vigore le disposizioni che interessano la maggior parte degli operatori, in particolare gli obblighi relativi alla trasparenza.

Nel frattempo, la pubblicazione a luglio del Regolamento (UE) 2026/1744 ha introdotto alcune modifiche, fra cui la revisione del calendario delle prossime scadenze.

Le nuove disposizioni applicabili da agosto

Dal 2 agosto, gli operatori, che immettono sul mercato sistemi di intelligenza artificiale con un’interfaccia diretta con gli utenti, come i chatbot, dovranno dichiarare apertamente o rendere evidente che l’interazione avviene con una macchina guidata dall’IA.

Lo stesso principio si applica all’obbligo riguardante immagini, audio, testi e video (deepfake), almeno quelli che verranno pubblicati e resi disponibili da adesso, che dovranno essere integrati con marcatori leggibili automaticamente

Lo scopo è quindi dare maggiore trasparenza all’utente, in modo che sia perfettamente cosciente dell’esperienza e possa valutare correttamente i contenuti di cui usufruisce.

Le linee guida UE

A luglio 2026 la Commissione europea ha pubblicato una serie di linee guida e FAQ per i fornitori e gli operatori che si trova a dover adempiere ai nuovi obblighi di trasparenza (art. 50 AI Act). Gli orientamenti sono rivolti anche alle autorità che dovranno vigilare e ai deployer. Sul suo sito, la Commissione europea riporta anche il Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA, uno strumento volontario che aiuta i soggetti interessati a dare evidenza del rispetto delle nuove norme UE.

Gli slittamenti

Il Regolamento (UE) 2026/1744 (Digital Omnibus) sposta l’obbligo di marcatura dei contenuti creati con l’IA (deepfake) già immessi sul mercato al 2 dicembre 2026.

La norma fa slittare anche gli obblighi per i sistemi ad alto rischio, che saranno applicabili dal 2 dicembre 2027, per i casi previsti dall’allegato III, e dal 2 agosto 2028 per quelli dell’allegato I.

Le altre modifiche

Il Regolamento Digital Omnibus introduce:

  • semplificazioni per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione;
  • il divieto esplicito di immissioni e utilizzo di sistemi che modifichino materiale intimo non consensuale o relativo ad abusi su minori.

Infine, il provvedimento chiarisce che devono intendersi come “componenti di sicurezza” solo gli strumenti di IA pensati per prevenire rischi per la salute e sicurezza.

Conclusioni

L’AI Act, che ambisce a regolamentare tecnologie in rapida diffusione, diventa a tutti gli effetti operativo, con implicazioni in molti ambiti (lavoro, sicurezza, informazione, intrattenimento). Vedremo nei prossimi mesi se la sua applicazione sarà efficace nell’arginare pratiche dannose e ingannevoli.

Quando entra in vigore

Il Regolamento (UE) 2024/1689 è già in vigore.

COSA DICE LA LEGGE

  • Regolamento (UE) 2024/1689 – AI Act;
  • Regolamento (UE) 2026/1744 – Digital Omnibus.

INDICAZIONI OPERATIVE

Per le imprese che vogliono assicurarsi di utilizzare tecnologie di IA in sicurezza:

  1. Mappare gli strumenti che utilizzano l’IA in azienda;
  2. Integrare nel DVR i rischi, in particolare il tecnostress, potenzialmente derivanti dall’uso dell’IA;
  3. Verificare che i fornitori dei sistemi utilizzati rispettino i nuovi adempimenti, verificandone le caratteristiche e la documentazione allegata, come le dichiarazioni di conformità;
  4. Erogare formazione specifica o fornire informazioni sui rischi dell’interazione con l’IA;
  5. Monitorare gli indicatori di benessere organizzativo legati all’uso di queste tecnologie.

Per approfondire leggi anche:

Riproduzione riservata ©