Micro-cantieri amianto: il MASE chiarisce deposito temporaneo, trasporto e tracciabilità dei rifiuti
A cura della Redazione
Con risposta a un interpello presentato dallo Sportello Amianto Nazionale, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito chiarimenti sulla gestione dei rifiuti contenenti amianto prodotti nell’ambito di più micro-cantieri di bonifica. Il documento affronta, in particolare, la possibilità di trasferire i rifiuti presso la sede dell’impresa esecutrice, il cambio di mezzo o trasportatore e gli obblighi di tracciabilità mediante FIR e RENTRI.
Di cosa tratta:
L’interpello riguarda la gestione dei rifiuti contenenti amianto compatto prodotti nell’ambito di micro-cantieri multipli da parte di imprese iscritte nella categoria 10 dell’Albo nazionale gestori ambientali.
I quesiti sottoposti al MASE riguardano tre aspetti principali:
- la possibilità di trasferire i rifiuti dal singolo cantiere a una sede o unità locale dell’impresa produttrice, per effettuare il deposito temporaneo prima della raccolta;
- la qualificazione del cambio di mezzo e di trasportatore effettuato presso la sede dell’impresa come trasbordo totale oppure come nuovo trasporto;
- le modalità di registrazione delle operazioni nel registro cronologico di carico e scarico RENTRI.
In via generale, il deposito temporaneo prima della raccolta deve essere effettuato nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti e, quando rispetta le condizioni stabilite dall’articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006, non necessita di un’autorizzazione.
Il MASE richiama, tuttavia, anche l’articolo 193, comma 19, del D.Lgs. 152/2006, secondo il quale i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e da piccoli interventi edili possono essere considerati prodotti presso l’unità locale, la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.
Questa disposizione introduce una particolare qualificazione giuridica del luogo di produzione, permettendo, entro i limiti previsti dalla normativa, il trasporto dei rifiuti dal luogo dell’intervento alla sede dell’operatore e il successivo deposito temporaneo presso quest’ultima.
Indicazioni operative:
Secondo il Ministero, i rifiuti prodotti nei micro-cantieri possono essere trasferiti presso la sede legale o operativa dell’impresa ed essere raggruppati in deposito temporaneo, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dagli articoli 185-bis e 193, comma 19, del D.Lgs. 152/2006.
In presenza di quantitativi limitati, che non giustificano l’allestimento di un deposito presso il singolo cantiere, il trasporto verso la sede può essere accompagnato, in alternativa al formulario di identificazione del rifiuto, da un documento di trasporto – DDT.
Il DDT deve riportare almeno:
- il luogo di effettiva produzione del rifiuto;
- la tipologia dei materiali trasportati;
- la quantità, mediante indicazione del numero dei colli oppure una stima del peso o del volume;
- il luogo di destinazione.
Presso la sede dell’impresa il deposito deve essere organizzato nel rispetto dei limiti quantitativi e temporali previsti per il deposito temporaneo, delle norme tecniche applicabili ai rifiuti contenenti amianto e del divieto di miscelazione.
Il luogo deve inoltre essere nella disponibilità dell’impresa, funzionalmente collegato all’attività che ha prodotto i rifiuti e dotato degli adeguati presidi di sicurezza.
Qualora anche uno solo dei requisiti previsti dalla normativa non venga rispettato, il raggruppamento non può essere considerato deposito temporaneo, ma deve essere qualificato come attività di stoccaggio, soggetta ad autorizzazione ai sensi della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
Per quanto riguarda il cambio di mezzo o di trasportatore, il MASE non introduce una disciplina specifica per i micro-cantieri amianto, ma rinvia alle istruzioni per la compilazione del FIR contenute nell’Allegato 2 al Decreto direttoriale n. 251/2023.
Pertanto, occorre distinguere tra:
- un effettivo trasbordo eseguito nell’ambito del medesimo trasporto, da documentare nel FIR secondo le istruzioni vigenti;
- la conclusione del primo trasporto presso la sede dell’impresa e il successivo avvio dei rifiuti verso l’impianto di destinazione, che costituiscono operazioni distinte e richiedono una nuova documentazione di trasporto.
Anche per le registrazioni nel RENTRI, il Ministero rinvia alle istruzioni contenute nell’Allegato 1 al Decreto direttoriale n. 251/2023. Le imprese devono quindi registrare separatamente la presa in carico dei rifiuti presso la propria sede e il successivo scarico effettuato al momento dell’avvio verso l’impianto di recupero o smaltimento, in coerenza con i documenti utilizzati per ciascuna fase.
Conclusioni:
Il chiarimento del MASE consente alle imprese che operano in più micro-cantieri di amianto compatto di organizzare il deposito temporaneo dei rifiuti presso la propria sede, evitando di dover predisporre un deposito in ciascun luogo di intervento.
La possibilità non è però automatica. Deve trattarsi di quantitativi limitati e devono essere rispettate tutte le condizioni relative al deposito temporaneo, alla sicurezza del sito, alla documentazione del trasporto e alla tracciabilità dei rifiuti.
Particolare attenzione deve essere prestata alla distinzione tra semplice trasbordo e conclusione di un trasporto con successiva apertura di una nuova tratta: da tale qualificazione dipendono infatti la corretta compilazione del FIR e le registrazioni da effettuare nel RENTRI.
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