Nuove causali CIGO e CISOA per emergenza climatica

A cura della Redazione

L’INPS, con il messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026, fornisce istruzioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA) per l’emergenza climatica, comprese le ondate di calore che hanno interessato il Paese nel recente periodo.

L’Istituto dà seguito al decreto-legge n. 107/2026 che, tra le altre disposizioni, rafforza le tutele dei lavoratori nei contesti di emergenza climatica. Il medesimo decreto, all’art. 6, prevede che anche i datori di lavoro dei settori edilizia e affini, lapideo ed escavazioni possano accedere alla CIGO senza che i periodi di sospensione o riduzione dell’attività intervenuti tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026 rientrino nel contatore ai fini del raggiungimento del massimale di 52 settimane nel biennio mobile (così come previsto dall’art. 12 del D.lgs. n. 148/2015). Questa neutralizzazione è già operativa per i datori di lavoro tutelati dalla CIGO ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettere dalla a) alla l) del D.lgs. n. 148/2015 per le causali di eventi oggettivamente non evitabili (EONE).

I datori che presentano domanda ai sensi dell’art. 6 comma 1 del decreto-legge n. 107/2026 non devono versare il contributo addizionale previsto all’art. 5 del D.lgs. 148/2015. Le modalità operative relative alla presentazione delle domande di integrazione salariale sono quelle consuete.

Nei casi in cui i datori di lavoro anticipino per conto dell’Istituto il trattamento salariale, l’esposizione del conguaglio in Uniemens/PosContributiva avviene tramite il codice di conguaglio che l’INPS comunicherà nel Cassetto previdenziale del contribuente contestualmente al rilascio dell’autorizzazione dell’integrazione salariale. In particolare, per le prestazioni che restano entro il limite delle 52 settimane, i datori utilizzeranno il codice “L038”, mentre nei casi di eccedenza delle 52 settimane è stato istituito il nuovo codice “L153” che significa “Conguaglio CIGO DL 107-2026”.

Nei casi in cui, invece, si preveda il pagamento diretto dell’INPS, i datori di lavoro non devono effettuare altri adempimenti oltre alla compilazione dei flussi UniEmens-Cig (UNI41) secondo le consuete modalità.

Il comma 2 dell’art. 6 decreto-legge n. 107/2026 estende il trattamento CISOA per intemperie stagionali per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 agli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, anche per la riduzione di attività pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. Il trattamento viene erogato direttamente dall’INPS e tali periodi non si contano ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giorni nell’anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo della disoccupazione agricola e delle 181 giornate di effettivo lavoro di cui all’art. 8 legge n. 457/1972. La presentazione della domanda per queste ipotesi di riduzione dell’attività pari alla metà dell’orario giornaliero per periodi dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 ai sensi del decreto-legge n. 107/2026, richiede la causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione” con codice 17. Nei casi analoghi ma di sospensione giornaliera dell’attività la causale sarà “CISOA eventi atmosferici a sospensione ex dl 107/2026) con codice 18.

Se la domanda di sospensione o riduzione è la medesima, è possibile inviare una sola richiesta che includa tanto gli operai a tempo indeterminato quanto quelli a tempo determinato.  Se invece si ha sia riduzione sia sospensione, occorre inviare domande separate. Le domande vanno inviate entro il termine di 15 giorni dall’inizio dell’evento; sarà possibile procedere alla richiesta di queste due nuove causali a partire dal 24 luglio 2026 e, in sede di prima applicazione, il termine viene previsto entro 30 giorni successivi all’evento. Si ricorda che sono esclusi dall’applicazione di questo regime gli impiegati e i quadri. In via eccezionale, queste domande vengono autorizzate con provvedimento del Direttore della Struttura territorialmente competente e i trattamenti sono corrisposti con pagamento diretto dall’INPS. Il pagamento diretto richiede la compilazione della domanda “SR33”.

L’esposizione nel flusso Uniemens/PosAgri richiede la valorizzazione del campo // contenente, a seconda del tipo di manodopera, gli elementi:

  1.      per gli OTI: = 7 e il campo indicante le ore effettivamente lavorate;
  2.      per gli OTD è istituito un nuovo codice specifico per individuare la parte di giornata lavorata in concorrenza con la CISOA a riduzione: = 8 e il campo indicante le ore effettivamente lavorate.

Questi codici sono validi per i periodi di competenza 3° e 4° trimestre 2026.

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