Operai edili: il bonus carburanti non è imponibile

A cura della Redazione

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna – con la Risposta all’interpello n. 909-310/2026, ha confermato che il Bonus straordinario una tantum caro carburanti, riconosciuto agli operai edili, non è imponibile fiscalmente e non deve essere soggetto alla ritenuta di cui all’art. 23 del DPR n. 600/1973.

Nel caso esaminato dall’Agenzia delle entrate, la Cassa Edile di Piacenza intende istituire, creando un apposito fondo straordinario a sostegno dei lavoratori, una misura di supporto e di aiuto ai lavoratori del settore edile, esclusivamente per il 2026, denominata Bonus carburanti 2026, finalizzata ad alleviare gli effetti negativi derivanti dall’incremento generalizzato del costo dei carburanti e, più in generale, dall’aumento dei costi di mobilità sostenuti dai lavoratori iscritti e dai rispettivi nuclei familiari.

Il Bonus ha le seguenti caratteristiche: viene erogato una sola volta, è finanziato mediante uno specifico fondo straordinario preventivamente stanziato dalla Cassa edile, è concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili e ha un importo fisso e uguale per ciascun beneficiario. Inoltre, il bonus non è collegato alla retribuzione percepita, alla qualifica professionale, all’orario di lavoro, alle ore lavorate e alla produttività individuale.

Infine, l’agevolazione non è commisurata alle spese effettivamente sostenute per il carburante, non costituisce rimborso analitico dei costi sostenuti, non è destinata a compensare una perdita o una riduzione di reddito e non costituisce corrispettivo di prestazioni lavorative.

In sostanza, il bonus ha natura esclusivamente assistenziale e mutualistica ed è diretta a fronteggiare un disagio economico generalizzato derivante dall’aumento del costo dei carburanti e della mobilità.

Per rispondere all’interpello, l’Agenzia delle entrate ha richiamato l’art. 6 del TUIR secondo cui sono imponibili le somme riconducibili a una delle categorie di reddito previste dalla norma, comprese quelle che costituiscono proventi sostitutivi di redditi.

Nel caso esaminato, però, il bonus non è riconducibile a nessuna categoria reddituale, ossia non è reddito di lavoro dipendente, assimilato, autonomo, d'impresa, di capitale, diverso o fondiario. Inoltre, non sostituisce alcun reddito perduto o non percepito.

Viene anche richiamata la Risposta all’interpello n. 462 del 24 novembre 2023, nella quale era stato precisato che i contributi erogati da un ente bilaterale una tantum, in misura fissa, entro un fondo predeterminato e per finalità assistenziali non sono riconducibili alle categorie reddituali dell'art. 6 TUIR e, di conseguenza, non sono soggetti alla ritenuta prevista dall'art. 23 del DPR 600/1973.

Nel caso in esame, la Cassa Edile, finanziata dai contributi versati dalle aziende e dai lavoratori ai quali si applica il CCNL, è un ente non commerciale che svolge la propria attività senza fini di lucro. Tra le funzioni svolte rientra anche lo sviluppo di pratiche di welfare aziendale, perseguito attraverso l’erogazione di prestazioni finalizzate a favorire il benessere dei lavoratori iscritti.

In conclusione, secondo l’Agenzia delle entrate, il bonus carburanti 2026 riconosciuto dalla Cassa edile non ha alcun rilievo fiscale, trattandosi di un contributo una tantum ed in misura fissa, erogato per finalità assistenziali, finanziato mediante specifico fondo straordinario preventivamente stanziato dalla Cassa Edile, sulla base di apposita domanda da parte del lavoratore iscritto fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Quindi lo stesso non è inquadrabile in alcuna delle categorie individuali di cui all’art. 6 del TUIR e non è soggetto a ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell’art. 23 del DPR n. 600/1973.

Ciò trova conforto anche nella circolare n. 326/E del 1997 in cui il Ministero delle finanze ha chiarito che il trattamento fiscale delle erogazioni susseguenti ai contributi versati per l’assistenza sociale facoltativa, nel caso tramite ente bilaterale, dovrà essere determinato autonomamente in base ai principi generali che regolano l’impostazione sui redditi e, pertanto, dette prestazioni saranno assoggettabili a tassazione soltanto se inquadrabili in una delle categorie di reddito previste nell’art. 6 del TUIR.

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