CoCoCo: on line la Domanda di Rimborso Unico delle somme indebite

A cura della Redazione

L’INPS, con il messaggio n. 3247 del 13 ottobre 2026, ha reso noto che disponibile on line la nuova procedura di rimborso unico per le somme indebitamente versate dai soggetti obbligati nei confronti della Gestione separata, che può essere utilizzata direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati (Consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti).

Più precisamente le tipologie di rimborso riguardano il versamento errato o il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi e non utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferisce il rimborso.

E’ possibile avvalersi del nuovo servizio anche per ottenere il rimborso per superamento del massimale annuo e per la contribuzione dovuta a un’altra Cassa professionale.

Possono avvalersi della nuova funzionalità per le richieste di rimborso i contribuenti autonomi, i soggetti committenti, sia per la quota a loro carico (due terzi del contributo versato), in caso di superamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, sia per motivazioni diverse da quella citata, quali i versamenti duplicati, le somme indebitamente versate per l’applicazione di un’aliquota inferiore a quella denunciata e successivamente variata, per errori di versamento o casi analoghi.

La richiesta di rimborso può essere avanzata anche dai lavoratori parasubordinati, per la quota a loro carico (un terzo del contributo versato), in caso di superamento del citato massimale annuo.

A seguito dell’attivazione della nuova funzionalità, i precedenti canali di trasmissione delle domande, distinti per soggetti committenti, liberi professionisti e lavoratori parasubordinati, non sono più disponibili.

Ai fini della presentazione dell’istanza, il contribuente o l’intermediario deve accedere al “Cassetto previdenziale del contribuente” mediante la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS) e selezionare “Altri Servizi” > “Domanda Rimborso Unico”.

L’INPS evidenzia che la causale “Altro” è riservata alle richieste non connesse al superamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Può essere selezionata, ad esempio, dal soggetto committente per recuperare somme versate a seguito di applicazione di un’aliquota non corretta o dal libero professionista per ottenere il rimborso di eccedenze risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Infine, l’INPS, con un apposito avviso, informa i destinatari dell’eventuale contribuzione indebitamente versata e suscettibile di rimborso. Ciascun soggetto committente può richiedere, per ogni lavoratore parasubordinato interessato, la restituzione della quota eccedente di propria competenza selezionando “Gestione Separata – Committenti per superamento del massimale”.

Invece, il lavoratore parasubordinato può richiedere il rimborso complessivo delle quote a proprio carico versate dai diversi soggetti committenti oltre il massimale annuo.

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