Definizione agevolata: le prossime scadenze

A cura della Redazione

L’Agenzia delle entrate - Riscossione ricorda, con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito istituzionale, che il prossimo 31 luglio 2026 scade il termine per il versamento della prima o dell’unica rata della nuova definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di Bilancio 2026 (cd Rottamazione-quinquies), a cui era possibile aderire entro lo scorso mese di aprile.

Sempre il 31 luglio è prevista la scadenza di pagamento della prossima rata della Rottamazione-quater (tredicesima rata) e dei piani di Riammissione alla stessa misura agevolativa (quinta rata).

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando i moduli corrispondenti alla rata in scadenza.

È possibile trovare una copia della Comunicazione delle somme dovute, con il dettaglio degli importi da versare e i moduli di pagamento, direttamente nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, oppure riceverli via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica.

Il pagamento può essere effettuato in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l'App Equiclick. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.

Per quanto riguarda la Rottamazione-quinquies, l’Agenzia ricorda che per coloro che in fase di adesione alla Rottamazione-quinquies hanno scelto di pagare in unica soluzione, la legge prevede ulteriori 5 giorni di tolleranza e pertanto saranno considerati tempestivi i versamenti effettuati entro il 5 agosto 2026, oltre tale data si perderanno i benefici della definizione agevolata.

La stessa tolleranza si applica anche per il versamento della tredicesima rata della Rottamazione-quater e della quinta rata dei piani di Riammissione.

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