Appalti: il superminimo non basta per equiparare i CCNL

A cura della Redazione

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 14 settembre 2026, n. 6874, ha confermato la sentenza n. 325/2026 del TAR per l’Emilia-Romagna, secondo cui nelle gare d’appalto, la valutazione dell'equivalenza tra CCNL richiesta dal Dlgs n. 36/2023, deve essere effettuata verificando unicamente le tutele retributive garantite dai contratti collettivi, non potendo invece essere integrate dall’impegno dell’offerente contenuto in un atto che non coinvolge le parti sociali.

Come si ricorderà, nel caso che aveva formato oggetto della sentenza del TAR per l’Emilia-Romagna, l’impresa aggiudicataria dell’appalto si impegnava a riconoscere ai dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto importi a titolo di superminimo non assorbibile, al fine di garantire la medesima RAL percepita con il CCNL Edilizia Industria nel caso in cui la RAL derivante dall’applicazione del CCNL Metalmeccanica Industria (ossia il contratto collettivo applicato dall’appaltatore) fosse più bassa di quella derivante dall’applicazione del CCNL Edilizia Industria richiesto dalla Stazione appaltante.

Secondo il Consiglio di Stato, in linea generale, il superminimo rappresenta un elemento della retribuzione che il datore di lavoro volontariamente riconosce al lavoratore in aggiunta al trattamento minimo previsto dal CCNL applicato. Le ragioni dell’attribuzione non sono predeterminate dalla legge e possono variare in base alla volontà datoriale di attribuire il trattamento, ad esempio, al momento dell’assunzione, in occasione di una promozione, per valorizzare particolari competenze professionali, per esigenze di fidelizzazione del dipendente, a seguito di accordi individuali.

Mentre il superminimo assorbibile può essere ridotto o eliminato dagli aumenti retributivi derivanti dal contratto collettivo, quello non riassorbile rappresenta una quota retributiva che resta distinta e si aggiunge agli aumenti previsti dal CCNL.

Ciò detto, con riferimento alla verifica di equivalenza ex art. 11 del D.Lgs. 36/2023, l’indirizzo esegetico seguito nelle previgenti pronunce (Consiglio di Stato, Sezione V, nn. 3209, 3476, 3465, 4935 e 5575 del 2026) evidenzia il fatto che il superminimo, anche quello non riassorbibile, rappresenta una componente retributiva riconosciuta solo unilateralmente dal datore di lavoro e non una tutela propria del CCNL. Da qui la ragione della sua esclusione dalla possibilità di essere utilizzato per dimostrare l’equivalenza economica tra due contratti collettivi differenti.

Un conto infatti sono le tutele economiche garantite dal CCNL, un altro conto sono i trattamenti migliorativi riconosciuti unilateralmente dall’impresa.

Ne consegue l’illegittimità del giudizio di equivalenza effettuato dalla stazione appaltante, in quanto viziata dall’errore di fondo di avere reputato ammissibile la dichiarazione unilaterale dell’operatore economico, quale fattore idoneo ad azzerare il delta differenziale esistente nel trattamento economico previsto dai due contratti collettivi in comparazione.

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