Emissioni industriali: le FAQ della Commissione europea sulla direttiva (UE) 2024/1785
A cura della Redazione
La Commissione europea ha pubblicato una comunicazione in forma di domande e risposte sulla direttiva (UE) 2024/1785, che ha modificato la disciplina europea sulle emissioni industriali e sulle discariche. Il documento chiarisce diversi aspetti applicativi della nuova disciplina, dai valori limite di emissione alle prestazioni ambientali, fino ai sistemi di gestione ambientale, agli scarichi indiretti, alle tecniche emergenti e alle disposizioni transitorie.
Di cosa tratta:
La direttiva (UE) 2024/1785 (Direttiva IED) è entrata in vigore il 4 agosto 2024, modificando la direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali. Il 15 settembre 2026 la Commissione Europea, tramite Comunicazione C/2026/4834, ha pubblicato 55 FAQ per supportare le autorità nazionali, le organizzazioni e altri soggetti interessati nell’applicazione della nuova normativa. Il documento non ha carattere giuridicamente vincolante e non considera le ulteriori modifiche contenute nella proposta COM(2025) 986, ancora oggetto dell’iter legislativo.
Valori limite di emissione
Le autorità competenti possono continuare a utilizzare l’intero intervallo dei BAT-AEL, ma devono individuare i valori limite più rigorosi ottenibili sulla base delle BAT. Il gestore deve valutare l’intero intervallo dei BAT-AEL e analizzare le prestazioni realisticamente conseguibili dalla specifica installazione, considerando anche gli effetti incrociati tra emissioni, consumi energetici, utilizzo dell’acqua ed efficienza delle risorse.
Prestazioni ambientali e BAT-AEPL
La direttiva attribuisce maggiore rilievo ai livelli di prestazione ambientale associati alle BAT, che possono riguardare consumi di acqua ed energia, efficienza nell’impiego delle risorse, riutilizzo dei materiali e produzione di rifiuti. Per l’acqua, l’autorità competente deve fissare nell’autorizzazione un valore limite vincolante all’interno dell’intervallo BAT-AEPL. Per i rifiuti e le altre risorse devono essere definiti intervalli vincolanti e livelli di prestazione indicativi.
Sistema di gestione ambientale
Per le installazioni soggette al capo II della direttiva deve essere predisposto e attuato un sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti previsti dalla disciplina e dalle conclusioni sulle BAT. Il sistema non deve necessariamente essere certificato ISO 14001 o registrato EMAS, anche se entrambi possono essere utilizzati come riferimento.
Scarichi indiretti nelle acque
Le autorizzazioni devono contenere valori limite di emissione anche quando lo scarico dell’installazione confluisce in un impianto di trattamento esterno. L’effetto depurativo dell’impianto esterno può essere considerato nella determinazione dei valori limite, purché sia garantito un livello equivalente di protezione ambientale e il carico complessivo degli inquinanti immesso nell’ambiente non risulti superiore a quello che deriverebbe da uno scarico diretto conforme ai pertinenti BAT-AEL.
Tecniche emergenti e innovazione
La direttiva prevede specifici meccanismi di flessibilità per favorire la sperimentazione e l’applicazione di tecniche emergenti. L’articolo 27 ter consente di sperimentare tecniche emergenti per un periodo fino a 30 mesi anche con livelli di emissione o di prestazione superiori a quelli stabiliti dalle conclusioni sulle BAT. L’articolo 27 quater riguarda invece l’applicazione di tecniche emergenti già individuate nelle conclusioni sulle BAT e può consentire fino a due anni aggiuntivi rispetto al termine ordinario per l’adeguamento delle autorizzazioni.
Trasformazione industriale profonda
Per interventi che comportano modifiche rilevanti nella progettazione o nella tecnologia dell’installazione e una riduzione molto significativa delle emissioni di gas a effetto serra, è possibile estendere i tempi di adeguamento alle condizioni autorizzative. In presenza delle condizioni previste dall’articolo 27 sexies, il termine di quattro anni successivo alla pubblicazione delle conclusioni sulle BAT può essere esteso fino a un massimo di otto anni.
Disposizioni transitorie
L’applicazione delle nuove prescrizioni varia in funzione della tipologia di installazione, della data di autorizzazione e della pubblicazione delle conclusioni sulle BAT. Per molte installazioni già ricomprese nella disciplina precedente, le nuove disposizioni trovano applicazione in occasione del rilascio o del riesame dell’autorizzazione, entro quattro anni dalla pubblicazione delle conclusioni sulle BAT successive al 1° luglio 2026 oppure, per alcune prescrizioni, entro il 1° settembre 2036 se anteriore.
Indicazioni operative:
- verificare l'evoluzione delle conclusioni sulle BAT applicabili all'attività;
- valutare le prestazioni conseguibili lungo l'intero intervallo dei BAT-AEL;
- considerare i nuovi parametri di prestazione ambientale, non più limitati alle sole emissioni;
- predisporre e aggiornare il sistema di gestione ambientale secondo i requisiti applicabili;
- verificare gli effetti delle nuove disposizioni in occasione del rilascio o del riesame dell'autorizzazione.
Conclusioni:
La comunicazione della Commissione fornisce una prima lettura operativa della nuova direttiva sulle emissioni industriali, chiarendo soprattutto come devono essere tradotte nelle autorizzazioni le nuove prescrizioni su emissioni, consumi di risorse e prestazioni ambientali.
Per i gestori, l'adeguamento richiede un’ampia verifica delle prestazioni ambientali dell'installazione, da coordinare con l'evoluzione delle BAT, delle autorizzazioni e delle relative scadenze transitorie.
Per maggiori approfondimenti si allega il documento integrale.
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