In GU le violazioni ostative alla fruizione dei benefici
A cura della Redazione
Sulla G.U. n. 156 dell’8 luglio 2026 è stato pubblicato il Decreto 22 giugno 2026 con il quale il Ministero del lavoro ha riepilogato le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, incluse quelle sulla sicurezza, che costituiscono cause ostative al godimento dei benefici normativi e contributivi.
Le predette violazioni sono quelle accertate con provvedimenti definitivi quali le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzioni.
La causa ostativa non sussiste se il procedimento penale si è estinto a seguito di prescrizione obbligatoria o oblazione.
Nel dettaglio si tratti delle seguenti violazioni:
Art. 437 c.p. - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. Si applica quando vengono omessi o manomessi impianti, segnali o dispositivi di sicurezza destinati a prevenire disastri o infortuni. È un reato molto grave perché richiede il dolo. Ostative per 24 mesi.
Art. 589, comma 2, c.p. - Omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. Riguarda i casi in cui un lavoratore muore per inosservanza delle regole antinfortunistiche. Ostative per 24 mesi.
Art. 603-bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (“caporalato”). Comprende reclutamento illecito, sfruttamento dei lavoratori, approfittamento dello stato di bisogno, paghe gravemente difformi, violazioni sistematiche di orario, sicurezza e dignità del lavoratore. Ostative per 24 mesi.
Art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si applica quando un infortunio provoca danni seri al lavoratore senza causarne la morte. Ostative per 24 mesi.
Le violazioni in materi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono:
Art. 55, cc. 1, 2 e 5 lett. a), b), c) e d) - Violazioni del datore di lavoro e dirigente: mancata valutazione dei rischi, mancata nomina RSPP, omissioni su formazione, emergenze e sorveglianza sanitaria. Ostative per 12 mesi.
Art. 68, c. 1, lett. a) e b) - Violazioni relative ai luoghi di lavoro: uscite di emergenza, vie di esodo, sicurezza strutturale. Ostative per 12 mesi.
Art. 87, cc. 1, 2 e 3 - Violazioni su attrezzature di lavoro e DPI. Ostative per 12 mesi.
Art. 159, cc. 1 e 2, lett. a) e b) - Violazioni nei cantieri temporanei o mobili. Ostative per 12 mesi.
Art. 165 - Mancata protezione contro cadute dall’alto. Ostative per 12 mesi.
Art. 170 - Violazioni sulla movimentazione manuale dei carichi. Ostative per 12 mesi.
Art. 178 - Violazioni relative ai videoterminali. Ostative per 12 mesi.
Art. 219 - Violazioni riguardanti agenti chimici. Ostative per 12 mesi.
Art. 262, cc. 1 e 2, lett. a) e b) - Violazioni riguardanti esposizione ad agenti biologici. Ostative per 12 mesi.
Art. 282, cc. 1 e 2, lett. a) - Violazioni relative ad atmosfere esplosive. Ostative per 12 mesi.
Altre violazioni ostative alla fruizione dei benefici sono:
DPR 320/1956 art. 105 - Violazioni in materia di igiene del lavoro e prevenzione in lavorazioni insalubri. Ostative per 12 mesi.
Art. 22, comma 12, D.Lgs. 286/1998 - Impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno. Ostative per 8 mesi.
Art. 3, commi 3-5, D.L. 12/2002 - Maxisanzione per lavoro nero, cioè impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di assunzione. Ostative per 6 mesi.
Art. 27, comma 11, D.Lgs. 81/2008 - Violazioni collegate al sistema di qualificazione delle imprese e patente a crediti nei cantieri. Ostative per 6 mesi.
Art. 7 D.Lgs. 66/2003 - Violazione del diritto al riposo giornaliero. Il lavoratore deve beneficiare di almeno 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore. La violazione si configura quando l’organizzazione dell’orario non garantisce questo intervallo minimo. Ostative per 3 mesi.
Art. 9 D.Lgs. 66/2003 - Violazione del riposo settimanale. Il lavoratore ha diritto a almeno 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, normalmente coincidenti con la domenica, da cumulare alle 11 ore di riposo giornaliero. Ostative per 3 mesi.
Infine, vi è una disposizione residuale che ricomprende ogni altra violazione penale in materia di lavoro, legislazione sociale e sicurezza sul lavoro. Ostative per 3 mesi.
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