Domicilio fiscale all’estero anche con rapporti in Italia

A cura della Redazione

La Corte di Giustizia Tributaria di II° del Lazio, con la sentenza n. 3577/2026, ha deciso che è confermato il domicilio fiscale all’estero per un contribuente iscritto all’AIRE anche se possiede ancora beni e rapporti in Italia.

Nel caso esaminato dai giudici tributari, l’Agenzia delle entrate aveva provveduto ad emettere un avviso di accertamento per recuperare le imposte non versate relative ai redditi percepiti nel 2017 da un contribuente che si era iscritto all’AIRE dal 2013 e aveva trasferito la residenza in Thailandia, ritenendo che avesse mantenuto la residenza fiscale in Italia, dato che il soggetto in questione continuava ad avere beni e rapporti personali con l’Italia.

In particolare, secondo l’Agenzia delle entrate, il contribuente doveva continuare a essere considerato fiscalmente residente in Italia, poiché nel nostro Paese erano residenti i figli e l’ex coniuge, aveva la disponibilità di immobili e autoveicoli, l’accredito della pensione su un conto corrente italiano, una partecipazione societaria, il ricorso al SSN e ricariche delle utenze telefoniche italiane.

A sua difesa, il contribuente aveva prodotto il contratto di locazione di un immobile in Thailandia, le relative ricevute di pagamento del canone di locazione, i certificati di residenza thailandesi, l’iscrizione all’AIRE, il codice fiscale thailandese, i visti d’ingresso e di uscita dal Paese straniero la documentazione di pagamenti effettuati all’estero.

La Corte di Giustizia Tributaria ha respinto le richieste dell’Agenzia delle entrate, sostenendo che non ha alcun rilievo la residenza dei figli, dato che appartengono ad un nucleo familiare autonomo, né quella dell’ex coniuge, a seguito della separazione.

Sono irrilevanti anche il possesso dell’immobile che è assegnato all’ex moglie, il ricorso al SSN; giustificato da esigenze mediche, l’accredito della pensione sul conto corrente italiano, imposto dall’INPS, la proprietà di un immobile, ricevuto in successione, e la partecipazione societaria in quanto qualificata come investimento. Irrilevanti, per accertare la residenza fiscale in Italia, anche le ricariche telefoniche italiane, effettuate per mantenere i rapporti con i figli e i nipoti.

I giuridici richiamano anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 10706/2019 secondo cui la nozione di residenza definita dalla Convenzione contro le doppie imposizioni presuppone il potenziale assoggettamento illimitato all’imposizione nello Stato estero di residenza, indipendentemente dall’effettivo pagamento dell’imposta.

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