Diritto alla riparazione: dal 22 ottobre in vigore i nuovi obblighi
A cura della Redazione
Arriva in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 25 settembre 2026, n, 176, che modifica il Codice del Consumo, introducendo nuovi obblighi per i fabbricanti sulla riparabilità dei beni.
Cosa tratta:
In ritardo di alcuni mesi rispetto alla scadenza fissata dall’UE (31 luglio 2026), l’Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2024/1799 che sancisce il diritto alla riparazione dei beni, con particolare riferimento ai difetti che si manifestano dopo la scadenza della garanzia. Il D.Lgs. 25 settembre 2026, n, 176, pubblicato in GU del 7 ottobre, avrà effetto retroattivo per la parte relativa alla garanzia legale, ovvero si applicherà a tutti i contratti conclusi dal 31 luglio 2026.
Perché introdurre un "diritto alla riparazione"?
Le tendenze di consumo degli ultimi anni hanno reso sempre più difficile riparare i prodotti: spesso comprare ricambi e riparare i beni è più costoso e oneroso di sostituirli e in alcuni casi non è nemmeno possibile.
Ciò comporta però sprechi e un aumento rilevante della produzione di rifiuti: si stima che per questo in Europa vengano prodotte 35 milioni di tonnellate di rifiuti e 260 milioni di tonnellate di emissioni di gas serra.
La Direttiva (UE) 2024/1799 punta a garantire quindi il diritto alla riparabilità, aumentando la sostenibilità dei prodotti, come gli elettrodomestici, e contrasta l’obsolescenza programmata.
I beni coinvolti
La Direttiva indica le categorie di beni per cui si applicano le nuove regole, in particolare piccoli e grandi elettrodomestici, smartphone, tablet, televisori e articoli come monopattini elettrici e e-bike.
I nuovi obblighi
Relativamente alla garanzia legale, se a fronte di un difetto riscontrato durante il periodo di validità il consumatore sceglie la riparazione, invece della sostituzione, ha diritto ad un’estensione della garanzia di 12 mesi. Il produttore ha l’obbligo di fornire questa informazione al consumatore.
Sulla riparabilità, il fabbricante deve:
- Riparare su richiesta del consumatore i beni, per cui la direttiva prevede obblighi di progettazione ecocompatibile, quando sia possibile effettuarla;
- Riparare i beni gratuitamente o a un prezzo ragionevole e in tempi ragionevoli, in modo da non scoraggiare il consumatore;
- Fornire ricambi e strumenti a prezzi ragionevoli e chiaramente comunicati;
- Fornire gratuitamente le informazioni sui servizi di riparazione, eventualmente utilizzando il modulo europeo dedicato.
Nel caso di fabbricanti fuori dall’UE, gli obblighi ricadono si importatore e distributori.
I divieti
Il fabbricante non può inserire clausole contrattuali o progettare volutamente i prodotti per impedirne la riparazione, salvo motivi legittimi documentare. Non possono inoltre rifiutarsi di riparare un prodotto su cui siano già intervenuti terzi né posso ostacolare i riparatori indipendenti che utilizzano ricambi compatibili, usati o stampati in 3D, se questi rispettano le norme di sicurezza.
Conclusioni
La legge pubblicata quindi non entra nei dettagli, che dovranno essere trattati dai futuri provvedimenti. Al momento risulta quindi difficile dire che tipo di impianti verranno costruiti, dove e quali saranno le tempistiche. La legge apre però nuovi scenari, in un contesto in cui il nucleare è sempre più riconosciuto come necessario per progettare un piano per l’energia sostenibile.
In allegato il D.Lgs. 25 settembre 2026, n, 176.
Quando entra in vigore
Il D.Lgs. 25 settembre 2026, n, 176 entrerà in vigore il 22 ottobre 2026. Le disposizioni relativa alla garanzia legale di conformità sono applicabili ai contratti conclusi dal 31 luglio 2026.
COSA DICE LA LEGGE
- Direttiva (UE) 2024/1799;
- D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 176;
- D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).
INDICAZIONI OPERATIVE
Per produttori, importatori e distributori
- Verificare se i prodotti commercializzati rientrano tra le categorie soggette agli obblighi di riparabilità previsti dalla normativa.
- Aggiornare le condizioni generali di vendita e la documentazione informativa fornita ai consumatori.
- Predisporre procedure per informare correttamente il cliente sulle modalità di riparazione e sulle condizioni di garanzia, così come modificate dal decreto.
- Garantire la disponibilità di pezzi di ricambio, strumenti e informazioni tecniche necessari per la riparazione.
- Riesaminare le politiche di prezzo per assicurare che costi di ricambi e riparazioni siano ragionevoli e non disincentivino il ricorso alla riparazione.
- Verificare che prodotti, software e condizioni contrattuali non introducano limitazioni o ostacoli ingiustificati alla riparazione.
- Aggiornare i contratti con centri di assistenza, distributori e partner commerciali per recepire le nuove responsabilità.
- Formare il personale sulle nuove tutele riconosciute ai consumatori.
Per i centri di assistenza e le reti post-vendita
- Predisporre procedure standardizzate per la gestione delle richieste di riparazione.
- Valutare l'utilizzo del modulo europeo di informazione sulla riparazione quando reso disponibile.
- Garantire tracciabilità degli interventi e corretta documentazione delle riparazioni eseguite.
- Formare il personale sulle nuove tutele riconosciute ai consumatori.
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Allegati
- dlgs-176-2026 - Scarica