Ires premiale applicabile solo se l’ULA non è diminuito

A cura della Redazione

La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 436-444, L. n. 207/2024) ha introdotto, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione dell'aliquota IRES dal 24% al 20% (cosiddetta IRES premiale 2025).

La disposizione ha trovato attuazione con il successivo Decreto del Mef datato 8 agosto 2025 (G.U. n. 190 del 18/08/2025). Ad essere premiate sono le imprese che patrimonializzano gli utili, realizzano investimenti qualificati e incrementano l'occupazione senza ricorrere ad ammortizzatori sociali.  

Per quanto di interesse dell’area lavoro, si segnala che l’articolo 6 del decreto ministeriale disciplina la “Condizione di accesso relativa alla base occupazionale” da rispettare per poter applicare la riduzione dell’aliquota IRES. Vediamo, nel dettaglio, le condizioni richieste.

ULA

L’art. 6, comma 1, lettera a, punto 1 e il successivo comma 2 prevedono che, ai fini dell’applicazione della disposizione agevolativa, il numero delle Unità Lavorative Annue (ULA) del periodo di imposta successivo al 2024 non deve essere diminuito rispetto alla media del triennio precedente.

Il conteggio viene effettuato confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno dell’ultimo mese del periodo di imposta successivo al 31.12.2024 con la media dei trentasei mesi precedenti, escludendo dalla base occupazionale media i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. Si ritiene che tale ultima esclusione sia applicabile solo alla media per il calcolo del triennio in quanto la disposizione normativa si riferisce alla “base occupazionale media”.

Nella Relazione Illustrativa viene precisato che:

  • il conteggio deve essere riferito al numero di unità lavorative per anno (c.d. ULA);
  • nel caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno civile sarà necessario determinare l’ULA confrontando il mese di dicembre 2025 con la media semplice dei dati mensili del triennio 01.12.2022 - 30.11.2025;
  • in via semplificativa, nel calcolo della misura agevolativa non è da applicare la nozione di “Impresa unica” contenuta nell’art. 31, comma 1, lettera f del D.Lgs. 150/2015.

Per calcolare la media vanno considerati, per entrambi i parametri di confronto (ultimo mese del periodo d’imposta successivo al 31.12.2024 e media dei trentasei mesi precedenti), i dipendenti equivalenti a tempo pieno.

Incremento occupazionale

In base all’art. 6, comma 1, lettera a, punto 2 e al successivo comma 3, l’IRES premiale può essere applicata quando siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato che:

  • devono costituire incremento occupazionale in base alle disposizioni della c.d. Maxideduzione (art. 4, commi da 1 a 6, del Decreto 25.06.2024);
  • devono essere almeno pari all’1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati  nel periodo d’imposta in corso al 2024 e comunque il risultato numerico non deve essere inferiore a 1 lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

La Relazione Illustrativa precisa che l’incremento occupazionale e l’incremento occupazionale complessivo, previsti dal Decreto 25.06.2024 relativo alla Maxideduzione, devono essere superiori o uguali all’1% e comunque, essere almeno pari a 1 dipendente con contratto a tempo indeterminato.  

Di seguito, si riporta uno schema dei due contatori considerando i nuovi parametri temporali previsti dalla normativa e riferiti ai casi dove l’anno d’imposta coincide con l’anno civile.

Incremento occupazionale

Si verifica quando il numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31.12.2025 è superiore al numero dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2024

Incremento occupazionale complessivo

Si verifica quando il numero di lavoratori a tempo indeterminato + quelli a tempo determinato in forza al 31.12.2025 è superiore al numero dei lavoratori a tempo indeterminato e a quelli a tempo determinato mediamente occupati nel 2024

N.B.: dopo aver calcolato gli incrementi è necessario verificare che il valore ottenuto sia almeno pari all’1% del numero di lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2024 o comunque non inferiore a 1 dipendente a tempo indeterminato.

Si precisa inoltre che, escludendo la norma l’applicazione del comma 7 del Decreto 25.06.2024, nel conteggio non si tiene conto degli incrementi occupazionali nell’ambito del gruppo di imprese.

Infine, il periodo di riferimento temporale su cui verificare l’incremento occupazionale è dato dal numero dei lavoratori dipendenti al 31.12.2025 (ndr: nel caso di anno d’imposta coincidente con l’anno solare) e il numero dei lavoratori mediamente occupato nell’anno precedente.  

Cassa integrazione guadagni ordinaria

Venendo, da ultimo, all’ art. 6, comma 1, lettera b e all’art. 6, comma 4, si deve segnalare che tra le condizioni per accedere all’IRES premiale è stabilito che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e nel periodo successivo, l'impresa non deve aver utilizzato la cassa integrazione guadagni ordinaria (art. da 9 a 16 al D.Lgs. 148/2015).

L’unica eccezione è prevista per la CIG che viene richiesta per eventi non imputabili al datore di lavoro o ai dipendenti, comprese le intemperie stagionali. In tal caso, non è ostacolata l'applicazione dell'IRES premiale.

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