FAQ ministeriali: cambio di ccnl in azienda e adesione automatica
A cura della Redazione
Il Ministero, con l’integrazione sul Portale sulla Previdenza complementare del 28 luglio 2026, aggiorna le FAQ disciplinando i casi in cui si perdono i requisiti di appartenenza al fondo pensione negoziale originario, sia nel caso di nomina a dirigente senza soluzione di continuità sia nel caso in cui in azienda venga cambiato il contratto collettivo applicato.
Viene disciplinata la casistica in cui un aderente a fondo pensione negoziale con TFR riceve la nomina a dirigente senza soluzione di continuità. La nomina comporta la perdita dei requisiti di iscrizione al fondo negoziale precedente e la possibilità di iscrizione al fondo dirigenziale. Il Ministero stabilisce che operi anche in questo caso l’adesione automatica. Due sono gli scenari prospettati: il lavoratore, operando l’adesione automatica, entro 60 giorni dalla nuova nomina può rinunciarvi e versare il TFR ad una forma pensionistica complementare a sua scelta. Altrimenti, in seconda ipotesi, non scatta l’adesione automatica se il lavoratore ha chiesto il riscatto integrale della posizione previdenziale legata al fondo pensione precedente e il TFR resta in azienda salvo espressa scelta di destinarlo alla previdenza complementare.
Per analogia, la FAQ estende le stesse regole procedurali nel caso in cui, durante il medesimo rapporto di lavoro, intervenga un cambio di contratto collettivo applicato in azienda con conseguente perdita dei requisiti di iscrizione al precedente fondo pensione negoziale.
Attenzione dunque ai meccanismi dell’adesione automatica non solo per i nuovi rapporti di lavoro ma anche quando si verificano variazioni di forme pensionistiche complementari per i lavoratori in forza, tanto in caso di nomina a dirigente quanto in caso di cambiamento di CCNL di riferimento.
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