COVIP ai fondi: erogazione frazionata dal 31 ottobre
A cura della Redazione
La COVIP, con la circolare Prot. n. 6616 del 22 ottobre 2026, fornisce nuove indicazioni per l’adeguamento degli Statuti e dei Regolamenti delle forme pensionistiche complementari alla luce dell’introduzione dell’erogazione frazionata del montante accumulato, prevista dall’art. 11, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 252/2005.
La nuova prestazione si aggiunge alle alternative alla rendita vitalizia introdotte dalla legge di Bilancio 2026 che prevede tre nuove modalità di erogazione delle prestazioni pensionistiche: oltre all’erogazione frazionata, anche la rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili.
L’erogazione frazionata del montante accumulato, inizialmente prevista dal 1° luglio 2026, è stata rinviata al 31 ottobre 2026 dalla Legge n. 112/2026, di conversione del D.L. n. 62/2026. Integrando le indicazioni già fornite con la circolare del 16 luglio 2026, la Commissione individua le modifiche da apportare alla disciplina delle forme pensionistiche negoziali, aperte e dei piani individuali pensionistici (PIP). La nuova modalità consente all’aderente, in alternativa alla rendita vitalizia e al netto dell’eventuale quota erogata in capitale, di ricevere il montante accumulato attraverso pagamenti frazionati per un periodo predeterminato al momento della richiesta, non inferiore a cinque anni e non collegato alla vita attesa residua del beneficiario.
Le prestazioni alternative previste dalla disciplina non sono cumulabili tra loro e, una volta avviata la liquidazione, non possono essere revocate, salvo la possibilità di convertire il montante residuo in una rendita vitalizia immediata oppure, ove previsto, differita, o di trasferirlo a un’altra forma pensionistica al solo fine di beneficiare delle condizioni di rendita offerte da quest’ultima.
Al momento della richiesta, l’aderente deve inoltre individuare i soggetti aventi diritto al riscatto del montante residuo in caso di decesso del beneficiario, con facoltà di modificare successivamente tale scelta. Durante l’erogazione non sono consentiti trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA, mentre resta ammessa la variazione del comparto o del profilo di investimento nel rispetto dei periodi minimi di partecipazione previsti. Le opzioni disponibili e le relative modalità di funzionamento devono essere illustrate nella Nota informativa. Le modifiche statutarie e regolamentari possono essere adottate direttamente dagli organi di governo delle forme pensionistiche, ove consentito dagli ordinamenti interni, mediante la procedura di comunicazione prevista dal Regolamento COVIP del 19 maggio 2021.
Le disposizioni dello Schema di Statuto dei fondi pensione negoziali si applicano anche ai fondi pensione preesistenti in regime di contribuzione definita. In sede di comunicazione delle modifiche, occorre allegare anche il Supplemento alla Nota informativa e, per i PIP, le Condizioni generali di contratto aggiornate in coerenza con le modifiche regolamentari.
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