Interdizione post-partum: il provvedimento può essere annullato
A cura della Redazione
L’INL, con la nota n. 1829 del 10 agosto 2026, ha fornito chiarimenti in ordine alla richiesta di “revisione” di un provvedimento di interdizione post partum di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 151/2001.
L’istituto dell’interdizione post partum costituisce una misura di tutela della lavoratrice madre finalizzata a garantire la salvaguardia della salute della donna e del bambino nel periodo successivo alla nascita fino al compimento del settimo mese di età. Tale forma di astensione opera nei casi in cui la lavoratrice, dopo il parto, sia adibita a mansioni o esposta a condizioni lavorative incompatibili con il suo stato di puerpera o con il periodo di allattamento e non sia possibile adottare adeguate misure organizzative idonee ad eliminare il rischio. L’adozione del provvedimento presuppone l’accertamento che le condizioni ambientali o le mansioni svolte risultino pregiudizievoli per la salute della lavoratrice o del bambino e l’impossibilità oggettiva di adibire la lavoratrice ad altre mansioni compatibili e prive di rischio. Ai fini dell’emanazione del provvedimento, entrambi i requisiti devono sussistere.
Nonostante il provvedimento di interdizione post partum presenti natura di atto conclusivo e definitivo del procedimento amministrativo, non viene meno il potere/dovere dell'amministrazione di riesaminare il proprio operato attraverso gli strumenti di autotutela previsti dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990, sussistendone i presupposti.
Così precisa la nota n. 1829/2026, indicando altresì che laddove si arrivi all’annullamento dell’atto, la regola secondo cui l'annullamento ha effetti ex tunc può essere derogata attraverso la limitazione parziale/totale della retroattività degli effetti o con la loro decorrenza ex nunc.
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