Pensione tedesca imponibile in Italia

A cura della Redazione

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta all’interpello n. 164 del 24 agosto 2026, ha precisato che se la pensione di sicurezza sociale viene erogata da un istituto previdenziale tedesco ad un cittadino residente in Italia, trova applicazione il regime di imposizione dello Stato di residenza.

Un cittadino italiano residente in Italia ha svolto lavoro subordinato in Germania versando i relativi contributi all’ente previdenziale tedesco. A fronte di tale versamento, percepisce un trattamento pensionistico erogato direttamente dall’Istituto previdenziale tedesco.

E’ stato quindi chiesto all’Agenzia delle entrate se la pensione percepita è imponibile in Germania oppure in Italia dato che il cittadino ha la residenza italiana.

L’Agenzia delle entrate ha richiamato la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Germania, precisando che se una pensione di sicurezza sociale è erogata da un ente pubblico tedesco ad un soggetto che ha la nazionalità di detto Paese, l’imposizione è esclusivamente quella dello Stato della fonte; mentre se il trattamento pensionistico è corrisposto a un residente italiano, trova applicazione l’imposizione esclusiva dello Stato di residenza, ossia l’Italia nel caso in esame.

Inoltre, viene precisato che se il beneficiario della pensione è stato precedentemente residente in Germania, l’imposta italiana è prelevata soltanto sull’ammontare che sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca.

A tal proposito, l’Agenzia delle entrate richiama anche l’accordo amichevole Italia – Germania, efficace dal 1° gennaio 2025, secondo cui l’ufficio delle imposte tedesco rilascia una certificazione a valenza unica a tutti i pensionati residenti in Italia in possesso della cittadinanza italiana, contenente l’indicazione della quota di pensione di sicurezza sociale che risulta esente in base alla vigente legislazione tedesca.

Ne deriva che la quota di pensione certificata come esente da imposizione in Germania, erogata ai beneficiari dei trattamenti pensionistici in possesso della cittadinanza italiana e residenti nel nostro Paese, che prima di trasferire la residenza sono stati fiscalmente residenti in Germania, non è soggetta alla potestà impositiva italiana.

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