Campi elettromagnetici e tutela della popolazione: un interpello del MASE

A cura della Redazione

Il Ministero dell’Ambiente e delle Sicurezza Energetica ha recentemente risposto ad un quesito relativo alle modalità di misurazione per verificare il rispetto di limiti di esposizione ai CEM previsti dal DPCM 8 luglio 2003.

Cosa tratta:

Il Comune di Firenze ha presentato un interpello al MASE per chiarire come debbano essere applicati i limiti di esposizione per i campi elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz e come debbano essere misurati rispetto edifici, a tutela della popolazione, inclusi i lavoratori non professionalmente esposti ai CEM.

Cosa stabiliscono le norme

La normativa italiana, in particolare il D.P.C.M. 8 luglio 2003, definisce:

  • Limiti di esposizione, per evitare effetti acuti;
  • Valori di attenzione, che non sono limiti legali, ma costituiscono un’indicazione cautelativa per prevenire possibili effetti a lungo termine;
  • Obiettivi di qualità, per condurre ad una riduzione dell’esposizione.

L’ art. 14, comma 8, del D.L. n. 179/2012 citato nell’interpello stabilisce che i valori di esposizione debbano essere rilevati a un’altezza di 1,5m dal piano di calpestio.

Il quesito

Nell’interpello viene chiesto di chiarire come debba essere considerato il piano di calpestio per rispettare i limiti di esposizione a 1,5m di altezza e in particolare:

  1. se sia corretto valutare il limite di esposizione in corrispondenza dei tetti a falda e delle pareti degli edifici, sebbene privi di balconi/terrazzi, in quanto potrebbero divenire luoghi accessibili durante lavori edili;
  2. in caso affermativo, quale debba essere scelto come punto di riferimento per le misurazioni;
  3. se, allo stesso modo, debbano essere considerate altre superfici normalmente non praticabili, ma accessibili in caso di lavori edilizi o di manutenzione, come coperture piane di tetti.

La risposta del MASE

Con la risposta del 15 settembre 2026, n. 190108, il MASE, acquisito il parere di ISPRA, conferma che è corretto considerare anche i lavoratori, senza una specifica esposizione professionale, che potrebbero trovarsi ad eseguire lavori edili e di manutenzione, in quanto i limiti di esposizione si applicano universalmente a tutta la popolazione.

In merito a come questi debbano essere rilevati, il Ministero sottolinea che non esiste nella normativa una definizione univoca di “piano di calpestio”, ma può essere considerato il significato tecnico del termine, ovvero “una superficie piana che, per caratteristiche geometriche e costruttive, risulta idonea al transito o allo stazionamento delle persone”, indipendentemente da limitazioni nell’accesso e interdizioni.

Di conseguenza, i tetti a falda e le pareti non costituiscono piano di calpestio, in quanto non sono normalmente idonei al transito, se non con l’aggiunta di ponteggi o altre attrezzature.

Le coperture piane, invece, possono essere considerate piano di calpestio qualora sia possibile stazionarci per caratteristiche geometriche e costruttive.

Il Ministero sottolinea poi l’importanza di seguire sempre il principio di cautela nello stabilire i volumi, esterni agli edifici, nei quali devono essere rispettati i limiti di esposizioni, nell’ambito delle valutazioni previsionali effettuate durante i procedimenti autorizzativi.

Conclusioni

La risposta del Ministero definisce quindi un principio per stabilire cosa possa essere definito piano di calpestio nella valutazione del rispetto dei limiti di esposizione ai CEM. In ogni caso, è opportuno essere cautelativi, considerando le possibili attività di manutenzione eseguibili all’esterno degli edifici.  

In allegato l’interpello e la risposta formulata dal MASE.

COSA DICE LA LEGGE

  • D.lgs. n. 152/2006;
  • D.P.C.M. 8 luglio 2003;
  • D.L.  n. 179/2012;
  • D.Lgs. 81/08.

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