Lavoratori in Paesi extraUE: premi INAIL sulle retribuzioni convenzionali 2026
A cura della Redazione
L’INAIL, con la circolare n. 32 del 26 giugno 2026, ha ricordato che, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, il calcolo dei premi dei lavoratori dipendenti operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle di cui al decreto interministeriale 29 maggio 2026.
Per le attività svolte da detti lavoratori, si applicano le tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia del 27 febbraio 2019.
A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti.
In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato e alla sua posizione nell’ambito della qualifica stessa, di cui alle citate tabelle.
Per retribuzione nazionale si intende il trattamento economico mensile, cioè il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’indennità estero. Detto importo deve essere raffrontato con le tabelle del settore corrispondente, al fine di identificare la fascia retributiva da prendere a riferimento che individua la retribuzione convenzionale da utilizzare per il calcolo del premio.
Trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, sono escluse dall’applicazione delle retribuzioni convenzionali le altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative. Pertanto, in caso di collaborazioni coordinate e continuative rese in un Paese extracomunitario non convenzionato, il premio assicurativo dovuto per i lavoratori impegnati in tali collaborazioni è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 5.
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