Finalità formativa nel distacco: necessarie adeguate prove
A cura della Redazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26009 del 30 settembre 2026, ricomprende la finalità formativa come giustificazione di legittimità del distacco di lavoratori purchè questa sia effettiva e come tale vi siano delle prove a supporto, oltre a configurare uno specifico interesse imprenditoriale del datore di lavoro.
La controversia riguardava 39 lavoratori di una cooperativa impiegati presso una lavanderia industriale, con la giustificazione di acquisire competenze professionali anche in vista di futuri affidamenti di servizi. La Corte ha tuttavia escluso la genuinità del distacco, rilevando l’insufficiente prova dell’effettivo percorso formativo, l’inserimento dei lavoratori nell’organizzazione produttiva dell’impresa utilizzatrice e l’assenza di un concreto esercizio del potere organizzativo da parte della cooperativa. Anche il successivo affidamento dell’appalto, intervenuto dopo il primo accesso ispettivo e a favore di una società diversa dal distaccante, è stato considerato un elemento contrario alla tesi difensiva.
Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, il distacco richiede infatti un interesse proprio del datore di lavoro che lo dispone, diverso dalla mera fornitura di manodopera. La formazione può concorrere a integrare tale interesse, ma non costituisce una causa autonoma e sufficiente di legittimità: deve essere concretamente collegata alle esigenze organizzative del distaccante e all’attività assegnata ai lavoratori. Per le imprese diventa quindi essenziale documentare le ragioni del progetto formativo, le competenze da acquisire, le modalità di apprendimento e il collegamento con l’interesse imprenditoriale perseguito. L’assenza di un tutor formalmente nominato o di uno specifico programma scritto non determina, di per sé, l’illegittimità del distacco, ma la formazione dichiarata deve trovare riscontro nell’effettiva esecuzione del rapporto. Analogamente, l’inserimento nell’organizzazione dell’utilizzatore e la ricezione delle sue direttive non sono isolatamente decisivi, ma assumono rilievo nella valutazione complessiva dell’operazione.
La pronuncia ribadisce, pertanto, che la legittimità del distacco non dipende dalla denominazione contrattuale, bensì dalla concreta sussistenza dell’interesse del distaccante e dalla coerenza tra finalità formativa dichiarata e modalità effettive di svolgimento della prestazione.
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