Amianto nei luoghi di lavoro: Inail analizza le nuove tutele previste dalla normativa europea

A cura della Redazione

Inail ha pubblicato una factsheet dedicata alla Direttiva europea 2023/2668, che modifica la Direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto. Il documento illustra le principali novità introdotte, già recepite in Italia dal D.Lgs. 213/2025, con impatti rilevanti su valutazione del rischio, notifiche, formazione, sorveglianza sanitaria, registro degli esposti e limiti di esposizione professionale.

Di cosa tratta:

La pubblicazione evidenzia come la Direttiva 2023/2668 abbia aggiornato il quadro europeo sulla tutela dei lavoratori esposti ad amianto, con l’obiettivo di ridurre il rischio connesso a tale agente cancerogeno. La direttiva è intervenuta, in particolare, su procedure di bonifica, notifiche, piani di lavoro, formazione e certificazione dei lavoratori del settore.

Secondo il documento Inail, in Europa risultano attualmente esposti all’amianto tra 4,1 e 7,3 milioni di lavoratori, soprattutto in situazioni di esposizione sporadica e a bassa intensità. Il rischio oggi è collegato soprattutto alla rimozione di amianto o materiali contenenti amianto, gestione dei rifiuti pericolosi, ristrutturazioni, manutenzioni, riparazioni e demolizioni di edifici o strutture in cui tali materiali sono stati impiegati.

Una delle novità principali riguarda l’ampliamento del campo di applicazione. La direttiva si applica anche a lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, gestione dei rifiuti, attività estrattive o di scavo in pietre verdi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, qualora vi sia rischio di esposizione all’amianto.Il documento distingue inoltre tre forme di esposizione:

  • esposizione attiva, legata alla manipolazione in cantieri di bonifica;
  • esposizione passiva, per lavoratori che operano vicino a chi manipola amianto o in edifici con materiali contenenti amianto degradati;
  • esposizione secondaria, dovuta al trasporto involontario di fibre, ad esempio tramite vestiti o capelli di persone professionalmente esposte.

Indicazioni operative:

Per i datori di lavoro diventa centrale l’obbligo di individuare preventivamente la possibile presenza di amianto prima di interventi di rimozione, demolizione, manutenzione o ristrutturazione su edifici, navi, aeromobili o altri impianti costruiti prima del divieto nazionale di utilizzo dell’amianto.

In caso di materiali contenenti amianto non identificati prima dell’avvio dei lavori, se vi è motivo di ritenere che siano stati disturbati e possano sprigionare polveri, le attività devono cessare immediatamente e possono riprendere solo dopo l’adozione di misure adeguate per la protezione dei lavoratori.

La direttiva prevede anche l’obbligo di presentare una notifica all’organo di vigilanza competente prima dell’inizio di lavori di manutenzione, ristrutturazione, demolizione, gestione rifiuti, attività estrattive o scavi in pietre verdi, quando i lavoratori siano o possano essere esposti professionalmente ad amianto o materiali contenenti amianto. La notifica deve contenere, tra l’altro, ubicazione del cantiere, tipo e quantità di amianto, attività previste, numero di lavoratori coinvolti, certificati formativi, data dell’ultima visita medica, durata dei lavori e misure adottate per limitare l’esposizione.

Altro punto rilevante è l’abbassamento del limite di esposizione professionale: il valore passa da 0,1 a 0,01 fibre/cm³, quindi dieci volte inferiore al precedente. Dal 21 dicembre 2029 sarà inoltre obbligatorio utilizzare tecniche di microscopia elettronica, SEM o TEM, più sensibili rispetto alla microscopia ottica in contrasto di fase.

Sul piano gestionale, la factsheet richiama l’obbligo di DPI adeguati e di formazione obbligatoria, compresa quella relativa ai DPI di terza categoria e al relativo addestramento all’uso. La formazione deve essere adattata alla mansione, ai compiti e ai metodi di lavoro specifici del lavoratore.

Infine, cambia anche la gestione delle esposizioni di debole intensità: le semplificazioni ESEDI restano valide per alcuni aspetti autorizzativi, ma non escludono registrazione dell’esposizione e sorveglianza sanitaria. Inail evidenzia quindi che qualsiasi lavoratore esposto ad amianto o materiali contenenti amianto, anche in caso di esposizione di debole intensità, dovrà essere sottoposto a sorveglianza medica e inserito nel Registro degli Esposti.

Conclusioni:

La nuova disciplina rafforza in modo significativo la tracciabilità delle attività con possibile esposizione ad amianto. Per imprese, datori di lavoro e operatori del settore, le ricadute principali riguardano l’obbligo di verifiche preventive più puntuali, notifiche più strutturate, formazione mirata, uso sistematico di DPI, sorveglianza sanitaria estesa e maggiore attenzione alla registrazione delle esposizioni. Le nuove disposizioni europee sono state recepite in Italia dal D.Lgs. 213/2025 e inserite nel Titolo IX, Capo III, del D.Lgs. 81/2008.


Per maggiori approfondimenti si allega il documento integrale pubblicato da INAIl.

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