Nessun obbligo di comunicazione dei rimborsi sanitari per gli enti bilaterali
A cura della Redazione
L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 178 del 30 settembre 2026, chiarisce che l’ente bilaterale di categoria che eroghi rimborsi di spese sanitarie per i propri iscritti, non è tenuto alle comunicazioni obbligatorie ai sensi dell’art. 78 comma 25-bis della Legge n. 413 del 1991.
L’ente bilaterale, tra i diversi servizi che offre, eroga contributi ai propri iscritti rimborsando le spese sanitarie da essi sostenute. In questa fattispecie, si interpella l’Agenzia delle entrate sulla sussistenza o meno dell’obbligo di trasmettere alla stessa i dati relativi a tali spese rimborsate nell’anno di riferimento, ai fini della precompilata fiscale.
Il comma 25-bis dell’art. 78 della Legge n. 413/1991 prevede l’obbligo di trasmissione, entro il 28 febbraio di ciascun anno, di una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati di cui all’art. 51 comma 2 lett. a) e all’art. 10 comma 1, oltre alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del contribuente ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. b) e dell’art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR. L’obbligo riguarda gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di iscrizione nell'Anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale di cui all'art.9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché gli altri fondi comunque denominati.
Già la circolare n. 14/E del 2023 aveva precisato che per poter esercitare il diritto alla detrazione di spese sanitarie è necessario che queste siano state effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Non c’è obbligo di comunicazione se i premi e i contributi versati non abbiano determinato alcun beneficio fiscale in termini di deduzione o detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito imponibile. Con la risposta a interpello n. 24 del 4 ottobre 2018 si precisa che i contributi versati a un ente bilaterale da un datore di lavoro concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente perché non rientrano nelle ipotesi di esclusione dal reddito.
L’Agenzia dunque conclude che, non sussistendo alcun beneficio fiscale in capo al lavoratore a fronte del versamento del contributo da parte del datore di lavoro e non essendo deducibile fiscalmente la quota versata dal lavoratore stesso, le spese sanitarie rimborsate dall’Ente bilaterale devono considerarsi rimaste a carico dei lavoratori e di conseguenza non vi è alcun obbligo di comunicazione delle spese sanitarie rimborsate ex art. 78 comma 25-bis della Legge n. 413/1991 per l’Ente.
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