Detassazione trattamento accessorio: il requisito reddituale deve sussistere nel 2026

A cura della Redazione

L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 173 del 15 settembre 2026, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’imposta sostitutiva del 15%, introdotta per il periodo d’imposta 2026, con riferimento al trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici.

In particolare, visto che le disposizioni si applicano ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro, l’istante chiede a quale periodo d’imposta debba essere riferito il limite reddituale.

Si ricorda che l’art. 1, co. 237 della legge n. 199/2025 ha previsto che per “l'anno 2026 i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettati, entro il limite di 800 euro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000”.

Per quanto riguarda il limite massimo di 800 euro, in assenza di ulteriori precisazioni normative e tenuto conto che l'efficacia della disciplina è espressamente circoscritta al solo periodo d'imposta 2026, l’Agenzia ritiene che l'agevolazione debba essere riconosciuta con riferimento a compensi agevolabili di ammontare non superiore a 800 euro complessivi annui.

Allo stesso modo, il limite reddituale di 50.000 euro, in assenza di una espressa previsione normativa, si ritiene che debba essere verificato con riferimento al periodo d'imposta 2026.

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