Passaporto digitale delle batterie: le indicazioni della Commissione sui dati da rendere disponibili
A cura della Redazione
La Commissione europea ha pubblicato la versione 2.0, aggiornata al 15 agosto 2026, delle linee guida sui dati del Digital Battery Passport, lo strumento previsto dal Regolamento (UE) 2023/1542 per rendere accessibili informazioni tecniche, ambientali e di tracciabilità relative alle batterie. Il documento individua in modo puntuale i dati applicabili alle batterie per veicoli elettrici, ai mezzi di trasporto leggeri e alle batterie industriali di capacità superiore a 2 kWh, distinguendo tra informazioni obbligatorie, opzionali, applicabili solo in determinati casi o non ancora richieste a febbraio 2027.
Di cosa tratta:
Le linee guida hanno la funzione aiutare operatori economici e altri soggetti della filiera a prepararsi all'attuazione degli obblighi relativi al passaporto digitale della batteria, favorendo un'interpretazione uniforme dei dati da raccogliere e rendere disponibili. La Commissione sottolinea, in particolare, la necessità di adeguare per tempo processi interni, sistemi informativi e modalità di reporting.
Il documento censisce 71 data point, indicando per ciascuno la fonte normativa e l'applicabilità alle tre categorie di batterie considerate.Tra le informazioni obbligatorie figurano, ad esempio:
- identificativo univoco del passaporto e soggetto responsabile della sua registrazione;
- dati del fabbricante, categoria, modello, numero di lotto o di serie, luogo e data di fabbricazione;
- peso, capacità, composizione chimica, sostanze pericolose, agente estinguente utilizzabile e materie prime critiche presenti oltre lo 0,1% in peso;
- contenuto da fonti rinnovabili, tensioni minima, nominale e massima, potenza originaria e relativi limiti;
- dichiarazione UE di conformità, informazioni sulla gestione dei rifiuti, composizione dettagliata di catodo, anodo ed elettrolita e dati sui ricambi;
- informazioni per lo smontaggio, comprese sequenze di disassemblaggio, tecniche di fissaggio, utensili necessari, avvertenze e configurazione delle celle, oltre alle misure di sicurezza e ai risultati delle prove di conformità.
Una parte rilevante riguarda i dati dinamici, destinati ad aggiornarsi durante la vita della batteria. Tra questi rientrano capacità residua, perdita di capacità e potenza, incremento della resistenza interna, vita utile attesa e, a seconda della categoria, informazioni sullo stato di salute della batteria.
Il passaporto può inoltre registrare lo stato della batteria, ad esempio original, repurposed, re-used, remanufactured o waste, e, quando applicabile, numero dei cicli di carica e scarica, incidenti, condizioni ambientali di funzionamento e stato di carica rilevato periodicamente.
Non tutti i dati saranno richiesti da febbraio 2027:
Le linee guida chiariscono anche quali informazioni non dovranno ancora essere compilate o visualizzate all'avvio del sistema.
È il caso, ad esempio, della dichiarazione e dell'etichetta relative all'impronta di carbonio, per le quali il formato deve ancora essere definito mediante successivi atti di esecuzione.
Le informazioni sull'approvvigionamento responsabile collegate alla due diligence sulle batterie non sono invece richieste a febbraio 2027 perché l'obbligo derivante dall'articolo 48 trova applicazione da agosto 2027.
Analoga gradualità riguarda le percentuali di cobalto, litio, nichel e piombo recuperati da rifiuti, la cui applicazione dipende dall'articolo 8 del Regolamento e dai relativi atti delegati.
Indicazioni operative:
Per gli operatori interessati, il documento consente già di impostare una prima mappatura, distinguendo tra informazioni statiche, dati destinati ad aggiornarsi durante il ciclo di vita e informazioni applicabili soltanto a determinate tipologie di batterie.
In vista dell'operatività del passaporto digitale diventa quindi opportuno:
- individuare per ciascun dato la funzione aziendale o il soggetto della filiera che ne dispone;
- verificare disponibilità, qualità e aggiornabilità delle informazioni;
- strutturare i sistemi informativi affinché i dati possano essere associati alla singola batteria;
- distinguere gli obblighi applicabili immediatamente da quelli subordinati a futuri atti europei.
Conclusioni:
Il documento del 15 agosto 2026 non introduce nuovi obblighi rispetto al Regolamento batterie, ma traduce le prescrizioni normative in un quadro operativo di 71 informazioni, rendendo molto più concreto il lavoro necessario per costruire il Digital Battery Passport. La stessa guida precisa, infatti, di non rappresentare una posizione ufficiale vincolante della Commissione e di non ampliare diritti e obblighi previsti dalla legislazione vigente.
Per gli operatori coinvolti nella produzione e nella filiera delle batterie, il tema non riguarda soltanto la futura pubblicazione delle informazioni, ma soprattutto la capacità di raccoglierle, mantenerle aggiornate e renderle interoperabili lungo l'intero ciclo di vita della batteria.
Per maggiori approfondimenti si allega il documento pubblicato dalla Commissione in lingua inglese.
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