L’INPS chiarisce le tutele previdenziali riconosciute per i modelli alternativi al ricovero tradizionale

A cura della Redazione

L’INPS, con la circolare n. 65 del 16 giugno 2026, ha fornito indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia nei casi di prestazioni ambulatoriali complesse equiparate al day hospital e nei casi di permanenza in determinate strutture sanitarie.

Prestazioni ambulatoriali complesse equiparate al day hospital

Le indicazioni dell’istituto riguardano le seguenti modalità di presa in carico: Day service ambulatoriale (DSA); Day surgery; Macro Attività Ambulatoriale Complessa (MAC); Bassa Intensità Chirurgica (BIC); Pacchetto Ambulatoriale Complesso (PAC); Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDT).

Tali fattispecie vengono equiparate al day hospital ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale per la malattia. Rimane poi fermo che il periodo delle cosiddette “dimissioni protette” non è integralmente assimilabile al ricovero. Sono indennizzabili come giornate di ricovero esclusivamente quelle in cui il lavoratore si reca presso la Struttura ospedaliera per effettuare accertamenti programmati. Gli altri giorni compresi nel medesimo arco temporale possono essere riconosciuti come malattia solo se supportati da idonea certificazione medica attestante l’incapacità lavorativa.

Centri di Salute Mentale (CSM)

Ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale, le giornate di effettiva presenza presso il CSM per trattamenti programmati sono assimilabili ai cicli di cura ricorrenti e, pertanto, indennizzabili come malattia. Inoltre, l’eventuale ospitalità notturna, laddove formalmente prevista e documentata come ricovero breve, viene equiparata al regime di day hospital.

Strutture riabilitative e socio-riabilitative psichiatriche e altre strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali

Per l’equiparazione al ricovero ospedaliero, le strutture psichiatriche sanitarie devono soddisfare i requisiti normativi previsti (tra i quali: presenza di una Direzione sanitaria; cartella clinica e Piano Terapeutico Individuale aggiornato; procedure per la gestione dei farmaci e delle emergenze; tracciabilità delle presenze e delle attività; disponibilità di personale qualificato 24 ore su 24,…) e operare in regime autorizzato/accreditato. In assenza di tali requisiti, o qualora il ricovero avvenga in strutture a prevalenza socio-educativa prive di cartella clinica, si applica l’equiparazione alla malattia comune, previa idonea certificazione medica.

I ricoveri presso i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC), così come la permanenza residenziale in strutture psichiatriche sanitarie e i ricoveri presso le Unità di Riabilitazione Intensiva/Estensiva e i Centri di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono equiparati al ricovero ospedaliero. Stesse considerazioni per i ricoveri presso la Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per motivi sanitari e Hospice.

Diversamente, le prestazioni complesse in Day service presso le Case della Comunità sono equiparate al day hospital.

Le prestazioni semiresidenziali sono equiparate, previa certificazione medica, alla malattia comune, al pari della permanenza in strutture socio-riabilitative prive di assistenza sanitaria e la partecipazione a programmi riabilitativi presso Centri Diurni. In questi casi, permane quindi l’obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità, eventualmente presso l’indirizzo della struttura.

Strutture di Osservazione Breve Intensiva (OBI) e Degenza Breve (DB) annesse alle Unità Operative di Pronto Soccorso

La permanenza presso il Pronto Soccorso o presso le citate Unità, che può protrarsi anche per alcuni giorni in relazione alle condizioni del paziente, presenta, ai fini della tutela previdenziale, le stesse caratteristiche del ricovero ospedaliero.

Comunità terapeutiche e strutture per le dipendenze patologiche

La permanenza presso le strutture che garantiscono assistenza sanitaria è assimilabile al ricovero ospedaliero. A tal fine, le comunità terapeutiche devono operare in regime sanitario, con équipe comprendente un medico responsabile, protocolli clinici e farmacologici, cartella clinica e Piano Terapeutico Individuale (PTI) e devono risultare autorizzate o accreditate dal SSN. Per il riconoscimento dell’indennità di ricovero, il lavoratore deve esibire il certificato di dimissione, completo di diagnosi, rilasciato da un medico in servizio presso la struttura.

Invece, la permanenza residenziale in comunità prive di assistenza sanitaria, così come la permanenza semiresidenziale, è equiparata alla malattia comune, previa presentazione di idonea certificazione medica attestante l’incapacità temporanea al lavoro. Anche in tali casi permane l’obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità.

Centri per Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA)

Le prestazioni dei Centri per Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione rese in day service e in day hospital, nonché la permanenza in residenzialità intensiva sanitaria, sono equiparati al ricovero ospedaliero, a fronte dei seguenti requisiti minimi: accreditamento, cartella clinica, Piano Terapeutico Individuale (PTI) e presenza di équipe multidisciplinare. Diversamente, le permanenze semiresidenziali o in strutture che non erogano prestazioni sanitarie sono equiparate alla malattia comune, previa certificazione medica attestante l’incapacità lavorativa e con obbligo di reperibilità presso la struttura.

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