Il rimborso delle spese di accesso dei medici non è equiparabile alla trasferta

A cura della Redazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25254 del 12 settembre 2026, ha affermato che il cosiddetto “rimborso spese di accesso” previsto, a favore dei medici ambulatoriali, dall’art. 35 del D.P.R. n. 271/2000 non può essere equiparato alle indennità di trasferta disciplinate dall’art. 51, comma 5, TUIR.

La trasferta, infatti, presuppone uno spostamento temporaneo rispetto alla sede ordinaria di lavoro, disposto nell’interesse del datore di lavoro, mentre nel caso dei medici ambulatoriali gli spostamenti verso sedi situate in Comuni diversi dalla residenza costituiscono modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa.

Inoltre, il rimborso chilometrico previsto dalla contrattazione collettiva non rientra in alcuna delle deroghe al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente.

Ne consegue che il rimborso delle spese di accesso corrisposto al medico ambulatoriale convenzionato per raggiungere una sede di lavoro situata in un Comune diverso da quello di residenza, calcolato in via forfettaria mediante indennità chilometrica ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 271/2000, è soggetto a tassazione.

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