Bilancio 2027: novità per le aliquote IRPEF
A cura della Redazione
L’art.9 del DDL Bilancio 2027 in discussione in Parlamento, per l’anno 2027, ha previsto che nella determinazione dell’IRPEF, l’imposta lorda debba essere calcolata applicando differenti aliquote per scaglioni di reddito, rispetto a quelle previste dal nuovo TUIR (di cui al Dlgs 117/2026).
In particolare, il prossimo anno troveranno applicazione le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) 23% fino a euro 28.000;
b) 33% oltre euro 28.000 e fino a euro 55.000 (in via ordinaria invece lo scaglione arriva al massimo a 50.000 euro);
c) 43% oltre euro 55.000 (in via ordinaria lo scaglione parte da oltre 50.000 euro).
In sostanza, trova applicazione l’aliquota del 33% in luogo di quella del 43% per i redditi tra i 50.000 euro e i 55.000 euro.
La stessa disposizione innalza la soglia che costituisce uno dei requisiti per l’accesso e la permanenza nel c.d. regime forfettario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, al fine di ampliare, limitatamente al comparto delle imposte sui redditi e delle relative addizionali regionali e comunali, la platea dei soggetti che possono accedere e permanere nello speciale regime. Resta invece ferma a 85.000 euro la soglia al di sotto della quale è prevista l’esclusione dal regime IVA.
Entrando nel dettaglio, possono fruire del regime impositivo speciale, limitatamente ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, anche i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente ricavi o compensi per un ammontare tra 85.001 e 100.000 euro.
Inoltre, in ragione delle peculiari modalità di calcolo del reddito, detta nuova soglia assume rilievo anche ai fini dell’applicazione del regime contributivo agevolato, di cui all’articolo 241 del TUIR.
Ne deriva che trovano applicazione due limiti: euro 85.000 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed euro 100.000, ai fini delle imposte sui redditi e delle addizionali regionali e comunali, nonché ai fini del regime contributivo.
Per coordinare tale intervento con l’applicazione del regime forfetario con l’aliquota del 5%, nel caso in cui venga proseguita un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, viene modificato l’articolo 235, comma 2, lettera c), del TUIR, precisando che il riferimento al limite previsto dal comma 1 dell’articolo 232 del medesimo testo unico sia sostituito con il nuovo limite pari a 100.000 euro.
La norma prevede anche che il regime forfettario venga a cessare nello stesso anno in cui i ricavi ed i compensi percepiti superino la soglia di 115.000 euro, mentre resta ferma la soglia di 100.000 euro ai fini IVA.
Infine, viene elevato da 30.000 euro a 35.000 euro, sempre per il 2027, il limite relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, oltre il quale non è possibile accedere al regime forfettario nell’anno successivo.
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