No alla Naspi se non c’è la reintegra

A cura della Redazione

Il lavoratore che ha scelto l’indennità risarcitoria al posto della reintegrazione dopo un licenziamento illegittimo perde il diritto alla Naspi pregressa.

Così si è pronunciata la Cassazione con la sentenza 24981 del 3 settembre 2026 che estende alla Naspi gli effetti dell’opzione prevista dall’art. 18 comma 3 della legge 300/1970. Quest’ultima norma prevede che, in caso di licenziamento dichiarato nullo con diritto alla reintegra, il dipendente può scegliere di percepire, al posto della reintegrazione, un’indennità risarcitoria di 15 mensilità della retribuzione globale di fatto non assoggettata a contributi.

Cosa succede se, dopo il licenziamento, il lavoratore ha percepito l’indennità Naspi a fronte dello stato di disoccupazione involontaria creatosi? Mantiene il diritto alla Naspi o lo perde?

Ebbene i giudici fanno la seguente distinzione:

- se il lavoratore accetta la sentenza di reintegrazione, l’indennità di disoccupazione Naspi percepita in precedenza (nel periodo compreso tra il licenziamento e la pronuncia giudiziale di reintegrazione) a seguito del licenziamento non deve essere restituita;

- se invece, il lavoratore chiede l’indennità sostitutiva al posto della reintegrazione perde il diritto alla Naspi.

Infatti, per i giudici della Cassazione, l'esercizio dell'opzione tra reintegra e indennità sostitutiva è una dichiarazione negoziale di volontà del lavoratore che produce l'effetto di risolvere il rapporto di lavoro e di determinare una condizione di disoccupazione che non si può definire involontaria, con conseguente diritto dell'INPS di sospendere l'erogazione della NASpI e di ripetere quanto loro corrisposto a tale titolo.

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