Materie prima critiche strategiche per il recupero: l’UE formula un elenco

A cura della Redazione

La Commissione Europea ha pubblicato un elenco delle materie prime critiche con un maggiore potenziale di recupero, per indirizzare politiche nazionali e strategie di progettazione delle imprese.  

Cosa tratta:

Le materie prime critiche sono elementi strategici per la resilienza del sistema economico e la transizione ecologica, ma il cui approvvigionamento è in molti casi poco sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale. La Commissione Europea ha così adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1116, che permette l’attuazione del Regolamento (UE) 2024/1252 sulle materie prime critiche (European Critical Raw Materials Act). Il regolamento ha lo scopo di attuare una serie di misure per diminuire la dipendenza dell’UE dalle forniture proveniente da paesi extra UE, favorendo la produzione interna e il riciclo.

Qual è lo scopo

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1116 non impone ai Paesi membri di applicare misure per il recupero di tutti i materiali e i componenti contenuti nell’elenco, ma fornisce una linea guida sulle priorità su cui focalizzarsi. Per gli elementi individuati, infatti, esistono già le tecnologie per il recupero o il riciclo.

Gli Stati membri potranno elaborare piani di recupero di solo alcuni di questi materiali o potranno includerne altri, qualora lo sviluppo tecnologico lo permettesse.

Il testo sarà soggetto ad aggiornamento in base all’evoluzione delle condizioni di mercato e delle tecniche di recupero e di riciclo.

Cosa include l’elenco

L’elenco comprende prodotti e componenti delle principali categorie di materie prime critiche:

  • Batterie, fondamentali per la transizione ecologica, fra cui materiali e collettori di correnti anodici e catodici;
  • Apparecchiature elettriche ed elettroniche, fra cui compressori, display, circuiti stampati, componenti di impianti fotovoltaici;
  • Turbine eoliche e relative infrastrutture;
  • Componenti di veicoli a motore;
  • Mezzi di trasporto leggeri;
  • Infrastrutture energetiche e di telecomunicazioni definite dai relativi regolamenti, citati nell’elenco;
  • Pompe e catalizzatori industriali;
  • Rifiuti urbani e industriali e prodotti ottenuti dal trattamento degli stessi, come compost organico, fanghi e ceneri ottenuti dal trattamento di acque reflue e incenerimento di rifiuti e rifiuti di costruzione e demolizione.

Conclusioni

Il provvedimento rientra nel quadro di normative che promuovono da una parte la transizione ecologica, dall’altra un mercato più sostenibile e meno rischioso, evitando di rivolgersi a Paesi teatro di conflitti o dove non vengono applicate condizioni minime di lavoro dignitose.  

Quando entra in vigore

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1116 entrerà in vigore il 16 giugno 2026.

In allegato il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1116

COSA DICE LA LEGGE

  • Regolamento (UE) 2024/1252 sulle materie prime critiche (CRMA).
  • Legge n.115/2024, adeguamento della normativa italiana al Regolamento (UE) 2024/1252.
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1116.
  • Regolamento (UE) 2023/1542 relativo all’approvvigionamento, al riciclo, alla tracciabilità dei componenti di batterie.  

INDICAZIONI OPERATIVE

In attesa che il provvedimento venga recepito con piani nazionali, le organizzazioni possono:

  1. Puntare ad una progettazione più sostenibili dei prodotti, considerando facilità di smontaggio, recuperabilità dei componenti e riduzione dell’uso di materiali critici.
  2. Inserire requisiti di sostenibilità per la qualifica dei fornitori, scegliendo, quando possibile, fornitori di materie prima critiche che utilizzano componenti riciclati, recuperati o prevenienti da Paesi UE.
  3. Separare correttamente i rifiuti contenenti materie prime critiche recuperabili.
  4. Collaborare con le filiere per il recupero e il riciclo delle materie prime critiche.

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